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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 1950

Cassazione n. 22709/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/04/1950 dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/09/1956 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/10/1942 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto dal procuratore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che ha dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 591 lett. a ) cod.proc.pen. per carenza d'interesse; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erroneità della declaratoria d'inammissibilità dell'appello per non essere ancora maturato il termine massimo di prescrizione in ordine al reato di tentata truffa ascritto a [OSCURATO:PERSONA] all'epoca della pronunzia di primo grado, è manifestamente infondato; infatti, come dalla stessa difesa rilevato, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 140/21, la sospensione dei termini di prescrizione ex art. 83,comma 9, D.L. 18/2020 deve essere computata nella misura massima di gg 64 (senza eccezione alcuna) sicché, anche tenendo conto degli ulteriori sei mesi e cinque giorni relativi al differimento dell'udienza dell'8/5/2019 per astensione degli avvocati, resta confermata la maturazione della causa estintiva in epoca antecedente la pronunzia di primo grado (precisamente in data 8/9/2020); che, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità della Corte territoriale non è suscettibile di censura, avendo fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di impugnazione della parte civile; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/04/1950 dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/09/1956 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/10/1942 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto dal procuratore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che ha dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 591 lett. a ) cod.proc.pen. per carenza d'interesse; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erroneità della declaratoria d'inammissibilità dell'appello per non essere ancora maturato il termine massimo di prescrizione in ordine al reato di tentata truffa ascritto a [OSCURATO:PERSONA] all'epoca della pronunzia di primo grado, è manifestamente infondato; infatti, come dalla stessa difesa rilevato, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 140/21, la sospensione dei termini di prescrizione ex art. 83,comma 9, D.L. 18/2020 deve essere computata nella misura massima di gg 64 (senza eccezione alcuna) sicché, anche tenendo conto degli ulteriori sei mesi e cinque giorni relativi al differimento dell'udienza dell'8/5/2019 per astensione degli avvocati, resta confermata la maturazione della causa estintiva in epoca antecedente la pronunzia di primo grado (precisamente in data 8/9/2020); che, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità della Corte territoriale non è suscettibile di censura, avendo fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di impugnazione della parte civile; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]-
Sentenza Cassazione n. 22709/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris