CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20812/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16932‒2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale di [OSCURATO:PERSONA], n. 21, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; Oggetto: TRIBUTI‒ rimborso IVA -controricorrente - avverso la sentenza n. 3424/02/2020della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, depositata il 14/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 1 1 /0 5 /202 3 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] LUCIOTTI; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nella dichiarazione IVA presentata in data 4 marzo 1993 con riferimento all’anno d’imposta 1992 esponeva un credito di 300.000 delle vecchie lire (pari ad € 154.037,00) che chiedeva a rimborso. 2. Con provvedimento del 10 marzo 1997 l’Ufficio IVA di Catanzaro comunicava alla predetta società la sospensione del rimborso, ex art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, stante la presenza di carichi pendenti. 3. In data 19 maggio 2003 la società contribuente avanzava domanda di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi della legge 289 del 2002 e successivamente, in data 10 dicembre 2004, istanza di rimborso del credito IVA, che reiterava in data 26 novembre 2013. 4. Essendo rimaste inevase le predette istanze, la contribuente impugnava il silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio dinanzi alla CTP di Crotone che rigettava il ricorso ritenendo che tra la data di presentazione della dichiarazione IVA (4 marzo 1993, secondo la ricorrente; 5 marzo 1993, secondo la CTR) e la data della domanda di rimborso del 10 dicembre 2004, era decorso il termine decennale di prescrizione. 5. L’appello proposto dalla società contribuente veniva rigettato dalla CTR con la sentenza in epigrafe indicata. 6. Sostenevano i giudici di appello che la società contribuente con la presentazione della dichiarazione IVA il 5 marzo 1993 aveva avanzato la richiesta di rimborso che, essendo rimasta inevasa, era stata riproposta soltanto in data 10 dicembre 2014, ovvero quanto ormai era decorso il termine decennale di prescrizione che non aveva subito alcuna interruzione per effetto della presentazione da parte della società creditrice della domanda di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi della legge n. 289 del 2002, «non avendo tale domanda alcun collegamento con la richiesta di rimborso in esame». 7. Avverso tale statuizione la società propone ricorso per cassazione affidato adue motiv i , cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la CTR omesso di esaminare e valutare la questione sollevata dalla contribuentefin dal primo grado di giudizio con riferimento agli effetti sospensivi del termine prescrizionale conseguente all’adozione da parte dell’amministrazione finanziaria del provvedimento prot. n. 557, comunicato in data 12 marzo 1997, di sospensione delrimborso per la rilevata esistenza di carichi pendenti. 2. Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per avere la CTR omesso di valutare, ai fini probatori, e, quindi, «immotivatamente» di pronunciare sul provvedimento di sospensione del rimborso del credito IVA di cui si è detto sopra. 3. I motivi, da trattarsi congiuntamente, benché fondati, avendo la CTR del tutto omesso di esaminare e pronunciare sulla questione posta dalla società ricorrente fin dal primo grado di giudizio,relativamente alla sospensione del termine prescrizionale per effetto della sospensione del rimborso per la sussistenza di carichi fiscali pendenti a carico della stessa società, possono essere esaminati nel merito da questa Corte in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui «Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017, nonché Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21968 del 28/10/2015). 4. Orbene, la questione posta dalla società contribuente con riferimento alla sospensione del termine prescrizionale è manifestamente infondata. 5. Invero, questa Corte ha già da tempo chiarito che «Nel caso di eccedenza di IVA chiesta a rimborso in sede di dichiarazione, la sospensione della procedura di rimborso, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472», ma anche ai sensi dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972,«non incide sul decorso del termine diprescrizione del relativo diritto di credito, atteso che, diversamente dalla sospensione e dall'interruzione dellaprescrizione del diritto al rimborso, non influisce su i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito di rimborso, ma opera dal lato dell'adempimento della prestazione pecuniaria dovuta dall'Amministrazione finanziaria, senza determinare una "sopravvenuta inesigibilità" del diritto di credito della controparte che, in mancanza di un valido atto interruttivo, continua a prescriversi anche durante la sospensione dell'attuazione del rapporto» (Cass. n. 25764 del 2014). 6. In tale pronuncia, in cui si fa espresso riferimento anche alla disciplina di cui all’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, che è disposizione che, secondo quanto riferisce la ricorrente, l’amministrazione finanziaria ha posto a base del provvedimento di sospensione del rimborso del credito, si è acutamente osservato che non si deve incorrere nell’errore, come invece fa la ricorrente, di sovrapporre distinti istituti giuridici, assimilando la sospensione/interruzione della prescrizione del diritto al rimborso, alla sospensione della procedura di rimborso. Invero, «Fermo il diverso fondamento normativo dei due istituti, ed in disparte dal rilievo che le cause di sospensione/interruzione della prescrizione dei diritti operano indipendentemente dalla adozione di un provvedimento amministrativo, differente appare il piano su cui esplicano i rispettivi effetti. In entrambi i casi, infatti, il diritto di credito è esigibile, e quindi prescrittibile, ma mentre la sospensione/interruzione incide sul decorso del termine prescrizionale (prorogandolo o facendolo nuovamente ripartire), la sospensione della procedura di rimborso del credito tributario exD.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 3, e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23, comma 1, -diversamente da quanto opinato dalla partericorrente - non incide sui requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito di rimborso […], ma opera dal lato dell'adempimento della prestazione pecuniaria dovuta dalla Amministrazione finanziaria, sostanzialmente facendo valere un "nesso relazionale" tra il credito del contribuente ed il controcredito da opporre in compensazione, a cautela del quale è adottato il provvedimento sospensivo, del tutto simile a quello che nei rapporti a prestazioni corrispettive legittima la parte, che vede messo a rischio il proprio credito (dal comportamento inadempiente della controparte o in conseguenza del venire meno o divenire insufficienti le garanzie), a sospendere la esecuzione della propria prestazione (artt. 1460e 1461 c.c. ) senza con ciò determinare una "sopravvenuta inesigibilità" del diritto di credito della controparte che, pertanto, continua a prescriversi anche durante la sospensione della attuazione del rapporto. Con la conseguenza che, anche qualora fosse stato adottato dalla Amministrazione finanziaria un atto sospensivo della esecuzione del rimborso, la prescrizione del relativo [credito] sarebbe comunque continuata a correre, e l'effetto estintivo del diritto correlato all'inutile decorso del tempo avrebbe potuto essere impedito dalla società contribuente soltanto mediante il compimento di un valido atto interruttivo della prescrizione». 7. A quanto fin qui detto deve aggiungersi che la disciplina legale della prescrizione inerisce all'ordine pubblico ed è sottratta al potere dispositivo delle parti e le cause di sospensione della prescrizione, sia se contenute nel codice civile (art. 2941 c.c.) che in altre leggi, integrano disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell'art. 14 preleggi, con la conseguenza che non sono suscettibili di applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati (Cass. n.12953 del 2007; Cass. n. 25764 del 201 4, cit.). E quella qui in esame non è fattispecie riconducibile ad alcuno dei casi di sospensione normativamente previsti. 8. Pertanto , non essendo stato compiuto dalla società contribuente, a far data dalla insorgenza del credito di rimborso (marzo 1993),alcun valido atto interruttivo della prescrizione, fino all’istanza avanzata all’Amministrazione finanziaria e da questa ricevuta in data 10 dicembre 2004, quando ormai era decorsa la prescrizione ordinaria exart. 2946 cod. civ., conform e a diritto deve ritenersi la pronuncia della CTR che, pur non esaminando la questione degli effetti sul decorso del termine prescrizionale della sospensione del rimborso del credito IVA, ha comunque emesso una pronuncia conforme a diritto, rigettando il ricorso in appello della società contribuente per prescrizione del diritto di credito. 9. In conclusione , il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di cont