CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 1967
Cassazione n. 01700/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/05/1967 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto del devoluto (recidiva), fornendo adeguata giustificazione sulle ragioni della rilevanza dei precedenti penali ai fini del giudizio della pericolosità dell'imputato,. mentre nel ricorso si introducono generici ed imprecisati rilievi su punti della decisione che non sono stati neppure dedotti nei motivi di appello; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19