CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 1961
Cassazione n. 30150/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con il primo motivo, di ordine processuale, [OSCURATO:PERSONA] si duole del fatto che egli, al tempo della celebrazione del giudizio di appello, era ristretto per altra causa, sicché, non essendo stato egli tradotto all'udienza, si verserebbe in una tipica ipotesi di legittimo impedimento a comparire, tale da determinare la nullità dell'attività processuale svolta in sua assenza e della sentenza emessa all'esito del giudizio di secondo grado; che la doglianza è, tuttavia, manifestamente infondata, giacché il giudizio di appello — a dispetto dell'impreciso riferimento, nella parte espositiva della sentenza impugnata, alla discussione — risulta essersi svolto in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23-bis di. 28 ottobre 2020, n. 137, sicché, correttamente, l'appellante non è stato tradotto all'udienza; che la residua doglianza dell'imputato, attinente al riconoscimento della continuazione tra il reato qui oggetto di addebito e quelli accertati con sentenza del 14 aprile 2023, divenuta irrevocabile il 30 novembre 2023, attiene a questione non sollevata con i motivi di appello e, quindi, non proponibile con il ricorso per cassazione (ma, eventualmente, in sede esecutiva ed ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis