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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 novembre 1981

Cassazione n. 26912/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1981, avverso l'ordinanza del 12/01/2022 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revisione della sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Varese il 25 maggio 2021, che lo condannò per concorso in due reati di frode informatica, uno dei quali in forma tentata, costituiti dall'avere consentito che sul proprio conto corrente fossero indirizzate delle somme provenienti da due bonifici bancari disconosciuti dai disponenti, attraverso l'intrusione di suoi complici presso i relativi sistemi informatici bancari.

L'istanza di revisione era formulata ex art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. sul presupposto che sarebbe emersa una nuova prova costituita da una consulenza tecnica di natura informatica che aveva escluso ogni attività illecita di intrusione nei sistemi informatici posta in essere dal ricorrente.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione per avere ritenuto inammissibile l'istanza di revisione attraverso una lettura non corretta della sentenza di condanna, posto che alla responsabilità del ricorrente si era giunti ritenendo che egli fosse stato l'esecutore della condotta di indebita intrusione nei sistemi informatici e manipolazione di dati, dal che la rilevanza della consulenza tecnica quale prova nuova. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

La valutazione di inammissibilità della istanza di revisione trova fondamento nel mancato rispetto della norma di cui all'art. 631 cod. proc. pen. secondo cui "gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529,

530. 531 cod. proc. pen.".

L'ordinanza impugnata non è incorsa in alcun travisamento delle risultanze del processo di cognizione, avendo riportato nel corpo del provvedimento i passaggi decisivi della sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Varese ed, in particolare, quello nel quale era stato precisato che "nel caso de quo, è proprio la condotta dell'Abilone a consentire il perfezionamento della truffa informatica perpetrata da soggetti rimasti ignoti garantendo il conseguimento dell'ingiusto profitto".

Ne consegue che la consulenza tecnica indicata quale prova nuova nell'istanza di revisione, quand'anche idonea a provare che il ricorrente non si fosse personalmente introdotto abusivamente nei sistemi di home banking, non muterebbe il profilo di responsabilità concorsuale nei termini ritenuti in sentenza che hanno portato alla condanna siccome correttamente ricostruiti dall'ordinanza impugnata.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.06.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rAlfredo Mantovano JA) 4„..4 DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1981, avverso l'ordinanza del 12/01/2022 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revisione della sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Varese il 25 maggio 2021, che lo condannò per concorso in due reati di frode informatica, uno dei quali in forma tentata, costituiti dall'avere consentito che sul proprio conto corrente fossero indirizzate delle somme provenienti da due bonifici bancari disconosciuti dai disponenti, attraverso l'intrusione di suoi complici presso i relativi sistemi informatici bancari. L'istanza di revisione era formulata ex art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. sul presupposto che sarebbe emersa una nuova prova costituita da una consulenza tecnica di natura informatica che aveva escluso ogni attività illecita di intrusione nei sistemi informatici posta in essere dal ricorrente. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione per avere ritenuto inammissibile l'istanza di revisione attraverso una lettura non corretta della sentenza di condanna, posto che alla responsabilità del ricorrente si era giunti ritenendo che egli fosse stato l'esecutore della condotta di indebita intrusione nei sistemi informatici e manipolazione di dati, dal che la rilevanza della consulenza tecnica quale prova nuova. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. La valutazione di inammissibilità della istanza di revisione trova fondamento nel mancato rispetto della norma di cui all'art. 631 cod. proc. pen. secondo cui "gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530. 531 cod. proc. pen.". L'ordinanza impugnata non è incorsa in alcun travisamento delle risultanze del processo di cognizione, avendo riportato nel corpo del provvedimento i passaggi decisivi della sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Varese ed, in particolare, quello nel quale era stato precisato che "nel caso de quo, è proprio la condotta dell'Abilone a consentire il perfezionamento della truffa informatica perpetrata da soggetti rimasti ignoti garantendo il conseguimento dell'ingiusto profitto". Ne consegue che la consulenza tecnica indicata quale prova nuova nell'istanza di revisione, quand'anche idonea a provare che il ricorrente non si fosse personalmente introdotto abusivamente nei sistemi di home banking, non muterebbe il profilo di responsabilità concorsuale nei termini ritenuti in sentenza che hanno portato alla condanna siccome correttamente ricostruiti dall'ordinanza impugnata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.06.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rAlfredo Mantovano JA) 4„..4 DEPO
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