CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 38459/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Torino [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 18/21 del Tribunale di Torino del 08/02/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Torino ha confermato in sede di riesame il decreto emesso dal Giudice per l'udienza preliminare dello stesso Tribunale in data 5 gennaio 2021 nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, concernente il sequestro preventivo - quarto in ordine di tempo di quelli già disposti a carico dello stesso imputato - finalizzato alla confisca per equivalente di beni immobili posti in località [OSCURATO:PERSONA], loc. [OSCURATO:PERSONA], 15 fino a concorrenza della somma di € 16.516.342,28, costituente oggetto, fra le varie imputazioni mosse a Ginatta, di quella di concorso in malversazione aggravata ai danni dello Stato (artt. 61 n. 7, 110, 316-bis cod. pen., capo 1) relativa al conseguimento di fondi pubblici destinati alla riconversione e riqualificazione del polo industriale di [OSCURATO:PERSONA] (Pa). I beni oggetto del decreto risultano formalmente intestati alla società semplice Malia e adibiti a residenza della famiglia Ginatta, coincidente con il luogo di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari già disposta a carico dell'imputato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che con un primo motivo deduce la mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice dell'udienza preliminare degli elementi su cui si fonda la misura cautelare reale, avendo per larghi tratti del provvedimento il G.u.p. fatto riferimento a precedenti richieste della Procura della Repubblica di Torino nonché a precedenti decreti di sequestro disposti a proprio carico. Con un secondo motivo di censura, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 322-ter cod. pen., per avere il giudice aderito ad una interpretazione errata del concetto di 'disponibilità' dei beni in questione. Contrariamente all'assunto dell'accusa, infatti, la Malia s.s. non costituisce un mero artificio legale atto a schermare l'effettiva proprietà degli immobili in capo al ricorrente, ma una struttura giuridica reale ed effettiva che nel corso ha svolto del tempo una propria attività, come evidenziato anche dalle vicende relative alla cessione delle relative quote di partecipazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. Con il primo motivo di censura il ricorrente si duole che il Tribunale non avrebbe rilevato l'assenza di autonoma valutazione (art. 292 lett. c] cod. proc. pen.) da parte del G.u.p., il quale, nel motivare il decreto di sequestro, avrebbe fatto ripetuto riferimento alle precedenti richieste della Procura della Repubblica e ai conseguenti decreti di sequestro emessi nel tempo nei suoi confronti. La doglianza è del tutto destituita di fondamento, atteso in primo luogo che il Tribunale di Torino ha dato ampiamente conto della legittimità della tecnica argomentativa per relationem o per meglio dire 'per incorporazione' adottata dal giudice della cautela reale (pag. 14 ord.) e in secondo luogo in quanto i decreti cui il G.u.p. ha fatto riferimento consistono in pregressi provvedimenti adottati dallo stesso ufficio giudicante e che hanno interessato altri beni e valori nella disponibilità del ricorrente. In tal modo il giudice ha inteso semplicemente riassumere i presupposti sostanziali dei vari provvedimenti di sequestro, ampiamente noti al ricorrente, posti alla base dei precedenti decreti che lo hanno attinto nel corso delle indagini preliminari e che oggi coincidono del resto con il merito di una fra le numerose accuse che gli vengono mosse (capo 1 dell'imputazione) e che lo vedono ormai in veste di imputato dinanzi al giudice della cognizione penale. 3. Il secondo motivo di censura risulta del pari inammissibile, ancorché per ragioni diverse da quelle appena esposte. La critica al provvedimento si svolge, infatti, esclusivamente sul piano del merito del provvedimento impugnato, allegando una inesistente violazione dell'art. 322-ter cod. pen. oltre che un'errata interpretazione del concetto di 'disponibilità' del bene, unicamente al fine di contestare le ragioni di fatto per cui il Tribunale, in maniera ampiamente argomentata (pagg. 15-19 ord.), ha ritenuto che la società semplice Malia, formale intestataria degli immobili sequestrati, sia in realtà niente più che un schermo legale per mascherare la piena disponibilità dei beni stessi da parte del ricorrente. Trattasi, del resto, di società di persone priva di autonomia giuridica, che non risulta avere mai svolto attività commerciale, le cui quote di proprietà sono sempre rimaste nella cerchia ristretta della famiglia nucleare del ricorrente e nel cui ambito egli ricopriva, all'atto del sequestro, il ruolo di socio d'opera e unitamente alla moglie di legale rappresentante dotato di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, restando la formale titolarità ai figli [OSCURATO:PERSONA] (79%) e Mario (21%). In realtà il Tribunale si è spinto ben oltre n&'argomentazione del provvedimento, sottolineando e richiamando la peculiarità dei rapporti economici intercorsi tra il ricorrente e i parenti stretti e meno stretti, talora riferiti a condotte di per sé integranti reato (pagg. 17-18 ord.), ma ai fini della legittimità del decreto appare sufficiente l'ampia disamina riguardante l'effettiva titolarità degli immobili sequestrati in capo al ricorrente, confermata anche dalla destinazione a stabile residenza familiare, dalla corrispondenza con il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari e dalla intestazione al Ginatta di alcune utenze domestiche. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 28 settembre 2021 Il