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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 1987

Cassazione n. 04962/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/07/1987 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo dichiarava l'estinzione per decorso del termine di prescrizione del reato di occupazione abusiva contestato alla ricorrente.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della Marino deducendo la contraddittorietà della motivazione in quanto la sentenza impugnata, pur dichiarando l'estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, indicava l'insussistenza di elementi idonei ed accertare la responsabilità; pertanto l'esito del giudizio avrebbe dovuto essere una assoluzione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il collegio riafferma il principio, autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01).

Dunque il motivo proposto - che rileva appunto un ipotetico "vizio di motivazione" della sentenza che aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione non è consentito. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il giorno 23 novembre 2022 L'e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/07/1987 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo dichiarava l'estinzione per decorso del termine di prescrizione del reato di occupazione abusiva contestato alla ricorrente. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della Marino deducendo la contraddittorietà della motivazione in quanto la sentenza impugnata, pur dichiarando l'estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, indicava l'insussistenza di elementi idonei ed accertare la responsabilità; pertanto l'esito del giudizio avrebbe dovuto essere una assoluzione. 3. Il ricorso è inammissibile. Il collegio riafferma il principio, autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01). Dunque il motivo proposto - che rileva appunto un ipotetico "vizio di motivazione" della sentenza che aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione non è consentito. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 23 novembre 2022 L'e
Sentenza Cassazione n. 04962/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris