CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02664/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso immediato avverso la sentenza del Tribunale di Benevento che l'ha ritenuta responsabile del delitto di cui agli artt- 483 cod. pen. e art. 76 d. P.R. n. 445 del 2000; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancanza del corpo del reato all'interno del fascicolo del dibattimento, è inammissibile per varie concorrenti ragioni: in astratto, non si tratterebbe di vizio suscettibile di determinare alcuna invalidità processuale, in concreto, nel fascicolo si trova inserita la dichiarazione falsa per cui è processo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/12