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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 36081/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 4/2/2025 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Trieste [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Trieste, esaminando la richiesta del Ministero della Giustizia di riconoscimento della sentenza penale di condanna, per i reati di frode commerciale e lavoro nero puniti dal codice penale austriaco, emessa, nei confronti del ricorrente, dall'Autorità giudiziaria austriaca in data 1/10/2020, ha dichiarato il non luogo a provvedere sul presupposto della rilevata irreperibilità del [OSCURATO:PERSONA] e dunque, a caduta, della indimostrata presenza, anche in termini di dimora abituale, del predetto nel territorio ricompreso nel distretto della Corte adita; Rilevato che l'odierna impugnazione muove dalla restituzione in termini già accordata da questa Corte su istanza del [OSCURATO:PERSONA] (Sesta Sezione, ordinanza del 27/5/2025, n. 27893) / in considerazione dell'errato giudizio reso quanto alla ritenuta irreperibilità del ricorrente; considerato che, con l'odierno ricorso, per un verso si ribadisce l'inadeguatezza della valutazione resa sul tema della transitoria assenza del ricorrente dal territorio italiano - avendo la Corte omesso di apprezzare atti che davano conto delle ragioni per le quali il ricorrente, abitualmente dimorante in Italia e in particolare a Udine, centro dei propri interessi personali e lavorativi, non si trovava, all'epoca, sul territorio nazionale per ragioni legate, per l'appunto, alla esecuzione in Austria della sentenza da riconoscere- e, per altro verso, non avrebbe considerato che non tutti i reati posti a fondamento della condanna resa con la sentenza austriaca troverebbero conforto nell'ordinamento italiano con conseguente violazione dell'art. 733, lettera c), cpp; ritenuta la assorbente fondatezza del primo motivo di ricorso, che trova immediato supporto già nelle valutazioni spese da questa stessa Corte nel giustificare la restituzione in termini utile alla proposizione dell'impugnazione che occupa, atteso che, con la decisione impugnata, la Corte del merito, per il vero anche a causa dell'incompleta documentazione nel caso trasmessa dal Ministero richiedente, ha decretato l'irreperibilità del ricorrente e per l'effetto ritenuto l'assenza del presupposto inerente alla dimora abituale dello stesso nel territorio nazionale e a caduta in quello distrettuale di riferimento, senza considerare acquisizioni decisive rispetto alla valutazione da rendere nel caso (in particolare la nota del Ministero di Giustizia austriaco del 19 novembre 2024 e quella del Ministero di Giustizia del 2/12/2024, indicate nel ricorso), il cui contenuto, puntualmente messo in luce dalla difesa, avrebbe imposto necessari approfondimenti non solo sulla rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ma anche sulle ulteriori derive sostanziali nel caso emarginate a sostegno della decisione gravata che risulta assunta, dunque, all'esito di una incompleta disamina delle emergenze in atti, con conseguente vizio di motivazione, PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

P.Q.M.

Così è deciso, 04/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] a Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 4/2/2025 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Trieste [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Trieste, esaminando la richiesta del Ministero della Giustizia di riconoscimento della sentenza penale di condanna, per i reati di frode commerciale e lavoro nero puniti dal codice penale austriaco, emessa, nei confronti del ricorrente, dall'Autorità giudiziaria austriaca in data 1/10/2020, ha dichiarato il non luogo a provvedere sul presupposto della rilevata irreperibilità del [OSCURATO:PERSONA] e dunque, a caduta, della indimostrata presenza, anche in termini di dimora abituale, del predetto nel territorio ricompreso nel distretto della Corte adita; Rilevato che l'odierna impugnazione muove dalla restituzione in termini già accordata da questa Corte su istanza del [OSCURATO:PERSONA] (Sesta Sezione, ordinanza del 27/5/2025, n. 27893) / in considerazione dell'errato giudizio reso quanto alla ritenuta irreperibilità del ricorrente; considerato che, con l'odierno ricorso, per un verso si ribadisce l'inadeguatezza della valutazione resa sul tema della transitoria assenza del ricorrente dal territorio italiano - avendo la Corte omesso di apprezzare atti che davano conto delle ragioni per le quali il ricorrente, abitualmente dimorante in Italia e in particolare a Udine, centro dei propri interessi personali e lavorativi, non si trovava, all'epoca, sul territorio nazionale per ragioni legate, per l'appunto, alla esecuzione in Austria della sentenza da riconoscere- e, per altro verso, non avrebbe considerato che non tutti i reati posti a fondamento della condanna resa con la sentenza austriaca troverebbero conforto nell'ordinamento italiano con conseguente violazione dell'art. 733, lettera c), cpp; ritenuta la assorbente fondatezza del primo motivo di ricorso, che trova immediato supporto già nelle valutazioni spese da questa stessa Corte nel giustificare la restituzione in termini utile alla proposizione dell'impugnazione che occupa, atteso che, con la decisione impugnata, la Corte del merito, per il vero anche a causa dell'incompleta documentazione nel caso trasmessa dal Ministero richiedente, ha decretato l'irreperibilità del ricorrente e per l'effetto ritenuto l'assenza del presupposto inerente alla dimora abituale dello stesso nel territorio nazionale e a caduta in quello distrettuale di riferimento, senza considerare acquisizioni decisive rispetto alla valutazione da rendere nel caso (in particolare la nota del Ministero di Giustizia austriaco del 19 novembre 2024 e quella del Ministero di Giustizia del 2/12/2024, indicate nel ricorso), il cui contenuto, puntualmente messo in luce dalla difesa, avrebbe imposto necessari approfondimenti non solo sulla rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ma anche sulle ulteriori derive sostanziali nel caso emarginate a sostegno della decisione gravata che risulta assunta, dunque, all'esito di una incompleta disamina delle emergenze in atti, con conseguente vizio di motivazione, PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. P.Q.M. Così è deciso, 04/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] a Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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