CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 09862/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3626/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della Corte d'appello Caltanissetta n. 174/2018 depositata il 18/07/2018. Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Illegittimo trasferimento - Retribuzione e ferie non godute R.G.N. 3626/2019 Ud. 19/03/2024CC Sez. S4/L- R.G. 3626/2019 – CC 19/03/2024 - Pagina nr. 2 di 7 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 174/2018, depositata in data 18 luglio 2018, la Corte d’appello di Caltanissetta, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha accolto il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. 214/2015 depositata in data 22 aprile 2015 e per l’effetto ha integralmente respinto le domande formulate dal medesimo [OSCURATO:PERSONA]. 2. Quest’ultimo, dopo aver conseguito in via cautelare l’emissione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di un ordine di reintegrazione nel posto occupato presso lo stesso COMUNE, previa disapplicazione del trasferimento all’ATO 5 di Enna, aveva successivamente ottenuto in sede di cognizione ordinaria dal Tribunale di Enna sentenza che aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione delle retribuzioni e delle ferie non godute per effetto del trasferimento. 3. Proposto appello da parte del [OSCURATO:PERSONA] e costituitosi regolarmente [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Caltanissetta ha accolto il gravame, rilevando che l’inefficacia del trasferimento dell’appellato rappresentava elemento costitutivo della domanda accolta dal Tribunale, con la conseguenza che detto presupposto o doveva risultare affermato con forza di giudicato –non riconducibile al provvedimento cautelare alla luce del disposto di cui all’art. 669-octies, nono comma, c.p.c. - oppure av rebbe dovuto costituire thema decidendum del giudizio di primo grado, nel quale avrebbero dovuto essere riformulate le domande già formulate in sede cautelare. Sez. S4/L- R.G. 3626/2019 – CC 19/03/2024 - Pagina nr. 3 di 7 Per contro, ha rilevato la Corte territoriale, tali domande non erano state formulate ed il giudice di prime cure aveva “accolto il ricorso applicando un presupposto normativo non esistente”, omettendo di rilevare “l’assenza della riformulazione della domanda articolata in sede cautelare sull’inefficacia del trasferimento (…) e, in secondo luogo, l’inefficacia ex art. 669octies ult. co. c.p.c. della pronuncia cautelare (…) così pervenendo al rigetto delle domande presentate dal ricorrente, in quanto non sorrette dall’imprescindibile presupposto sopra delineato”. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. È rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce: − in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. − in relazione all’art. 360, n. 2, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 669-octies, ottavo e nono comma, c.p.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale: − avrebbe omesso di rilevare che in sede di giudizio di primo grado era stata discussa e valutata la legittimità del provvedimento di trasferimento del ricorrente e che il Tribunale aveva fatto proprie le conclusioni raggiunte in sede cautelare, giudicando illegittimo il provvedimento medesimo; Sez. S4/L- R.G. 3626/2019 – CC 19/03/2024 - Pagina nr. 4 di 7 − avrebbe violato sia l’art. 34 c.p.c. – il quale consente di esaminare e decidere le questioni pregiudiziali anche senza efficacia di giudicato, a meno che non sia diversamente imposto dalla legge o sia richiesto dalle parti, cosa che sarebbe avvenuta nel caso in esame, avendo il giudice di prime cure valutato incidenter tantum l’illegittimità del trasferimento sia l’art. 669-octiesc.p.c. – in quanto il giudice di primo grado non avrebbe attribuito all'ordinanza cautelare valenza di giudicato ma avrebbe autonomamente motivato e deciso sulla questione pregiudiziale concernente l'illegittimità del provvedimento datoriale, facendo propria la motivazione resa dal giudice del cautelare, procedendo ad un accertamento incidentale del profilo pregiudiziale. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 91 c.p.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che la fondatezza delle ragioni del ricorrente avrebbe dovutocondurre anche ad una statuizione sulle spese di lite diversa da quella di compensazione assunta dalla Corte d’appello. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in entrambe le doglianze in cui si articola. Non può ravvisarsi, in primo luogo, il dedotto vizio di omesso esame, dal momento che la Corte territoriale ha direttamente esaminato il contenuto ed il ragionamento logico seguito dal giudice di prime cure, giungendo tuttavia alla conclusione che la decisione da quest’ultimo assunta era stata adottata in assenza di un presupposto logico-giuridico, costituito dalla formulazione anche della domanda di accertamento della illegittimità del trasferimento, invece ritenuta assente nelle originarie conclusioni dell’odierno ricorrente. Sez. S4/L- R.G. 3626/2019 – CC 19/03/2024 - Pagina nr. 5 di 7 Era questa espressa valutazione – del tutto estranea a l problema della sussistenza di un vincolo di giudicato connesso al provvedimento cautelare, atteso che tale ultima tematica è stata affrontata esclusivamente in relazione al vaglio di ammissibilità dell’appello, ma non costituisce la vera ratio della decisione ora impugnata – che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare, peraltro procedendo, ex art. 366 c.p.c., alla riproduzione integrale della motivazione della decisione di prime cure, e non imputando alla decisione della Corte territoriale un’omissione che invece la semplice lettura della decisione da quest’ultima assuntapermette di escludere. Si deve, in secondo luogo, rilevare che anche la doglianza basata sulla dedotta violazione dell’art. 34 c.p.c. non investe adeguatamente la ratio della decisione impugnata, atteso che la previsione invocata concerne il profilo della competenza, nella specie mai contestata. La ratio della sentenza della Corte d’appello, invero, non è costituita da una valutazione sulla possibilità o meno di conoscere incidenter tantum una questione pregiudiziale: si impernia invece sul giudizio , espressodalla Corte territoriale, in ordine all’impossibilità di pervenire all’accoglimento della domanda di condanna alla corresponsione delle spettanze economiche formulata nell’originario ricorso in assenza della contestuale domanda di accertamento preliminare della illegittimità del trasferimento dell’odierno ricorrente. È tale ultima c arenza che ha indotto la Corte territoriale a concludere che dettoaccertamento risultava precluso, anche incidenter tantum, proprio perché mai richiesto, senza che nella presente sede tale ratio decidendi risulti adeguatamente impugnata. 3. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti inammissibile. Ci si trova di fronte ad un motivo meramente ottativo o ipotetico, in quanto finalizzato a prospettare uno scenario alternativo di decisione Sez. S4/L- R.G. 3626/2019 – CC 19/03/2024 - Pagina nr. 6 di 7 sulle spese di lite nel giudizio di merito in caso di recepimento delle tesi del ricorrente: quest’ultimo, infatti, deduce la erroneitàdella decisione della Corte territoriale nel merito, da ciò argomentando la erroneità anche della statuizione sulle spese di lite. È evidente, tuttavia, che un motivo col quale si prospetti quella che avrebbe dovuto – o dovrebbe – essere la diversa regolamentazione delle spese di lite nello scenario di un ipotetico - auspicato - diverso esito del giudizio di merito non costituisce un vero ed ammissibile motivo di censura – non censurandosi nel concreto la decisione sulla spese per la diretta violazione di una delle regole di distribuzione di cui agli artt. 91 segg. c.p.c. -ma una semplice prospettazione alternativa, destinata ad essere o assorbita dall’eventuale accoglimento degli altri motivi di ricorso – rendendosi in quel caso necessaria una nuova statuizione sulle spese - o, in caso di rigetto dei motivi medesimi, a risultare inammissibile per radicale carenza di autonomia. 4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Sez. S4/L- R.G. 3626/2019 – CC 19/03/2024 - Pagina nr. 7 di 7 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di cont