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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 dicembre 2025

Cassazione n. 23014/2026

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[OSCURATO:PERSONA], condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controCADEI avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliotelematico al proprio indirizzo PEC, che si difende in proprio ex art. 86c.p.c.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1245/2025depositata il 22/12/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 11/05/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 5654/2026Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 23014/2026Data pubblicazione 10/07/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 10/07/2026IL PRESIDENTE TITOLARE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controCADEI avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliotelematico al proprio indirizzo PEC, che si difende in proprio ex art. 86c.p.c.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1245/2025depositata il 22/12/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 11/05/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 5654/2026Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 23014/2026Data pubblicazione 10/07/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 10/07/2026IL PRESIDENTE TITOLARE
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