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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:C:2019:858
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CO0439_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 15 ottobre 2019 AEAT (Calcolo dell’anzianità per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico) (cause riunite C‑439/18 e C‑472/18) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e condizioni di lavoro – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 14, paragrafo 1 – Lavoratore a tempo parziale di tipo verticale ciclico – Riconoscimento dell’anzianità – Modalità di calcolo degli scatti triennali di anzianità – Esclusione dei periodi non lavorati»

1. Diritto dell’Unione – Principi – Diritti fondamentali – Diritti sociali – Condizioni di lavoro – Divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo parziale – Portata (Direttiva del Consiglio 97/81, allegato, clausola 4) (v. punto 30)

2. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81 – Condizioni di lavoro – Nozione – Scatto di anzianità – Inclusione (Direttiva del Consiglio 97/81, allegato, clausola 4) (v. punto 31)

3. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81 – Ragioni oggettive che giustificano una differenza di trattamento – Nozione – Criteri da prendere in considerazione (Direttiva del Consiglio 97/81, allegato, clausola 4, punto 1) (v. punti 46, 47)

4. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81 – Divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo parziale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Accesso al lavoro e condizioni di lavoro – Parità di trattamento – Direttiva 2006/54 – Normativa nazionale che esclude, unicamente per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità necessaria per poter percepire scatti triennali – Inammissibilità (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54, art. 14, § 1; direttiva del Consiglio 97/81, allegato, clausola 4, punti 1 e 2) (v. punti 38, 42, 43, 48‑51, 58, 59, 61‑63 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] clausola 4, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, nonché l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa ed ad una prassi di imprese nazionali, come quelle in discussione nel procedimento principale, in quanto le medesime, relativamente a lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, prendono in considerazione unicamente i periodi effettivamente lavorati ed escludono quindi i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità necessaria per poter percepire scatti triennali a titolo di supplementi retributivi, mentre i lavoratori a tempo pieno non sono soggetti ad una tale normativa né ad una tale prassi. ( 1 ) GU C 373 del 15.10.2018 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CO0439_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 15 ottobre 2019 AEAT (Calcolo dell’anzianità per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico) (cause riunite C‑439/18 e C‑472/18) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e condizioni di lavoro – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 14, paragrafo 1 – Lavoratore a tempo parziale di tipo verticale ciclico – Riconoscimento dell’anzianità – Modalità di calcolo degli scatti triennali di anzianità – Esclusione dei periodi non lavorati» 1. Diritto dell’Unione – Principi – Diritti fondamentali – Diritti sociali – Condizioni di lavoro – Divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo parziale – Portata (Direttiva del Consiglio 97/81, allegato, clausola 4) (v. punto 30) 2. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81 – Condizioni di lavoro – Nozione – Scatto di anzianità – Inclusione (Direttiva del Consiglio 97/81, allegato, clausola 4) (v. punto 31) 3. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81 – Ragioni oggettive che giustificano una differenza di trattamento – Nozione – Criteri da prendere in considerazione (Direttiva del Consiglio 97/81, allegato, clausola 4, punto 1) (v. punti 46, 47) 4. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81 – Divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo parziale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Accesso al lavoro e condizioni di lavoro – Parità di trattamento – Direttiva 2006/54 – Normativa nazionale che esclude, unicamente per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità necessaria per poter percepire scatti triennali – Inammissibilità (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54, art. 14, § 1; direttiva del Consiglio 97/81, allegato, clausola 4, punti 1 e 2) (v. punti 38, 42, 43, 48‑51, 58, 59, 61‑63 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] clausola 4, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, nonché l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa ed ad una prassi di imprese nazionali, come quelle in discussione nel procedimento principale, in quanto le medesime, relativamente a lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, prendono in considerazione unicamente i periodi effettivamente lavorati ed escludono quindi i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità necessaria per poter percepire scatti triennali a titolo di supplementi retributivi, mentre i lavoratori a tempo pieno non sono soggetti ad una tale normativa né ad una tale prassi. ( 1 ) GU C 373 del 15.10.2018 .
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