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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01941/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6261/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura allegata al ricorso -ricorrente- Contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difendeope legis -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 39/2021depositata il 26/01/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n.39/2021 pubblicata il 26-01-2021 la Corte d’appello di Cagliari ha accolto l’appello proposto dal Ministero avverso l’ordinanza del Tribunale di Cagliari che aveva riconosciuto la protezione umanitaria a [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria.

Il richiedente riferiva di aver lasciato definitivamente il suo Paese perché aveva difficoltà finanziarie e non aveva sostegno familiare, la zia con cui viveva era a malapena in grado di sostenere se stessa, il lavoro che svolgeva di apprendista camionista non gli dava prospettive future e per due volte era stato rapinato mentre lavorava insieme al suo datore di lavoro.

La Corte d’appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, all’esito del giudizio di comparazione tra la situazione del richiedente in patria, dove aveva un lavoro, viveva con la zia ed aveva altri parenti, e quella in cui si trovava in Italia.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e illustrato con memoria , nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso sono così rubricati:«I.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 comma 2 in relazione art. 5 e 13 D.L.vo n.286/98, art.6 [OSCURATO:PERSONA] n. 115/08 (art. 360 n.3 c.p.c.).

Violazione di legge per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n.5 c.p.c.); II.Violazione e falsa applicazione dell’art.19 del D.Lo n.286/98 e art.6 comma 4 della Direttiva CEE 16.12.2008 n. 115 (art. 360 n.3 c.p.c.).

Violazione di legge per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n.4 e 5 c.p.c.); III.Violazione e falsa applicazione degli art. 5 comma 6 D.l.vo n.286/98 e artt. 8 e 32 comma 3 D.L.vo n.25/2008 (art. 360 n.3 e 4 c.p.c.).

Violazione di legge per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n.5 c.p.c.)».

2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

Quanto al primo motivo, posto che la domanda amministrativa è stata presentata dal richiedente prima dell’ottobre 2018, occorre ribadire che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, cosicché non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione deldisposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (tra le tante Cass. 11110/2019; Cass. 16362/2016).

A ciò si aggiunga che il ricorrente, pur denunciando il vizio di cu i all’art.360, comma 1 n.5, cod. proc. civ., n eppure precisa compiutamente qualisiano i fatt i il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale.

Sono generici, non si confrontano con il percorso argomentativo della sentenza impugnata e sollecitano il riesame del merito gli altri due motivi, che concernono, rispettivamente, il secondo il divieto di respingimento per trattamenti umani e degradanti e in caso di rimpatrio il pericolo di vita, dato che nel suo Paese era stato rapinato due volte, e il terzo motivo l’ errata valutazione circa la sua integrazione, avendo egli effettuato corsi scolastici e un corso circense, oltre aqualche spettacolo, nonché l’errata valutazione della situazione sanitaria della Nigeria, causata, oltre che dall’epidemia da Covid-19, anchedalla “febbre di lassa” e da “Monkeypox” .

La Corte di merito, all’esito del giudizio di comparazione tra la situazione del richiedente in patria, dove aveva un lavoro,conviveva con la zia ed aveva altri parenti, e quella in cui si trovava in Italia, ha affermato che egli, pur essendo arrivato in Italia nel 2016, viveva in un centro di accoglienza, non aveva imparato la lingua italiana, non aveva autonomia lavorativa e abitativa e non aveva, perciò , neppure iniziato un percorso diintegrazione.

La Corte d’appello ha inoltre affermato che non erano emersi altri profili di vulnerabilità.

Per contro, il ricorrente lamenta genericamente l’omessa valutazione delle condizioni socio-politiche del suo Paese, la compromissione dei diritti umani ivi esistente e la lesione del suo diritto ad un’esistenza dignitosa, nonché l’omessa comparazione tra la sua situazione pregressa e futura nel suo Paese e la situazione in cui si trova in Italia, senza nulla precisare di avere allegato ulteriormente nel giudizio di merito in relazione al fattore dell’integrazione, svolgendo, per un verso, deduzioni astra tte e prive di riferimenti a condizioni personali e individualizzanti di rilevanzae, per altro verso, criticando una valutazione meritale, quanto alla sua effettiva integrazione in Italia, congruamente motivata dalla Corte di merito.

Infine, la situazionedel Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass.

S.U. n.29459/2019 citata, in conformità a Cass. n.4455/2018).

Di conseguenza, tra le circostanze di fatto di cui il ricorrente lamenta l'omessa corretta valutazione non può attribuirsi una portata decisiva alla crescente diffusione dell'epidemia da virus Covid-19 nel continente africano.Si tratta di un fenomeno che, in base alle stesse allegazioni del richiedente, il quale non deduce alcuna particolarità della sua situazione personale, non incide specificamente su quest’ultima, riguardando l'intera popolazione del Paese di origine, e non dà pertanto luogo ad una condizione di vulnerabilità, nel senso inteso dalla giurisprudenza interna e da quella comunitaria.

Non v’è, invece , menzione nella sentenza impugnata dell’epidemia da febbre di Lassa o da Monkeypx e il ricorrente non indica quando, come e dove abbia allegato nel giudizio di merito la rilevanza delle suddetteepidemie, sicché la relativa deduzione va ritenuta nuova e perciò inammissibile.

Ugualmente inammissibile è la produzione di documenti di lavoro effettuata nel presente giudizio in allegato alla memoria, in quanto non rientrante nelle tassative ipotesi di cui all’art.372 cod. proc. civ..

3. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di rituale attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6261/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura allegata al ricorso -ricorrente- Contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difendeope legis -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 39/2021depositata il 26/01/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.39/2021 pubblicata il 26-01-2021 la Corte d’appello di Cagliari ha accolto l’appello proposto dal Ministero avverso l’ordinanza del Tribunale di Cagliari che aveva riconosciuto la protezione umanitaria a [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria. Il richiedente riferiva di aver lasciato definitivamente il suo Paese perché aveva difficoltà finanziarie e non aveva sostegno familiare, la zia con cui viveva era a malapena in grado di sostenere se stessa, il lavoro che svolgeva di apprendista camionista non gli dava prospettive future e per due volte era stato rapinato mentre lavorava insieme al suo datore di lavoro. La Corte d’appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, all’esito del giudizio di comparazione tra la situazione del richiedente in patria, dove aveva un lavoro, viveva con la zia ed aveva altri parenti, e quella in cui si trovava in Italia. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e illustrato con memoria , nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso sono così rubricati:«I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 comma 2 in relazione art. 5 e 13 D.L.vo n.286/98, art.6 [OSCURATO:PERSONA] n. 115/08 (art. 360 n.3 c.p.c.). Violazione di legge per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n.5 c.p.c.); II.Violazione e falsa applicazione dell’art.19 del D.Lo n.286/98 e art.6 comma 4 della Direttiva CEE 16.12.2008 n. 115 (art. 360 n.3 c.p.c.). Violazione di legge per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n.4 e 5 c.p.c.); III.Violazione e falsa applicazione degli art. 5 comma 6 D.l.vo n.286/98 e artt. 8 e 32 comma 3 D.L.vo n.25/2008 (art. 360 n.3 e 4 c.p.c.). Violazione di legge per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n.5 c.p.c.)». 2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. Quanto al primo motivo, posto che la domanda amministrativa è stata presentata dal richiedente prima dell’ottobre 2018, occorre ribadire che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, cosicché non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione deldisposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (tra le tante Cass. 11110/2019; Cass. 16362/2016). A ciò si aggiunga che il ricorrente, pur denunciando il vizio di cu i all’art.360, comma 1 n.5, cod. proc. civ., n eppure precisa compiutamente qualisiano i fatt i il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale. Sono generici, non si confrontano con il percorso argomentativo della sentenza impugnata e sollecitano il riesame del merito gli altri due motivi, che concernono, rispettivamente, il secondo il divieto di respingimento per trattamenti umani e degradanti e in caso di rimpatrio il pericolo di vita, dato che nel suo Paese era stato rapinato due volte, e il terzo motivo l’ errata valutazione circa la sua integrazione, avendo egli effettuato corsi scolastici e un corso circense, oltre aqualche spettacolo, nonché l’errata valutazione della situazione sanitaria della Nigeria, causata, oltre che dall’epidemia da Covid-19, anchedalla “febbre di lassa” e da “Monkeypox” . La Corte di merito, all’esito del giudizio di comparazione tra la situazione del richiedente in patria, dove aveva un lavoro,conviveva con la zia ed aveva altri parenti, e quella in cui si trovava in Italia, ha affermato che egli, pur essendo arrivato in Italia nel 2016, viveva in un centro di accoglienza, non aveva imparato la lingua italiana, non aveva autonomia lavorativa e abitativa e non aveva, perciò , neppure iniziato un percorso diintegrazione. La Corte d’appello ha inoltre affermato che non erano emersi altri profili di vulnerabilità. Per contro, il ricorrente lamenta genericamente l’omessa valutazione delle condizioni socio-politiche del suo Paese, la compromissione dei diritti umani ivi esistente e la lesione del suo diritto ad un’esistenza dignitosa, nonché l’omessa comparazione tra la sua situazione pregressa e futura nel suo Paese e la situazione in cui si trova in Italia, senza nulla precisare di avere allegato ulteriormente nel giudizio di merito in relazione al fattore dell’integrazione, svolgendo, per un verso, deduzioni astra tte e prive di riferimenti a condizioni personali e individualizzanti di rilevanzae, per altro verso, criticando una valutazione meritale, quanto alla sua effettiva integrazione in Italia, congruamente motivata dalla Corte di merito. Infine, la situazionedel Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n.29459/2019 citata, in conformità a Cass. n.4455/2018). Di conseguenza, tra le circostanze di fatto di cui il ricorrente lamenta l'omessa corretta valutazione non può attribuirsi una portata decisiva alla crescente diffusione dell'epidemia da virus Covid-19 nel continente africano.Si tratta di un fenomeno che, in base alle stesse allegazioni del richiedente, il quale non deduce alcuna particolarità della sua situazione personale, non incide specificamente su quest’ultima, riguardando l'intera popolazione del Paese di origine, e non dà pertanto luogo ad una condizione di vulnerabilità, nel senso inteso dalla giurisprudenza interna e da quella comunitaria. Non v’è, invece , menzione nella sentenza impugnata dell’epidemia da febbre di Lassa o da Monkeypx e il ricorrente non indica quando, come e dove abbia allegato nel giudizio di merito la rilevanza delle suddetteepidemie, sicché la relativa deduzione va ritenuta nuova e perciò inammissibile. Ugualmente inammissibile è la produzione di documenti di lavoro effettuata nel presente giudizio in allegato alla memoria, in quanto non rientrante nelle tassative ipotesi di cui all’art.372 cod. proc. civ.. 3. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di rituale attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del
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