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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 1943

Cassazione n. 26696/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/05/1943 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]' Luigi - imputato dei reati di cui agli artt. 171-ter

I. n. 633 del 1941 e 648, secondo comma, cod. pen. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18/10/2023, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], censurando la ritenuta configurabilità del delitto di ricettazione e la mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che la prima doglianza sia manifestamente infondata, avendo questa Suprema Corte chiarito che «integra il reato di ricettazione la ricezione di "compact-disc" (CD) musicali tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, in quanto anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l'irrilevanza penale della violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state liceizzate attività comportanti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno» (Sez. 2, n. 5228 del 07/11/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255045 - 01).

Nella specie, la responsabilità del ricorrente è stata desunta, tutt'altro che illogicamente, dalla disponibilità dei supporti illecitamente riprodotti e dal mancato rinvenimento, all'esito delle operazioni di perquisizione, della strumentazione necessaria alla loro realizzazione: tali risultanze sono state confutate con argomentazioni generiche, se non meramente esplorative, in ordine alla possibilità che il ricorrente avesse confezionato in proprio i supporti in questione; ritenuto altresì, quanto alla residua censura, che la motivazione della sentenza appare in linea con l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. • Così deciso in RO a, il gg eliTtl re' 2024 [OSCURATO:PERSONA] re este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/05/1943 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]' Luigi - imputato dei reati di cui agli artt. 171-ter I. n. 633 del 1941 e 648, secondo comma, cod. pen. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18/10/2023, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], censurando la ritenuta configurabilità del delitto di ricettazione e la mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che la prima doglianza sia manifestamente infondata, avendo questa Suprema Corte chiarito che «integra il reato di ricettazione la ricezione di "compact-disc" (CD) musicali tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, in quanto anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l'irrilevanza penale della violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state liceizzate attività comportanti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno» (Sez. 2, n. 5228 del 07/11/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255045 - 01). Nella specie, la responsabilità del ricorrente è stata desunta, tutt'altro che illogicamente, dalla disponibilità dei supporti illecitamente riprodotti e dal mancato rinvenimento, all'esito delle operazioni di perquisizione, della strumentazione necessaria alla loro realizzazione: tali risultanze sono state confutate con argomentazioni generiche, se non meramente esplorative, in ordine alla possibilità che il ricorrente avesse confezionato in proprio i supporti in questione; ritenuto altresì, quanto alla residua censura, che la motivazione della sentenza appare in linea con l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. • Così deciso in RO a, il gg eliTtl re' 2024 [OSCURATO:PERSONA] re este
Sentenza Cassazione n. 26696/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris