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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03273/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 619 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.Augusto TATANGELO C onsigliere relatore A d. 13 / 01/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 5952 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 5952del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53C14 A783W) rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] schese (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69C20 H703P) ZAGARESE Quirino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82T25 A783A) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in per- sona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67D23 A783E) -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (C.F.: non dichiarato), in per- sona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6144/2019, pubblicatain data 18 dicembre 201 9 (che si as- sume notificata in data 20 dicembre 2019); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. n. 5952/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha pignorato, in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, alcune unità immobiliari realizzatesu un terreno gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo fondiario concesso alla stessa società.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ac- quirenti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di due di tali unità immobiliari, hanno proposto opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art.619 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Benevento.

La Corte di Appello di Napoliha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] e lo Zagarese, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (subentrata nelle posizioni soggettive del [OSCURATO:SOCIETA].).

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altra intimat a .

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

La banca controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente , si dà atto che, dopo la notificazione di unico ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- rese, risulta essere deceduto, in data 26 ottobre 2021, il difen- sore dei medesimi, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Arigliani.

Il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si è costituito, sin dal febbraio 2022, a mezzo di nuovo difensore (avvocato [OSCURATO:PERSONA]).

Essendo peraltro decorso oltre un anno e due mesi dal decesso dell’originariodifensore ed avendo, dunque , anche lo Zagarese potuto disporre del tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla nomina di un nuovo difensore (come ha del re- sto fatto già da mesi l’altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA], originaria- mente costituito unitamente allo Zagarese a mezzo del mede- simo difensore), la Corte non ritiene necessario disporre alcun Ric. n. 5952/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 rinvio, in conformità al consolidato indirizzo secondo il quale «nel giudizio di cassazione,il decesso dell’unico difensore non determina l’interruzione del processo, ma attiva il potere della Corte di differire l’udienza di discussione, disponendo la comu- nicazione alla parte personalmente per consentirle la nomina di un nuovo difensore; tuttavia, anche per l’attivazione di tale po- tere è necessario che l’evento risulti da attestazione fidefa- ciente dell’ufficiale giudiziario notificante l’avviso di udienza e che sia mancato il tempo ragionevole per provvedere alla no- mina di un nuovo difensore»(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21608 del 20/09/2013, Rv. 627660 –01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n.3898 del 26/02/2015, Rv. 634540 – 01) . 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « F alsa applica- zionedell’art. 342 c.p.c. e 2826 c.c.».

Con il secondo motivo si denunzia « F alsa applicazione dell’ art.342 c.p.c. eart. 39 D.Lgs. 385/1993».

I primi due motivi del ricorso presentano analoghi profilipro- blematici, sono connessi e possono pertanto essere esaminati congiuntamente.

Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. 2.1Si premette che, secondo quanto emerge del ricorso e dalla decisione impugnata, i ricorrenti avevano proposto opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c., nel corso del processo esecutivo promosso dalBanco di Napoli nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione,sulla base di tre motivi: 1) la nullità del contratto di mutuo fondiario posto a base dell’esecu- zione forzata, per violazione del parametro percentuale previ- sto dall’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 385/1993 ([OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA]: TULB); 2) l’inefficacia dell’ipoteca iscritta a garanzia del predetto mutuo, per inesi- stenza del bene ipotecato, essendo il terreno oggetto della ga- ranzia già “trasformato”, al momento della concessione della garanzia stessa, in un fabbricato in corso di costruzione; 3) la Ric. n. 5952/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 inopponibilità, agli acquirenti degli immobili realizzati sul ter- reno gravato da ipoteca, delle erogazioni dell’importo concesso in mutuo non annotate a margine dell’iscrizione ipotecaria.

I motivi di ricorso in esame riguardano il secondo ed il terzo motivo dell’opposizione (il primo motivo dell’opposizione è in- vece oggetto del terzo motivo del ricorso).

Tali motivi di opposizione sono stati rigettati dal giudice di primo grado e la corte d’appello, con la decisione impugnata nella presente sede, ha ritenuto inammissibile il gravame dei ricorrenti in relazione agli stessi, per violazione dell’art. 342 c.p.c..

I giudici di secondo grado, in particolare, hanno fatto presente che il tribunale: a) aveva rigettato il motivo relativo all’ineffica- cia dell’ipoteca per inesistenza del bene ipotecato, osservando che nell’atto di concessione della garanzia era espressamente evidenziato che i fabbricati insistenti sul terreno oggetto della stessa erano in corso di costruzione, che anzi il mutuo era stato concesso proprio allo scopo di finanziare tale costruzione e che lo stesso art. 2826 c.c. prevede, in tal caso, che la garanzia sia presa con riguardo al terreno; b) aveva rigettato il motivo re- lativo alla mancata annotazione a margine dell’iscrizione ipote- caria degli atti di erogazione delle somme concesse a mutuo, osservando che la predetta annotazione non incide sulla validità o sulla opponibilità della garanzia, essendo necessaria al solo fine della collocazione degli interessi nel medesimo grado del capitale.

Tanto premesso, la corte territoriale ha ritenuto le prospetta- zioni contenute nell’atto di appello non idonee «a confutare, specificamente, la rispettiva ratio decidendi adottata dal primo giudice, non contrapponendosi effettivamente alla concreta motivazione della sentenza impugnata, considerato che l’appel- lante non ha puntualmente confutato tale ratio».

Ric. n. 5952/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 Secondo i ricorrenti, al contrario, il loro appello era sufficiente- mente specifico. 2.2 Nel ricorso, in violazi one dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., manca un adeguato e puntuale richiamo al preciso con- tenuto dell’atto di appello, che consenta di valutare se effetti- vamente i motivi posti a base dello stesso fossero sufficiente- mente specifici e idonei, quindi, a contrastare le indicate ratio- nesdecidendi della statuizione impugnata sui punti in contesta- zione. 2.3In particolare, con riguardo alla questione dell’identifica- zione del bene gravato dall’ipoteca, emerge dagli atti che il tri- bunale aveva escluso che potesse sorgere alcuna incertezza, essendo specificato, sia nell’atto di concessione di ipoteca, sia nella relativa iscrizione, che sul terreno di proprietà della so- cietà mutuataria, individuato con i relativi dati catastali quale oggetto dell’ipoteca ai sensidell’art. 2826 c.c., erano in corso di costruzione i fabbricati per la cui realizzazione era stato con- cesso lo stesso mutuo.

I ricorrenti affermano di avere sostenuto in secondo grado che il terreno avrebbe dovuto essere in realtà considerato un «bene inesistente» e, quindi, non suscettibile di formare oggetto di ipoteca, proprio perché sullo stesso erano in corso di realizza- zione i fabbricati, onde esclusivamente su questi ultimi avrebbe potuto costituirsi la garanzia.

Anche al di là della manifesta infondatezza in diritto, almeno nella loro assolutezza, di tali ultime affermazioni (che non ten- gono conto dei principi di cui agli artt. 934 e 2811 c.c.), si tratta di un assunto che –come rilevato dalla corte d’appello – non coglie in modo adeguato il senso e, quindi, l’effettiva ratio de- cidendidella pronuncia di primo grado.

Il tribunale ha sostanzialmente ritenuto che dal contenuto dell’atto di concessione dell’ipoteca e della relativa nota di iscri- zione emergesse in realtà chiaramente che la garanzia era Ric. n. 5952/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 costituita, oltre che sul terreno, anche sui fabbricati in corso di costruzione su di esso, con la conseguenza che l’indicazione, nella nota di iscrizione ipotecaria, della natura dei beni gravati (avvenuta con la lettera “T” invece che con la lettera “C”, cioè quali terreni invece che quali fabbricati in corso di costruzione, secondo quanto sostenuto dai ricorrenti stessi), non era tale da ingenerare incertezze sulla natura e sull’identità di essi.

Tale ratio decidendi, come correttamente rilevato dai giudici di secondo grado, non risulta adeguatamente colta e specifica- mente messa in discussione con i motivi di appello indicati.

D’altronde, nel ricorso, oltre a mancare un adeguato e puntuale richiamo al preciso contenuto dell’atto di appello, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., manca altresì uno specifico, puntuale e adeguato richiamo al contenuto dello stesso atto di concessione della garanzia e della relativa nota di iscrizione ipo- tecaria, il che comporta, almeno per tale aspetto, anche un ul- teriore profilo di inammissibilità delle censure in esame, in quanto non è possibile per la Corte, in difetto di tali allegazioni, valutare in concreto le questioni oggetto di dette censure. 2.4 Con riguardo, poi, alla questione della mancata annota- zione, a margine dell’iscrizione ipotecaria, degli atti di eroga- zione del finanziamento, è sufficiente rilevare che il tribunale, in primo grado, aveva (del tutto correttamente, in diritto) af- fermato che tale annotazione non incide sulla validità o sull’op- ponibilità ai terzi dell’ipoteca, ma rileva ai soli fini della colloca- zione degli interessi nello stesso grado del capitale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del TULB.

I ricorrenti affermano di avere sostenuto, con l’atto di appello, da una parte, che l’atto di erogazione dell’importo mutuato deve avere forma pubblica e, in mancanza, il contratto di mutuo sarebbe nullo e/o privo di effetti verso i terzi e, al tempo stesso, che la mancata annotazione dell’erogazione dell’importo Ric. n. 5952/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 mutuato a margine dell’iscrizione ipotecaria renderebbe l’ipo- teca inopponibile ai terzi, se non del tutto inefficace.

Anche in tal caso va, in primo luogo, ribadito che –come cor- rettamente rilevato dalla corte d’appello – siffatte deduzioni non colgono adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della pronuncia di primo grado: esse, oltre a confondere la questione dei requisiti formali dell’atto di erogazione dell’importo mutuato ai fini dell’efficacia di titolo esecutivo del relativo atto notarile con quella degli effetti dell’annotazione di detta erogazione a margine dell’iscrizione ipotecaria, comunque non contengono specifiche argomentazioni volte a contrastare quelle formulate in proposito nella decisione impugnata.

Inoltre, anche in questo caso, nel ricorso, oltre amancare un adeguato e puntuale richiamo al preciso contenuto dell’atto di appello, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., fa altresì difetto uno specifico, puntuale e adeguato richiamo al contenuto del contratto di mutuo e degli atti di erogazione e quietanza delle somme corrisposte alla mutuataria, il che de- termina un ulteriore profilo di inammissibilità delle censure in esame, non essendo possibile valutare in concreto le questioni poste con le stesse. 3.Con il terzo motivo si denunzia « V iolazione del principio di proporzionalità del mutuo fondiario.

Art. 38 D.Lgs. 385/93 e CICR del 22/4/1995».

Il motivo è infondato.

La decisione impugnata, nelritenere che «la violazione del pa- rametro percentuale di ammissibilità del finanziamento rispetto al valore del bene ipotecato pari all’80% non sia causa di nullità del contratto di mutuo»,risulta pienamente conforme ai principi di diritto definitivamente sanciti di recente in materia dalle Se- zioni Unite di questa Corte (dopo alcune oscillazioni delle se- zioni semplici), secondo i quali «il limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non Ric. n. 5952/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattan- dosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento mera- mente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione –qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del tra- volgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai ero- gato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della con- nessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteg- gere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito», con la precisazione che «qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanzia- mento a medio o lungo termine concesso da una banca garan- tito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro vo- lontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice ri- qualificare d’ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli ef- fetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente pre- scelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di apparte- nenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mu- tuo fondiario» (cfr. Cass., Sez.

U , Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, Rv. 666194 –01 e 02). 4.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Ric. n. 5952/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore della società controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 619 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.Augusto TATANGELO C onsigliere relatore A d. 13 / 01/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 5952 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 5952del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53C14 A783W) rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] schese (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69C20 H703P) ZAGARESE Quirino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82T25 A783A) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in per- sona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67D23 A783E) -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (C.F.: non dichiarato), in per- sona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6144/2019, pubblicatain data 18 dicembre 201 9 (che si as- sume notificata in data 20 dicembre 2019); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 5952/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha pignorato, in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, alcune unità immobiliari realizzatesu un terreno gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo fondiario concesso alla stessa società.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ac- quirenti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di due di tali unità immobiliari, hanno proposto opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art.619 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Benevento. La Corte di Appello di Napoliha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] e lo Zagarese, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (subentrata nelle posizioni soggettive del [OSCURATO:SOCIETA].). Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altra intimat a . Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . La banca controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente , si dà atto che, dopo la notificazione di unico ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- rese, risulta essere deceduto, in data 26 ottobre 2021, il difen- sore dei medesimi, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Arigliani. Il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si è costituito, sin dal febbraio 2022, a mezzo di nuovo difensore (avvocato [OSCURATO:PERSONA]). Essendo peraltro decorso oltre un anno e due mesi dal decesso dell’originariodifensore ed avendo, dunque , anche lo Zagarese potuto disporre del tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla nomina di un nuovo difensore (come ha del re- sto fatto già da mesi l’altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA], originaria- mente costituito unitamente allo Zagarese a mezzo del mede- simo difensore), la Corte non ritiene necessario disporre alcun Ric. n. 5952/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 rinvio, in conformità al consolidato indirizzo secondo il quale «nel giudizio di cassazione,il decesso dell’unico difensore non determina l’interruzione del processo, ma attiva il potere della Corte di differire l’udienza di discussione, disponendo la comu- nicazione alla parte personalmente per consentirle la nomina di un nuovo difensore; tuttavia, anche per l’attivazione di tale po- tere è necessario che l’evento risulti da attestazione fidefa- ciente dell’ufficiale giudiziario notificante l’avviso di udienza e che sia mancato il tempo ragionevole per provvedere alla no- mina di un nuovo difensore»(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21608 del 20/09/2013, Rv. 627660 –01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n.3898 del 26/02/2015, Rv. 634540 – 01) . 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « F alsa applica- zionedell’art. 342 c.p.c. e 2826 c.c.». Con il secondo motivo si denunzia « F alsa applicazione dell’ art.342 c.p.c. eart. 39 D.Lgs. 385/1993». I primi due motivi del ricorso presentano analoghi profilipro- blematici, sono connessi e possono pertanto essere esaminati congiuntamente. Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. 2.1Si premette che, secondo quanto emerge del ricorso e dalla decisione impugnata, i ricorrenti avevano proposto opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c., nel corso del processo esecutivo promosso dalBanco di Napoli nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione,sulla base di tre motivi: 1) la nullità del contratto di mutuo fondiario posto a base dell’esecu- zione forzata, per violazione del parametro percentuale previ- sto dall’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 385/1993 ([OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA]: TULB); 2) l’inefficacia dell’ipoteca iscritta a garanzia del predetto mutuo, per inesi- stenza del bene ipotecato, essendo il terreno oggetto della ga- ranzia già “trasformato”, al momento della concessione della garanzia stessa, in un fabbricato in corso di costruzione; 3) la Ric. n. 5952/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 inopponibilità, agli acquirenti degli immobili realizzati sul ter- reno gravato da ipoteca, delle erogazioni dell’importo concesso in mutuo non annotate a margine dell’iscrizione ipotecaria. I motivi di ricorso in esame riguardano il secondo ed il terzo motivo dell’opposizione (il primo motivo dell’opposizione è in- vece oggetto del terzo motivo del ricorso). Tali motivi di opposizione sono stati rigettati dal giudice di primo grado e la corte d’appello, con la decisione impugnata nella presente sede, ha ritenuto inammissibile il gravame dei ricorrenti in relazione agli stessi, per violazione dell’art. 342 c.p.c.. I giudici di secondo grado, in particolare, hanno fatto presente che il tribunale: a) aveva rigettato il motivo relativo all’ineffica- cia dell’ipoteca per inesistenza del bene ipotecato, osservando che nell’atto di concessione della garanzia era espressamente evidenziato che i fabbricati insistenti sul terreno oggetto della stessa erano in corso di costruzione, che anzi il mutuo era stato concesso proprio allo scopo di finanziare tale costruzione e che lo stesso art. 2826 c.c. prevede, in tal caso, che la garanzia sia presa con riguardo al terreno; b) aveva rigettato il motivo re- lativo alla mancata annotazione a margine dell’iscrizione ipote- caria degli atti di erogazione delle somme concesse a mutuo, osservando che la predetta annotazione non incide sulla validità o sulla opponibilità della garanzia, essendo necessaria al solo fine della collocazione degli interessi nel medesimo grado del capitale. Tanto premesso, la corte territoriale ha ritenuto le prospetta- zioni contenute nell’atto di appello non idonee «a confutare, specificamente, la rispettiva ratio decidendi adottata dal primo giudice, non contrapponendosi effettivamente alla concreta motivazione della sentenza impugnata, considerato che l’appel- lante non ha puntualmente confutato tale ratio». Ric. n. 5952/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 Secondo i ricorrenti, al contrario, il loro appello era sufficiente- mente specifico. 2.2 Nel ricorso, in violazi one dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., manca un adeguato e puntuale richiamo al preciso con- tenuto dell’atto di appello, che consenta di valutare se effetti- vamente i motivi posti a base dello stesso fossero sufficiente- mente specifici e idonei, quindi, a contrastare le indicate ratio- nesdecidendi della statuizione impugnata sui punti in contesta- zione. 2.3In particolare, con riguardo alla questione dell’identifica- zione del bene gravato dall’ipoteca, emerge dagli atti che il tri- bunale aveva escluso che potesse sorgere alcuna incertezza, essendo specificato, sia nell’atto di concessione di ipoteca, sia nella relativa iscrizione, che sul terreno di proprietà della so- cietà mutuataria, individuato con i relativi dati catastali quale oggetto dell’ipoteca ai sensidell’art. 2826 c.c., erano in corso di costruzione i fabbricati per la cui realizzazione era stato con- cesso lo stesso mutuo. I ricorrenti affermano di avere sostenuto in secondo grado che il terreno avrebbe dovuto essere in realtà considerato un «bene inesistente» e, quindi, non suscettibile di formare oggetto di ipoteca, proprio perché sullo stesso erano in corso di realizza- zione i fabbricati, onde esclusivamente su questi ultimi avrebbe potuto costituirsi la garanzia. Anche al di là della manifesta infondatezza in diritto, almeno nella loro assolutezza, di tali ultime affermazioni (che non ten- gono conto dei principi di cui agli artt. 934 e 2811 c.c.), si tratta di un assunto che –come rilevato dalla corte d’appello – non coglie in modo adeguato il senso e, quindi, l’effettiva ratio de- cidendidella pronuncia di primo grado. Il tribunale ha sostanzialmente ritenuto che dal contenuto dell’atto di concessione dell’ipoteca e della relativa nota di iscri- zione emergesse in realtà chiaramente che la garanzia era Ric. n. 5952/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 costituita, oltre che sul terreno, anche sui fabbricati in corso di costruzione su di esso, con la conseguenza che l’indicazione, nella nota di iscrizione ipotecaria, della natura dei beni gravati (avvenuta con la lettera “T” invece che con la lettera “C”, cioè quali terreni invece che quali fabbricati in corso di costruzione, secondo quanto sostenuto dai ricorrenti stessi), non era tale da ingenerare incertezze sulla natura e sull’identità di essi. Tale ratio decidendi, come correttamente rilevato dai giudici di secondo grado, non risulta adeguatamente colta e specifica- mente messa in discussione con i motivi di appello indicati. D’altronde, nel ricorso, oltre a mancare un adeguato e puntuale richiamo al preciso contenuto dell’atto di appello, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., manca altresì uno specifico, puntuale e adeguato richiamo al contenuto dello stesso atto di concessione della garanzia e della relativa nota di iscrizione ipo- tecaria, il che comporta, almeno per tale aspetto, anche un ul- teriore profilo di inammissibilità delle censure in esame, in quanto non è possibile per la Corte, in difetto di tali allegazioni, valutare in concreto le questioni oggetto di dette censure. 2.4 Con riguardo, poi, alla questione della mancata annota- zione, a margine dell’iscrizione ipotecaria, degli atti di eroga- zione del finanziamento, è sufficiente rilevare che il tribunale, in primo grado, aveva (del tutto correttamente, in diritto) af- fermato che tale annotazione non incide sulla validità o sull’op- ponibilità ai terzi dell’ipoteca, ma rileva ai soli fini della colloca- zione degli interessi nello stesso grado del capitale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del TULB. I ricorrenti affermano di avere sostenuto, con l’atto di appello, da una parte, che l’atto di erogazione dell’importo mutuato deve avere forma pubblica e, in mancanza, il contratto di mutuo sarebbe nullo e/o privo di effetti verso i terzi e, al tempo stesso, che la mancata annotazione dell’erogazione dell’importo Ric. n. 5952/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 mutuato a margine dell’iscrizione ipotecaria renderebbe l’ipo- teca inopponibile ai terzi, se non del tutto inefficace. Anche in tal caso va, in primo luogo, ribadito che –come cor- rettamente rilevato dalla corte d’appello – siffatte deduzioni non colgono adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della pronuncia di primo grado: esse, oltre a confondere la questione dei requisiti formali dell’atto di erogazione dell’importo mutuato ai fini dell’efficacia di titolo esecutivo del relativo atto notarile con quella degli effetti dell’annotazione di detta erogazione a margine dell’iscrizione ipotecaria, comunque non contengono specifiche argomentazioni volte a contrastare quelle formulate in proposito nella decisione impugnata. Inoltre, anche in questo caso, nel ricorso, oltre amancare un adeguato e puntuale richiamo al preciso contenuto dell’atto di appello, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., fa altresì difetto uno specifico, puntuale e adeguato richiamo al contenuto del contratto di mutuo e degli atti di erogazione e quietanza delle somme corrisposte alla mutuataria, il che de- termina un ulteriore profilo di inammissibilità delle censure in esame, non essendo possibile valutare in concreto le questioni poste con le stesse. 3.Con il terzo motivo si denunzia « V iolazione del principio di proporzionalità del mutuo fondiario. Art. 38 D.Lgs. 385/93 e CICR del 22/4/1995». Il motivo è infondato. La decisione impugnata, nelritenere che «la violazione del pa- rametro percentuale di ammissibilità del finanziamento rispetto al valore del bene ipotecato pari all’80% non sia causa di nullità del contratto di mutuo»,risulta pienamente conforme ai principi di diritto definitivamente sanciti di recente in materia dalle Se- zioni Unite di questa Corte (dopo alcune oscillazioni delle se- zioni semplici), secondo i quali «il limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non Ric. n. 5952/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattan- dosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento mera- mente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione –qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del tra- volgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai ero- gato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della con- nessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteg- gere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito», con la precisazione che «qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanzia- mento a medio o lungo termine concesso da una banca garan- tito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro vo- lontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice ri- qualificare d’ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli ef- fetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente pre- scelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di apparte- nenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mu- tuo fondiario» (cfr. Cass., Sez. U , Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, Rv. 666194 –01 e 02). 4.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Ric. n. 5952/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore della società controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del
Sentenza Cassazione n. 03273/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris