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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 settembre 2025

Cassazione n. 25859/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26857/2013 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresenti e difesi d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e dife sa dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n.108/52/ 2013 depositata il 12/04/2013,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26857/2013 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresenti e difesi d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e dife sa dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.108/52/ 2013 depositata il 12/04/2013,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come rilevato dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La
Decreto Cassazione n. 25859/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris