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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 1994

Cassazione n. 13205/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/10/1994 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, pronunciata in data 9 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è manifestamente infondato e dedotto per motivi non consentiti.

Rilevato che il primo giudice, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, ha effettuato due riduzioni in conseguenza del riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., riduzioni che sono state determinate in misura inferiore alla riduzione massima in considerazione della «non minimale gravità del fatto» (pag. 1 della sentenza impugnata e pag. 5 della sentenza di primo grado).

Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione alle diminuzioni previste per le attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, di conseguenza, è inammissibile la censura che, come nel caso di specie, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/10/1994 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, pronunciata in data 9 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è manifestamente infondato e dedotto per motivi non consentiti. Rilevato che il primo giudice, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, ha effettuato due riduzioni in conseguenza del riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., riduzioni che sono state determinate in misura inferiore alla riduzione massima in considerazione della «non minimale gravità del fatto» (pag. 1 della sentenza impugnata e pag. 5 della sentenza di primo grado). Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione alle diminuzioni previste per le attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, di conseguenza, è inammissibile la censura che, come nel caso di specie, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21
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