CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 1984
Cassazione n. 44973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/10/1984 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] Giacomo ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale cittadino, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di furto aggravato (in [OSCURATO:PERSONA], 14/4/2016); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi che ripropongono questioni esaminatie dalla Corte del gravame con un ragionamento del tutto congruo, logico e non contraddittorio, con il quale difetta da parte ricorrente il necessario confronto (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D E [OSCURATO:PERSONA] ! 1:1 25 N V 122 [OSCURATO:PERSONA]