CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33746/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno riformava parzialmente la pronuncia emessa il 23/10/2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla I. 11 novembre 1983, n. 638, per l'anno 2013. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo all'affermazione di responsabilità, alla pena e alla prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato con riguardo all'eccezione di prescrizione. 4. La censura in punto di colpevolezza appare del tutto generica e, come tale, insuscettibile di superare la motivazione redatta dalla Corte di appello, con la quale era stata confermata la responsabilità del Gasparini per aver omesso di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti. La sentenza, in particolare, ha richiamato la documentazione relativa agli accertamenti investigativi, le denunce contributive e la diffida inviata al ricorrente dall'INPS per la regolarizzazione del debito, rimasta senza risposta. Quanto al profilo soggettivo del reato, poi, la Corte di merito ha richiamato il dolo generico, quale coscienza e volontà di omettere i versamenti dovuti; elemento riscontrato nel caso di specie, risultando accertato il pagamento delle retribuzioni ed il mancato versamento delle ritenute. Il ricorso, peraltro, non indica elementi di segno contrario eventualmente offerti al Giudice del merito e non valutati, o non adeguatamente valutati, risultando la censura, dunque, del tutto generica. 5. Con riguardo, poi, alle circostanze attenuanti generiche, la decisione impugnata ha richiamato l'assenza di elementi positivamente valutabili, peraltro, ancora, neppure riportati nel ricorso. 6. Fondata, per contro, è l'eccezione di prescrizione, siccome maturata prima della pronuncia di appello. Premesso che il periodo di riferimento deve esser ricondotto alle mensilità oggetto di contestazione (fino a dicembre 2013), non certo alla data dell'accertamento ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), si osserva che: a) nel corso del giudizio di primo grado, vi è stata una sospensione del termine soltanto dal 19/3/2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (pari a 53 giorni); b) nel corso del giudizio di appello, non ve ne è stata nessuna. Ne consegue che, anche muovendo dall'ultima mensilità contestata, il termine di prescrizione andava a maturare 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia prima della sentenza di appello (a data 7/1/2022). 7. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso i