CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 24224/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente in epigrafe ha impugnato per Cassazione la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano il 23 maggio 2023 che lo ha riconosciuto colpevole di tre episodi di reato di furto aggravato, legati dal vincolo della continuazione. A motivo del ricorso lamenta carenza assoluta di motivazione. I giudici di appello avevano richiamato per relationem la sentenza del giudice di primo grado, senza fornire alcuna giustificazione in ordine al rigetto delle doglianze sollevate con i motivi di gravame. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è del tutto generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata in ordine alle doglianze di cui ai motivi di appello, relative, in punto di diritto, alla esclusione della aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. nonché al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, laddove il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado ha riguardato soltanto la ricostruzione dei fatti. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 maggio 2024 Il tonsiglieréestensore Il