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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022

Cassazione n. 49103/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tesi a denunziare una violazione in rito (la notifica del decreto di citazione in appello relativa all'imputato detenuto per altra causa resa al difensore domiciliatario) non puntualmente supportata dal ricorso ( non si precisa se la ragione di detenzione era già sussistente o è intervenuta successivamente alla notifica resa presso il difensore) e comunque sanata dalla scelta formalizzata di rinunziare alla presenza in udienza (sintomo inequivoco della conoscenza dell'atto e della intenzione di non avvalersi delle prerogative difensive in ogni caso correlate alla rituale notifica del decreto) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tesi a denunziare una violazione in rito (la notifica del decreto di citazione in appello relativa all'imputato detenuto per altra causa resa al difensore domiciliatario) non puntualmente supportata dal ricorso ( non si precisa se la ragione di detenzione era già sussistente o è intervenuta successivamente alla notifica resa presso il difensore) e comunque sanata dalla scelta formalizzata di rinunziare alla presenza in udienza (sintomo inequivoco della conoscenza dell'atto e della intenzione di non avvalersi delle prerogative difensive in ogni caso correlate alla rituale notifica del decreto) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022.
Decreto Cassazione n. 49103/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris