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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 dicembre 2025

Cassazione n. 33121/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13011/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E. MOROSINI, 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato indirizzo PEC -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – sezione distaccata di Salerno - n.7831/2022 depositata il 12/12/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 13011/2023 Numero sezionale 4332/2025 Numero di raccolta generale 33121/2025 Data pubblicazione 18/12/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17/12/2025 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 13011/2023 Numero sezionale 4332/2025 Numero di raccolta generale 33121/2025 Data pubblicazione 18/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13011/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E. MOROSINI, 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato indirizzo PEC -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – sezione distaccata di Salerno - n.7831/2022 depositata il 12/12/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 13011/2023 Numero sezionale 4332/2025 Numero di raccolta generale 33121/2025 Data pubblicazione 18/12/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 17/12/2025 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 13011/2023 Numero sezionale 4332/2025 Numero di raccolta generale 33121/2025 Data pubblicazione 18/12/2025
Decreto Cassazione n. 33121/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris