CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024
Cassazione n. 05743/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che le censure sono riproduttive di censure già adeguatemente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha escluso la ricorrenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in ragione della qualità della sostanza ceduta e della cifra alla quale la cessione era stata affettuata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.11.2024