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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 2000

Cassazione n. 31582/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; )-- OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione del reato, stante il carattere meramente passivo della resistenza opposta; Considerato che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, inoltre, che i giudici di appello hanno congruamente rilevato, a pag. 4 della sentenza impugnata, che l'imputato ha posto in essere una resistenza violenta, mediante ripetute spinte e "prese" gambe degli agenti operanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; )-- OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione del reato, stante il carattere meramente passivo della resistenza opposta; Considerato che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, inoltre, che i giudici di appello hanno congruamente rilevato, a pag. 4 della sentenza impugnata, che l'imputato ha posto in essere una resistenza violenta, mediante ripetute spinte e "prese" gambe degli agenti operanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 luglio
Sentenza Cassazione n. 31582/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris