Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 1970

Cassazione n. 26500/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o a MONCALIERI il 30/03/1970 avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 43636/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le generiche censure relative al trattamento sanzionatorio sono altresì manifestamente infondate, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. P.Q.MDoji [OSCURATO:PERSONA] 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a MONCALIERI il 30/03/1970 avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 43636/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le generiche censure relative al trattamento sanzionatorio sono altresì manifestamente infondate, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P.Q.MDoji [OSCURATO:PERSONA] 2
Sentenza Cassazione n. 26500/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris