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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 14661/2026

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CORTE D'APPELLO DI LECCEUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto pronunciarsi l’inammissibilità dei ricorsi;ricorso trattato ex art. 611 cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Lecce ha confermato ilprovvedimento con cui il Tribunale di Lecce, nell’ambito del procedimento di prevenzionenei confronti di tal [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la confisca, inter alia, di una polizzavita intestata alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sorella del preposto.

Nei confronti, invece, diVita [OSCURATO:PERSONA], madre del proposto, la Corte ha accolto l’istanza della parte in relazionead un immobile, disponendone la restituzione all’intestataria, ma ha respinto nel restol’appello, confermando pertanto la confisca di un fondo di investimento SICAV intestatoalla donna.2.

Avverso il decreto hanno presentato ricorso per Cassazione congiunto Luciaposizione.2.1 Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell'art. 606, lett. b) cod.proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o comunqueviolazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione.Si lamenta che il decreto della Corte d’appello sia andato ultra petita, dal momentoche lo stesso Pubblico Ministero aveva rinunciato, in udienza, ad insistere per laconferma della confisca della polizza vita n. 10000714973, intestata alla ricorrente,essendosi convinto della insostenibilità della fonte aliena della provvista utilizzata perl’acquisto dello strumento finanziario in contestazione.2.2 Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell'articolo 606,lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione.Si evidenzia, da parte della difesa della ricorrente, che il provvedimento delTribunale disponeva, tra l'altro, la confisca dei fondi di investimento in “risparmio gestitoSICAV” intestati a [OSCURATO:PERSONA] nei limiti dell'importo pari al 59,71% del controvalore,con restituzione all'avente diritto della quota residua pari a 40,29%.

Si osserva che, purconvenendo tale decisione, alle somme indicate andavano aggiunte anche quelleprovenienti da un bonifico effettuato dalla figlia [OSCURATO:PERSONA] il 21 ottobre 2011,trattandosi di somme legittimamente accumulate da [OSCURATO:PERSONA] e comunquericonducibili a periodi temporali estranei a quelli indicati in proposta (anni 2010/2020).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Per chiarezza e semplicità espositiva, si inverte l'ordine sopra indicato di esamedei motivi, al fine di rilevare immediatamente la causa di inammissibilità del ricorso diVita [OSCURATO:PERSONA].

Essa consiste nella carenza di una valida procura in capo al difensore cheha sottoscritto l’atto, che risulta, conseguentemente, non legittimato.Infatti, l’esame del fascicolo, consentito al fine di verificare la presenza di tutte lecondizioni necessarie per la proposizione del ricorso, permette di rilevare l’assenza diuno specifico mandato ad impugnare il provvedimento contestato.

In atti è presentesolamente una procura speciale datata 27 giugno 2024, conferita dalla [OSCURATO:PERSONA] aldifensore per impugnare il decreto del Tribunale di Lecce del 26 marzo 2024, depositatoil 18 giugno e notificato il 21 giugno 2024 alla parte.Tuttavia, uno specifico mandato ad impugnare in Cassazione è necessario da partedel terzo interessato (così la [OSCURATO:PERSONA] è indicata nella stessa intestazione del ricorso),secondo la costante giurisprudenza di questa Corte.

Infatti, anche di recente si è ribadito(pg. 21, Sez.

U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, non massimata sul punto)l’orientamento consolidato secondo il quale il terzo interessato, in quanto portatore diun interesse meramente civilistico, può stare in giudizio solo a mezzo di difensoremunito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., soggiacendo allaregola della domiciliazione ex lege presso quest'ultimo, al pari di quanto previsto nelprocesso civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 30637 del 09/07/2024, Nirta, nonmass.; Sez. 5, n. 4357 del 21/10/2022, dep. 2023, Galiano, non mass.; Sez. 5, n. 22623del 03/05/2022, Cordaro, non mass.; Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021,Mattina, Rv. 280403 - 01).

Il ricorso a tale mandato speciale poggia sulla sostanziale"estraneità" del terzo alla domanda di prevenzione e al conseguente giudizio instauratonei confronti di coloro che manifestano (o hanno manifestato) una condizione dipericolosità, al pari di quanto avviene nel processo penale per le parti private diversedall'imputato, la cui partecipazione al giudizio, riguardando rapporti e interessi di naturacivilistica, mutua anch'essa la propria disciplina dalle regole che presiedono il processocivile.

È, quindi, «la natura eventuale della partecipazione del terzo al giudizio diprevenzione che richiede che questi conferisca al difensore una procura speciale, chedep. 2023, Cannata, non mass.), in perfetta simmetria con quanto stabilito dall'art. 7d.lgs. n. 159 del 2011 che esclude che il terzo possa avvalersi di un difensore di ufficio.2.

Fondato è invece il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], risultando non corretta la soluzione adottatadalla Corte nel rigettare lo specifico motivo di appello formulato dalla difesa della terzainteressata.Infatti, il Tribunale ha ecceduto le proprie prerogative confermando la confisca adispetto della espressa richiesta di revoca formulata in udienza dal Pubblico Ministeroche aveva richiesto di escludere dal perimetro della misura ablativa da adottarsi da partedel Tribunale il cespite indicato.Ora, è ben noto che in tema di misure di prevenzione, si è affermato che il tribunale,una volta avviata l'azione da parte del Procuratore della Repubblica o del Questore, puòdisporre d'ufficio le indagini ritenute opportune e, all'esito, ordinare il sequestro dei benidel proposto ex art. 20 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 151, ovvero la confisca ex art. 24del citato d.lgs., anche con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro conautonomo provvedimento, non determinando l'esercizio di tale potere officioso il venirmeno della correlazione della decisione con l'accusa, che attiene pur sempre allasproporzione tra beni in sequestro e redditi apparenti o dichiarati (Sez. 2, n. 30655 del03/02/2023, PG. contro [OSCURATO:PERSONA]. 284948 – 01).

E si è altresì affermato che non violiil principio di correlazione tra contestazione e decisione la retrodatazione, da parte delgiudice di primo grado, della pericolosità sociale (generica o qualificata) del proposto adun periodo anteriore a quello indicato dalle autorità requirenti, qualora il tema dellaperimetrazione temporale sia stato posto nella richiesta di applicazione della misura, irelativi elementi di fatto risultino dagli atti e vi sia stato un effettivo contraddittorio suglistessi (Sez. 5, n. 32934 del 23/09/2025, Pontillo, Rv. 288678 – 01).Ma in entrambi i precedenti il tema controverso era quello della decisione ultrapetita, cioè oltre il perimetro della domanda giudiziale che aveva dato origine alprocedimento di prevenzione.

Di tal che si era affermato, condivisibilmente, che non siponesse, in tali casi, una questione di correlazione tra decisione ed accusa, la qualeultima atteneva pur sempre alla sproporzione tra beni in sequestro e redditi apparentio dichiarati.

In tali casi, evidenziando il thema decidendi immanente al giudizio diprevenzione, la Corte si riferisce alla causa petendi, cioè alla ragione della richiesta.Nel caso presente, per contro, la decisione si pone, piuttosto, contra petita, di talche le argomentazioni addotte nei due precedenti, non appaiono convincenti, dovendosipiuttosto parlare, nella presente ipotesi, di esondazione dal perimetro del petitum,poiché - ferma la causa petendi, è l’oggetto concreto della richiesta a venir meno(seppure solo parzialmente).3.

Da quanto precede deriva l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato,limitatamente alla polizza vita intestata a [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, per le ragioni già sopra esposte, va dichiarata l’inammissibilità del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA], che va inoltre condannata, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende dellasomma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.MAnnulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente alla polizza vita intestata aDichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende.Così deciso il 23/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE D'APPELLO DI LECCEUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto pronunciarsi l’inammissibilità dei ricorsi;ricorso trattato ex art. 611 cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Lecce ha confermato ilprovvedimento con cui il Tribunale di Lecce, nell’ambito del procedimento di prevenzionenei confronti di tal [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la confisca, inter alia, di una polizzavita intestata alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sorella del preposto. Nei confronti, invece, diVita [OSCURATO:PERSONA], madre del proposto, la Corte ha accolto l’istanza della parte in relazionead un immobile, disponendone la restituzione all’intestataria, ma ha respinto nel restol’appello, confermando pertanto la confisca di un fondo di investimento SICAV intestatoalla donna.2. Avverso il decreto hanno presentato ricorso per Cassazione congiunto Luciaposizione.2.1 Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell'art. 606, lett. b) cod.proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o comunqueviolazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione.Si lamenta che il decreto della Corte d’appello sia andato ultra petita, dal momentoche lo stesso Pubblico Ministero aveva rinunciato, in udienza, ad insistere per laconferma della confisca della polizza vita n. 10000714973, intestata alla ricorrente,essendosi convinto della insostenibilità della fonte aliena della provvista utilizzata perl’acquisto dello strumento finanziario in contestazione.2.2 Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell'articolo 606,lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione.Si evidenzia, da parte della difesa della ricorrente, che il provvedimento delTribunale disponeva, tra l'altro, la confisca dei fondi di investimento in “risparmio gestitoSICAV” intestati a [OSCURATO:PERSONA] nei limiti dell'importo pari al 59,71% del controvalore,con restituzione all'avente diritto della quota residua pari a 40,29%. Si osserva che, purconvenendo tale decisione, alle somme indicate andavano aggiunte anche quelleprovenienti da un bonifico effettuato dalla figlia [OSCURATO:PERSONA] il 21 ottobre 2011,trattandosi di somme legittimamente accumulate da [OSCURATO:PERSONA] e comunquericonducibili a periodi temporali estranei a quelli indicati in proposta (anni 2010/2020).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Per chiarezza e semplicità espositiva, si inverte l'ordine sopra indicato di esamedei motivi, al fine di rilevare immediatamente la causa di inammissibilità del ricorso diVita [OSCURATO:PERSONA]. Essa consiste nella carenza di una valida procura in capo al difensore cheha sottoscritto l’atto, che risulta, conseguentemente, non legittimato.Infatti, l’esame del fascicolo, consentito al fine di verificare la presenza di tutte lecondizioni necessarie per la proposizione del ricorso, permette di rilevare l’assenza diuno specifico mandato ad impugnare il provvedimento contestato. In atti è presentesolamente una procura speciale datata 27 giugno 2024, conferita dalla [OSCURATO:PERSONA] aldifensore per impugnare il decreto del Tribunale di Lecce del 26 marzo 2024, depositatoil 18 giugno e notificato il 21 giugno 2024 alla parte.Tuttavia, uno specifico mandato ad impugnare in Cassazione è necessario da partedel terzo interessato (così la [OSCURATO:PERSONA] è indicata nella stessa intestazione del ricorso),secondo la costante giurisprudenza di questa Corte. Infatti, anche di recente si è ribadito(pg. 21, Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, non massimata sul punto)l’orientamento consolidato secondo il quale il terzo interessato, in quanto portatore diun interesse meramente civilistico, può stare in giudizio solo a mezzo di difensoremunito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., soggiacendo allaregola della domiciliazione ex lege presso quest'ultimo, al pari di quanto previsto nelprocesso civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 30637 del 09/07/2024, Nirta, nonmass.; Sez. 5, n. 4357 del 21/10/2022, dep. 2023, Galiano, non mass.; Sez. 5, n. 22623del 03/05/2022, Cordaro, non mass.; Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021,Mattina, Rv. 280403 - 01). Il ricorso a tale mandato speciale poggia sulla sostanziale"estraneità" del terzo alla domanda di prevenzione e al conseguente giudizio instauratonei confronti di coloro che manifestano (o hanno manifestato) una condizione dipericolosità, al pari di quanto avviene nel processo penale per le parti private diversedall'imputato, la cui partecipazione al giudizio, riguardando rapporti e interessi di naturacivilistica, mutua anch'essa la propria disciplina dalle regole che presiedono il processocivile. È, quindi, «la natura eventuale della partecipazione del terzo al giudizio diprevenzione che richiede che questi conferisca al difensore una procura speciale, chedep. 2023, Cannata, non mass.), in perfetta simmetria con quanto stabilito dall'art. 7d.lgs. n. 159 del 2011 che esclude che il terzo possa avvalersi di un difensore di ufficio.2. Fondato è invece il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], risultando non corretta la soluzione adottatadalla Corte nel rigettare lo specifico motivo di appello formulato dalla difesa della terzainteressata.Infatti, il Tribunale ha ecceduto le proprie prerogative confermando la confisca adispetto della espressa richiesta di revoca formulata in udienza dal Pubblico Ministeroche aveva richiesto di escludere dal perimetro della misura ablativa da adottarsi da partedel Tribunale il cespite indicato.Ora, è ben noto che in tema di misure di prevenzione, si è affermato che il tribunale,una volta avviata l'azione da parte del Procuratore della Repubblica o del Questore, puòdisporre d'ufficio le indagini ritenute opportune e, all'esito, ordinare il sequestro dei benidel proposto ex art. 20 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 151, ovvero la confisca ex art. 24del citato d.lgs., anche con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro conautonomo provvedimento, non determinando l'esercizio di tale potere officioso il venirmeno della correlazione della decisione con l'accusa, che attiene pur sempre allasproporzione tra beni in sequestro e redditi apparenti o dichiarati (Sez. 2, n. 30655 del03/02/2023, PG. contro [OSCURATO:PERSONA]. 284948 – 01). E si è altresì affermato che non violiil principio di correlazione tra contestazione e decisione la retrodatazione, da parte delgiudice di primo grado, della pericolosità sociale (generica o qualificata) del proposto adun periodo anteriore a quello indicato dalle autorità requirenti, qualora il tema dellaperimetrazione temporale sia stato posto nella richiesta di applicazione della misura, irelativi elementi di fatto risultino dagli atti e vi sia stato un effettivo contraddittorio suglistessi (Sez. 5, n. 32934 del 23/09/2025, Pontillo, Rv. 288678 – 01).Ma in entrambi i precedenti il tema controverso era quello della decisione ultrapetita, cioè oltre il perimetro della domanda giudiziale che aveva dato origine alprocedimento di prevenzione. Di tal che si era affermato, condivisibilmente, che non siponesse, in tali casi, una questione di correlazione tra decisione ed accusa, la qualeultima atteneva pur sempre alla sproporzione tra beni in sequestro e redditi apparentio dichiarati. In tali casi, evidenziando il thema decidendi immanente al giudizio diprevenzione, la Corte si riferisce alla causa petendi, cioè alla ragione della richiesta.Nel caso presente, per contro, la decisione si pone, piuttosto, contra petita, di talche le argomentazioni addotte nei due precedenti, non appaiono convincenti, dovendosipiuttosto parlare, nella presente ipotesi, di esondazione dal perimetro del petitum,poiché - ferma la causa petendi, è l’oggetto concreto della richiesta a venir meno(seppure solo parzialmente).3. Da quanto precede deriva l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato,limitatamente alla polizza vita intestata a [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, per le ragioni già sopra esposte, va dichiarata l’inammissibilità del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA], che va inoltre condannata, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende dellasomma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MAnnulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente alla polizza vita intestata aDichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende.Così deciso il 23/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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