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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47423/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deducono i vizi di illogicità della motivazione e di violazione di legge quanto all'errata valutazione sull'elemento soggettivo del reato ex art. 349, comma 2, cod. pen.

Le argomentazioni del ricorso si limitano a poche righe, senza la necessaria critica e analisi della motivazione, ed esprimono valutazioni di merito non consentite dalla legge in sede di legittimità.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 11/11/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deducono i vizi di illogicità della motivazione e di violazione di legge quanto all'errata valutazione sull'elemento soggettivo del reato ex art. 349, comma 2, cod. pen. Le argomentazioni del ricorso si limitano a poche righe, senza la necessaria critica e analisi della motivazione, ed esprimono valutazioni di merito non consentite dalla legge in sede di legittimità. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11/11/20
Sentenza Cassazione n. 47423/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris