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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 luglio 2016

Cassazione n. 18367/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 5360-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 142, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1710/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui residua d'utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA] citarono in giudizio Carlo e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] perché si dichiarasse che un loro mappale era libero da servitù, condannando i convenuti a cessare dal transito illegittimo sul lotto; - i convenuti domandarono in via riconvenzionale di essere dichiarati proprietari per usucapione; - il Tribunale, rigettata la domanda principale, accolse quella riconvenzionale; - la Corte d'appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, accolse l'impugnazione promossa da Barbara, Fiammetta, Greta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, dichiarò il fondo libero da pesi reali e rigettò l'avversa domanda d'usucapione; - in estrema sintesi appare utile riprendere il ragionamento della Corte di merito: - dalle prove testimoniali e dai documenti prodotti emergeva che la particella 152 veniva utilizzata dai proprietari quando occupavano per villeggiare il loro antistante immobile; - tra il mappale 152 e le particelle 741 e 150 della controparte correva una strada comunale sterrata; - non era rimasto provato che gli appellati accedessero al proprio immobile attraverso il nnappale 152; - la situazione di luoghi non imponeva il necessario passaggio sulla strada comunale Rodighieri; - i testi Tumelero e Pizzato avevano solo genericamente confermato il passaggio sulla particella 152 «per accedere e recedere da e la via pubblica» e non avevano specificato il dato temporale e la continuità di un tale passaggio;- il posteggio di una autovettura degli appellati doveva reputarsi episodico e non continuativo; - la scerbatura e l'inghiaimento, ammesso che avessero riguardato il mappale 152 e non anche o solo la strada, avrebbero potuto farsi discendere da tolleranza da rapporti di buon vicinato; - non era rimasto provato dove la corona della cisterna fosse stata collocata (se o meno sul mappale 152) e chi l'avesse asportata per favorire il transito; - non era rimasto provata neppure l'usucapione di una servitù di passaggio, mancando opere apparenti e funzionali, opere che dalle foto non emergevano (la striscia di terreno di cui si discute si presentava con erba alta, senza ghiaia, e senza che constasse traccia della rimossa corona); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza d'appello sulla base di sette motivi; [OSCURATO:PERSONA], Barbara, Fiammetta, Greta e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Osserva

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 345, co. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile la documentazione nuova prodotta dalla controparte.

In particolare, i predetti assumono che gli intimati avevano prodotto solo in appello le mappe d'impianto e quelle digitalizzate.

Dai documenti in parola la sentenza impugnata aveva tratto apprezzamenti rilevanti (collocazione dell'ingresso del garage del Minuzzo eccedibile dalla via Rodeghieri, prima non mentovata e che il garage mapp. 150 sub 3 fronteggiasse il mappale 743 e non quello 152).

1.1. La doglianza è destituita di fondamento.Non consta dalla sentenza l'utilizzo degli indicati documenti, di cui, quindi, non è dato affermarne la decisività.

Sotto gemellare profilo questa Corte ha più volte chiarito che la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (Sez. 1, n. 19759, 09/08/2017, Rv. 645194; conf., ex multis, Cass. n. 27419/2021).

2. Con il terzo motivo viene denunciata violazione degli artt. 345, co. 2, cod. proc. civ. e 1141 e 2697 cod. civ., per avere la Corte d'appello accolto l'eccezione di tolleranza, che gli appellanti avevano avanzato tardivamente.

2.1. La doglianza non è fondata.

Come si è visto anche dalla sintesi di cui sopra la sentenza d'appello, pur accennato all'ipotesi di una tolleranza da buon vicinato, non fonda la propria decisione su essa, limitandosi a una anodina dubitativa evocazione, rimasta priva di decisività, alla luce del complessivo contesto argomentativo della pronunzia. 2', r 2/trà 91

3. Il quinto, il sesto e il settimo motivo, tra loro collegati, possono ), essere esaminati congiuntamente. r Con il complesso censuratorio i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto controverso e decisivo sub specie di travisamento della prova, esponendo in sintesi: - a dispetto di quanto affermato dalla sentenza le deposizioni di Tumelero e Pizzato erano precise e dimostravano l'animus possidendi dei ricorrenti e la Corte d'appello aveva omesso di esaminare i capitoli di prova confermati dai testi («Vero che il Sig. [OSCURATO:PERSONA], direttamente e tramite i suoi danti causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], transita da oltre 40 anni sul mappale n. 152 di cui è causa in modo pubblico, pacifico e continuato per accedere e recedere, da e per la via pubblica, con auto e mezzi meccanici, sia al garage mappale 150 sub 3 sia al garage mappale n. 741, meglio indicati in comparsa di risposta, i cui portoni si affacciano sul predetto mappale 152»); del pari aveva confermato la circostanza il teste Stefani; - di conseguenza la sentenza aveva violato l'art. 1141 cod. civ., in quanto avrebbe dovuto riconoscere la situazione possessoria; - la sentenza non aveva tenuto conto della foto prodotta in atti (foto 3 del doc. 2), dalla quale si traeva che l'uscita dell'autovettura dal garage di cui al mappale 741 era impedita dal posteggio di altra autovettura sul mappale 152; - le opere che rendono apparente la servitù potevano riguardare anche il fondo dominante ed esaminando la foto si coglieva che «il terreno mappale 152 fronteggiante i portoni di garages di cui si discute è necessariamente asservito al transito per accedere e recedere dai gara ges stessi»; - la sentenza aveva omesso di esaminare il fatto di cui al capitolo di prova n. 6 dedotto dai convenuti in primo grado e confermato dai testi Stefani e Pizzato: «Vero che il sig. [OSCURATO:PERSONA], direttamente e tramite i suoi danti causa [OSCURATO:PERSONA] e Marchesini leopoldina da oltre 50 anni utilizza il mappale 152 anche quel pertinenza degli antistanti fabbricati mappali 150 sub 3 e sub 6 e mappale 741-1366, meglio indicati in comparsa di risposta, tramite deposito di merce e per accedere e recedere da e per gli stessi anche a piedi»; - la Corte d'appello non aveva valutato che i ceppi, collocati a raso, non impedivano il passaggio, come risultava dalla foto (doc. 6); - né che il possesso del mappale 152 si era protratto continuativamente per vari decenni, senza che i possessori lo avessero mai perduto.

3.1. L'insieme censuratorio merita di essere accolto nei limiti e nei termini di cui appresso.

Come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, S.U. n. 20867/2020 e successivamente, Sez. 5, n. 16016/2021; ma già, ex multis, Sez. 6, n. 27000/2016).

Resta, tuttavia, censurabile l'ipotesi del "travisamento della prova".

Proprio perché deve salvaguardarsi la piena discrezionalità del vaglio di merito delle risultanze probatorie, essa ricorre solo laddove il giudice, piuttosto che apprezzare, interpretando e portando a unità concludente le plurime e spesso contrastanti fonti di prova, veicola un'informazione probatoria, giudicata decisiva, senza dar conto di altra informazione che la contraddica, senza, in definitiva, risolvere argomentando l'antinomia.

Proprio in linea con l'enunciazione di cui sopra questa Corte ha chiarito che il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia (Sez. 3, n. 1163, 21/1/2020, Rv. 656633).

Ancor meglio chiarendosi, successivamente, che ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice; infatti, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (Sez. 1, n. 3796, 14/2/2020, Rv. 657055).

In effetti, la sentenza impugnata, come si vede dal raffronto della sintesi di essa con gli specifici elementi probatori evidenziati con i motivi in esame, non solo non mostra di avere avuto piena consapevolezza degli elementi probatori evidenziati in ricorso, ma, addirittura, li riporta travisati, con la conseguenza che il costrutto assertivo risulta gravemente leso su un punto decisivo dalla irrisolvibile contraddizione che ne è derivata.

4. Il secondo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per avere la decisione affermato che non fosse indispensabile passare per la part. 152 al fine di accedere ai due portoni di proprietà Minuzzo, senza tenere conto che la controparte aveva iniziato l'azione proprio al fine d'impedire l'ingresso ai predetti portoni attraverso la part. 152, avendo anche affermato di avere diffidato da oltre cinquant'anni i convenuti dal transito, nonché della foto n 3 (doc. 2), dalla quale emergeva l'insuperabile necessità del transito in parola al fine di accedere ai due garage, resta assorbito dall'accoglimento in parte qua dei tre motivi che precedono.

5. Il quarto motivo, con il quale i ricorrenti denunciano l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, concernente l'inesistenza della tolleranza, è inammissibile poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, come si è visto la sentenza non pone a base della decisione il predetto istituto.

In ragione di quanto esposto la sentenza deve essere cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M. accoglie il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta il primo e il terzo, dichiara assorbito il secondo e inammissibile il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti motivi e rinvia alla Corte d'appello di Venezia, altra composizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 5360-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 142, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1710/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui residua d'utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA] citarono in giudizio Carlo e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] perché si dichiarasse che un loro mappale era libero da servitù, condannando i convenuti a cessare dal transito illegittimo sul lotto; - i convenuti domandarono in via riconvenzionale di essere dichiarati proprietari per usucapione; - il Tribunale, rigettata la domanda principale, accolse quella riconvenzionale; - la Corte d'appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, accolse l'impugnazione promossa da Barbara, Fiammetta, Greta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, dichiarò il fondo libero da pesi reali e rigettò l'avversa domanda d'usucapione; - in estrema sintesi appare utile riprendere il ragionamento della Corte di merito: - dalle prove testimoniali e dai documenti prodotti emergeva che la particella 152 veniva utilizzata dai proprietari quando occupavano per villeggiare il loro antistante immobile; - tra il mappale 152 e le particelle 741 e 150 della controparte correva una strada comunale sterrata; - non era rimasto provato che gli appellati accedessero al proprio immobile attraverso il nnappale 152; - la situazione di luoghi non imponeva il necessario passaggio sulla strada comunale Rodighieri; - i testi Tumelero e Pizzato avevano solo genericamente confermato il passaggio sulla particella 152 «per accedere e recedere da e la via pubblica» e non avevano specificato il dato temporale e la continuità di un tale passaggio;- il posteggio di una autovettura degli appellati doveva reputarsi episodico e non continuativo; - la scerbatura e l'inghiaimento, ammesso che avessero riguardato il mappale 152 e non anche o solo la strada, avrebbero potuto farsi discendere da tolleranza da rapporti di buon vicinato; - non era rimasto provato dove la corona della cisterna fosse stata collocata (se o meno sul mappale 152) e chi l'avesse asportata per favorire il transito; - non era rimasto provata neppure l'usucapione di una servitù di passaggio, mancando opere apparenti e funzionali, opere che dalle foto non emergevano (la striscia di terreno di cui si discute si presentava con erba alta, senza ghiaia, e senza che constasse traccia della rimossa corona); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza d'appello sulla base di sette motivi; [OSCURATO:PERSONA], Barbara, Fiammetta, Greta e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Osserva 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 345, co. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile la documentazione nuova prodotta dalla controparte. In particolare, i predetti assumono che gli intimati avevano prodotto solo in appello le mappe d'impianto e quelle digitalizzate. Dai documenti in parola la sentenza impugnata aveva tratto apprezzamenti rilevanti (collocazione dell'ingresso del garage del Minuzzo eccedibile dalla via Rodeghieri, prima non mentovata e che il garage mapp. 150 sub 3 fronteggiasse il mappale 743 e non quello 152). 1.1. La doglianza è destituita di fondamento.Non consta dalla sentenza l'utilizzo degli indicati documenti, di cui, quindi, non è dato affermarne la decisività. Sotto gemellare profilo questa Corte ha più volte chiarito che la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (Sez. 1, n. 19759, 09/08/2017, Rv. 645194; conf., ex multis, Cass. n. 27419/2021). 2. Con il terzo motivo viene denunciata violazione degli artt. 345, co. 2, cod. proc. civ. e 1141 e 2697 cod. civ., per avere la Corte d'appello accolto l'eccezione di tolleranza, che gli appellanti avevano avanzato tardivamente. 2.1. La doglianza non è fondata. Come si è visto anche dalla sintesi di cui sopra la sentenza d'appello, pur accennato all'ipotesi di una tolleranza da buon vicinato, non fonda la propria decisione su essa, limitandosi a una anodina dubitativa evocazione, rimasta priva di decisività, alla luce del complessivo contesto argomentativo della pronunzia. 2', r 2/trà 91 3. Il quinto, il sesto e il settimo motivo, tra loro collegati, possono ), essere esaminati congiuntamente. r Con il complesso censuratorio i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto controverso e decisivo sub specie di travisamento della prova, esponendo in sintesi: - a dispetto di quanto affermato dalla sentenza le deposizioni di Tumelero e Pizzato erano precise e dimostravano l'animus possidendi dei ricorrenti e la Corte d'appello aveva omesso di esaminare i capitoli di prova confermati dai testi («Vero che il Sig. [OSCURATO:PERSONA], direttamente e tramite i suoi danti causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], transita da oltre 40 anni sul mappale n. 152 di cui è causa in modo pubblico, pacifico e continuato per accedere e recedere, da e per la via pubblica, con auto e mezzi meccanici, sia al garage mappale 150 sub 3 sia al garage mappale n. 741, meglio indicati in comparsa di risposta, i cui portoni si affacciano sul predetto mappale 152»); del pari aveva confermato la circostanza il teste Stefani; - di conseguenza la sentenza aveva violato l'art. 1141 cod. civ., in quanto avrebbe dovuto riconoscere la situazione possessoria; - la sentenza non aveva tenuto conto della foto prodotta in atti (foto 3 del doc. 2), dalla quale si traeva che l'uscita dell'autovettura dal garage di cui al mappale 741 era impedita dal posteggio di altra autovettura sul mappale 152; - le opere che rendono apparente la servitù potevano riguardare anche il fondo dominante ed esaminando la foto si coglieva che «il terreno mappale 152 fronteggiante i portoni di garages di cui si discute è necessariamente asservito al transito per accedere e recedere dai gara ges stessi»; - la sentenza aveva omesso di esaminare il fatto di cui al capitolo di prova n. 6 dedotto dai convenuti in primo grado e confermato dai testi Stefani e Pizzato: «Vero che il sig. [OSCURATO:PERSONA], direttamente e tramite i suoi danti causa [OSCURATO:PERSONA] e Marchesini leopoldina da oltre 50 anni utilizza il mappale 152 anche quel pertinenza degli antistanti fabbricati mappali 150 sub 3 e sub 6 e mappale 741-1366, meglio indicati in comparsa di risposta, tramite deposito di merce e per accedere e recedere da e per gli stessi anche a piedi»; - la Corte d'appello non aveva valutato che i ceppi, collocati a raso, non impedivano il passaggio, come risultava dalla foto (doc. 6); - né che il possesso del mappale 152 si era protratto continuativamente per vari decenni, senza che i possessori lo avessero mai perduto. 3.1. L'insieme censuratorio merita di essere accolto nei limiti e nei termini di cui appresso. Come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, S.U. n. 20867/2020 e successivamente, Sez. 5, n. 16016/2021; ma già, ex multis, Sez. 6, n. 27000/2016). Resta, tuttavia, censurabile l'ipotesi del "travisamento della prova". Proprio perché deve salvaguardarsi la piena discrezionalità del vaglio di merito delle risultanze probatorie, essa ricorre solo laddove il giudice, piuttosto che apprezzare, interpretando e portando a unità concludente le plurime e spesso contrastanti fonti di prova, veicola un'informazione probatoria, giudicata decisiva, senza dar conto di altra informazione che la contraddica, senza, in definitiva, risolvere argomentando l'antinomia. Proprio in linea con l'enunciazione di cui sopra questa Corte ha chiarito che il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia (Sez. 3, n. 1163, 21/1/2020, Rv. 656633). Ancor meglio chiarendosi, successivamente, che ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice; infatti, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (Sez. 1, n. 3796, 14/2/2020, Rv. 657055). In effetti, la sentenza impugnata, come si vede dal raffronto della sintesi di essa con gli specifici elementi probatori evidenziati con i motivi in esame, non solo non mostra di avere avuto piena consapevolezza degli elementi probatori evidenziati in ricorso, ma, addirittura, li riporta travisati, con la conseguenza che il costrutto assertivo risulta gravemente leso su un punto decisivo dalla irrisolvibile contraddizione che ne è derivata. 4. Il secondo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per avere la decisione affermato che non fosse indispensabile passare per la part. 152 al fine di accedere ai due portoni di proprietà Minuzzo, senza tenere conto che la controparte aveva iniziato l'azione proprio al fine d'impedire l'ingresso ai predetti portoni attraverso la part. 152, avendo anche affermato di avere diffidato da oltre cinquant'anni i convenuti dal transito, nonché della foto n 3 (doc. 2), dalla quale emergeva l'insuperabile necessità del transito in parola al fine di accedere ai due garage, resta assorbito dall'accoglimento in parte qua dei tre motivi che precedono. 5. Il quarto motivo, con il quale i ricorrenti denunciano l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, concernente l'inesistenza della tolleranza, è inammissibile poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, come si è visto la sentenza non pone a base della decisione il predetto istituto. In ragione di quanto esposto la sentenza deve essere cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. accoglie il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta il primo e il terzo, dichiara assorbito il secondo e inammissibile il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti motivi e rinvia alla Corte d'appello di Venezia, altra composizio
Sentenza Cassazione n. 18367/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris