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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 23827/2022

Testo disponibile della fonte

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 1353/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]: ADER – assistenza da avvocato del libero foro Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso lo studio del primo dei ridetti difensori in via IV novembre n. 107 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 1888/03/19 depositata in data 23/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso il preavviso di fermo amministrativo notificatogli in relazione a varie cartelle di pagamento per tributi; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tale pronu ncia di appello principale il concessionario per la riscossione; - con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l’impugnazione; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate – Riscossione con atto affidato a due motivi; il Benvenuto è rimasto intimato; Considerato che: - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 c. 2, 12 c. 1 e 15 c. 2 sexies del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e 1 c. 8 del d.

L. n. 193 del 2016 convertito in L. n. 225 del 2016 nonché dell’art. 4 novies del d.

L. n. 34 del 2019 convertito in L. n. 58 del 2019 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile l’appello del concessionario per la riscossione in quanto proposto da avvocato del liberoforo senza che fosse in atti documentazione giustificativa del ricorso alternativo al professionista in luogo dell’avvocatura dello Stato; - il motivo è fondato ; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, ha chiarito come (si veda la pronuncia resa da Cass. Sez.U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019) ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate– Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflittoe, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.

L . 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità; - nel decidere in di fformità a tali principi, la CTR calabrese ha quindi commesso errore di diritto; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 182 c. 2 c.p.c. e 18 c. 3 e c. 4 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. per non avere la CTR, rilevata una presunta invalidità della costituzione in giudizio dell’Agente della riscossione, invitato quest’ultimo alla regolarizzazione della stessa entro un termine fissato, prima di pronunciarsi sull’inammissibilità dell’appello; - alla luce della decisione sul motivo che precede, il motivo in parola è assorbito; - pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per l’ulteriore corso e l’esame del merito; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, che statuirà anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 1353/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]: ADER – assistenza da avvocato del libero foro Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso lo studio del primo dei ridetti difensori in via IV novembre n. 107 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 1888/03/19 depositata in data 23/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso il preavviso di fermo amministrativo notificatogli in relazione a varie cartelle di pagamento per tributi; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tale pronu ncia di appello principale il concessionario per la riscossione; - con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l’impugnazione; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate – Riscossione con atto affidato a due motivi; il Benvenuto è rimasto intimato; Considerato che: - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 c. 2, 12 c. 1 e 15 c. 2 sexies del d. Lgs. n. 546 del 1992 e 1 c. 8 del d. L. n. 193 del 2016 convertito in L. n. 225 del 2016 nonché dell’art. 4 novies del d. L. n. 34 del 2019 convertito in L. n. 58 del 2019 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile l’appello del concessionario per la riscossione in quanto proposto da avvocato del liberoforo senza che fosse in atti documentazione giustificativa del ricorso alternativo al professionista in luogo dell’avvocatura dello Stato; - il motivo è fondato ; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, ha chiarito come (si veda la pronuncia resa da Cass. Sez.U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019) ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate– Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflittoe, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d. L . 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità; - nel decidere in di fformità a tali principi, la CTR calabrese ha quindi commesso errore di diritto; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 182 c. 2 c.p.c. e 18 c. 3 e c. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. per non avere la CTR, rilevata una presunta invalidità della costituzione in giudizio dell’Agente della riscossione, invitato quest’ultimo alla regolarizzazione della stessa entro un termine fissato, prima di pronunciarsi sull’inammissibilità dell’appello; - alla luce della decisione sul motivo che precede, il motivo in parola è assorbito; - pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per l’ulteriore corso e l’esame del merito; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, che statuirà anche
Sentenza Cassazione n. 23827/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris