CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17646/2025
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alogamente hanno fatto con riguardo a quanto il Vicinante aveva riferito avere appreso dal collega Coppola ed alle dichiarazioni di quest’ultimo (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata). A fronte di questa puntuale ricostruzione, perciò, la difesa, con il primo motivo del ricorso, deduce il “travisamento” della prova di cui, peraltro, segnala la “errata lettura” (cfr., pag. 3 del ricorso) finendo, in realtà, per contestare le risultanze processuali e nell’insistere sulla versione dei fatti proposta con l’atto di gravame. Vero che tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. vi è quello del “travisamento” che, come si è detto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., Sez. 5, Sentenza n.18542del21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 2, Sentenza n.47035del03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 5, Sentenza n.8188del04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 2, Sentenza n.27929del12/06/2019, PG c/Borriello, Rv. 276567); il “travisamento”, insomma, deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo “significato” ma) dal suo “significante” e che venga individuata specificamente e “puntualmente” oltre che idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata. È necessario, dunque, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello; Sez. 5, n.48050del02/07/2019, S., Rv. 277758). Si è inoltre sottolineato che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo soltanto l'errore per l’appunto “revocatorio”, in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione sulle premesse, mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito; ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che 3 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : L U I G I A G O S T I N A C C H I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 8 7 3 c 3 5 6 e 3 a 4 4 9 2 F i r m a t o D a : P I E R L U I G I C I A N F R O C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 a 5 b c b a 4 9 0 d f 8 8 d 1 Così