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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 43509/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con le seguenti sentenze: a) sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Torino, in data 23 settembre 2020, con la quale l'istante veniva condannato alla pena di anni 4, mesi 8 e giorni 10 di reclusione ed euro 5.820,00 di multa per il reato di cui all'art.648 bis cod. pen., nonché per numerosi furti e tentati furti, due episodi di danneggiamento e per altri reati di minor rilevanza, tutti avvinti dal vincolo della continuazione commessi in Torino e zone limitrofe nel 2019; b) sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Torino, in data 7 aprile 2021, con la quale l'istante veniva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 56, 628, commi 1 e 3, commesso in Bussoleno 1'8 maggio 2019.

Il Tribunale ha posto l'accento sulle distinte modalità di realizzazione dei fatti: il reato di cui alla sentenza sub b) veniva commesso con modalità organizzative particolarmente elaborate e totalmente differenti rispetto ai reati giudicati con la sentenza sub a), con complici diversi e in un differente contesto spaziale.

2. Avverso l'ordinanza indicata, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia, come unico motivo di ricorso rilevante ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Osserva in particolare il ricorrente come, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il luogo di commissione della tentata rapina di cui alla sentenza sub b) non sarebbe più distante da Torino di quelli in cui si sono verificati i furti di cui alla sentenza sub a) per i quali è stato riconosciuto il beneficio in parola.

Inoltre, non dissimile sarebbe stato il modus operandi in quanto in entrambi i casi si sono adoperate armi, e la fuga - dal luogo di commissione degli illeciti - veniva effettuata a bordo di auto provento di furto.

Infine, i correi non sarebbero differenti perché dalle intercettazioni ambientali risulta che il complice dei fatti di cui alla sentenza sub a) fosse a conoscenza dell'organizzazione dell'altro reato e lo stesso soggetto, nelle dichiarazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni del 28 ottobre 2020, ha fatto riferimento ad una persona che, a suo avviso, avrebbe partecipato ad entrambi gli illeciti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va - pertanto - rigettato.

2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632).

Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).

L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altri, Rv. 266413) La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).

Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

3. Ciò premesso, nella concreta fattispecie, il Tribunale, facendo corretta applicazione dei principi sopraenunciati, ha ragionevolmente argomentato sull'impossibilità di ritenere i reati uniti da un medesimo disegno criminoso alla luce delle differenti modalità esecuzione dei fatti, della loro disomogeneità territoriale e, infine, sulla diversità dei complici.

Ciò è sufficiente per ritenere che le condotte criminose non siano state frutto di una programmazione unitaria.

Trattasi di una valutazione sul fatto, non rivedibile in questa sede.

Basterà infatti rammentare come - in tema di giudizio di Cassazione - restino inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601 - 01).

4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con le seguenti sentenze: a) sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Torino, in data 23 settembre 2020, con la quale l'istante veniva condannato alla pena di anni 4, mesi 8 e giorni 10 di reclusione ed euro 5.820,00 di multa per il reato di cui all'art.648 bis cod. pen., nonché per numerosi furti e tentati furti, due episodi di danneggiamento e per altri reati di minor rilevanza, tutti avvinti dal vincolo della continuazione commessi in Torino e zone limitrofe nel 2019; b) sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Torino, in data 7 aprile 2021, con la quale l'istante veniva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 56, 628, commi 1 e 3, commesso in Bussoleno 1'8 maggio 2019. Il Tribunale ha posto l'accento sulle distinte modalità di realizzazione dei fatti: il reato di cui alla sentenza sub b) veniva commesso con modalità organizzative particolarmente elaborate e totalmente differenti rispetto ai reati giudicati con la sentenza sub a), con complici diversi e in un differente contesto spaziale. 2. Avverso l'ordinanza indicata, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia, come unico motivo di ricorso rilevante ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osserva in particolare il ricorrente come, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il luogo di commissione della tentata rapina di cui alla sentenza sub b) non sarebbe più distante da Torino di quelli in cui si sono verificati i furti di cui alla sentenza sub a) per i quali è stato riconosciuto il beneficio in parola. Inoltre, non dissimile sarebbe stato il modus operandi in quanto in entrambi i casi si sono adoperate armi, e la fuga - dal luogo di commissione degli illeciti - veniva effettuata a bordo di auto provento di furto. Infine, i correi non sarebbero differenti perché dalle intercettazioni ambientali risulta che il complice dei fatti di cui alla sentenza sub a) fosse a conoscenza dell'organizzazione dell'altro reato e lo stesso soggetto, nelle dichiarazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni del 28 ottobre 2020, ha fatto riferimento ad una persona che, a suo avviso, avrebbe partecipato ad entrambi gli illeciti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va - pertanto - rigettato. 2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altri, Rv. 266413) La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Ciò premesso, nella concreta fattispecie, il Tribunale, facendo corretta applicazione dei principi sopraenunciati, ha ragionevolmente argomentato sull'impossibilità di ritenere i reati uniti da un medesimo disegno criminoso alla luce delle differenti modalità esecuzione dei fatti, della loro disomogeneità territoriale e, infine, sulla diversità dei complici. Ciò è sufficiente per ritenere che le condotte criminose non siano state frutto di una programmazione unitaria. Trattasi di una valutazione sul fatto, non rivedibile in questa sede. Basterà infatti rammentare come - in tema di giudizio di Cassazione - restino inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601 - 01). 4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorr
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