CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 settembre 1944
Cassazione n. 10324/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1944 avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso- [OSCURATO:PERSONA]-0 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza in preambolo, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha respinto l'opposizione proposta avverso il decreto con il quale il pubblico ministero aveva rigettato la richiesta di restituzione della somma di 8.530,00 euro, sequestrati all'esito della perquisizione disposta il 24 novembre 2021 ed eseguita dalla polizia giudiziaria il 30 novembre 2021. 2. Si apprende dal provvedimento impugnato che [OSCURATO:PERSONA] è indagata per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere per aver contribuito, senza farne parte, alla conservazione e alla realizzazione degli scopi del sodalizio criminale, assumendo il particolare ruolo di custode dei beni dei promotori e organizzatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nell'adottare l'ordinanza impugnata, il Giudice ha dapprima ricordato i limiti del rimedio dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., ove le censure «atteng[a]no alla legittimità del provvedimento genetico, in quanto la competenza a decidere la fondatezza del fumus del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame (Sez. 2, n. 50169 del 11/11/2015, Nobile, Rv. 265413)», e ha precisato che possono essere dedotte esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro. Quindi, nella seconda parte del provvedimento, il Giudice per le indagini preliminari ha ribadito la sussistenza indiziaria del reato ipotizzato, desumibile da un'annotazione del Ros del 17 marzo 2021 (che ha espressamente richiamato), ha ritenuto sufficientemente specifica l'indicazione dei beni da sequestrare contenuta nel decreto di perquisizione (che indicava documenti ovvero oggetti atti a comprovare la compartecipazione dell'indagata ai fatti contestati e la sua contiguità con l'associazione criminale), ha infine individuato le ragioni della persistenza del vincolo cautelare, ponendo in collegamento le somme sequestrate (o almeno parte di esse) con l'attività di custodia contestatale, in virtù della busta recante il logo di "Bissuola medica" facente capo a Boatto. 3. Il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione degli art. 253 e 355, comma 2, cod. proc. pen., nonché la mancanza di motivazione in punto di necessità di convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria. Stante la genericità del provvedimento di sequestro, l'apprensione delle somme avrebbe necessitato la successiva convalida da parte dell'Organo requirente.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta pervenuta in data 30 giugno 2022, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. 2. Secondo il consolidato e prevalente insegnamento di questa Suprema Corte, con l'opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate - come ha ricordato il Giudice del provvedimento impugnato - sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame (Sez. 2, n. 45343 del 16/07/2013, Moruzzi, Rv. 257489; Sez. 5, n. 779 del 15/02/2000, Ramacci, Rv. 215728; Sez. 3, n. 17809 del 26/01/2010, Fama, Rv. 249989, Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, Manesi, Rv. 242290). Ne consegue che l'ordinanza del G.i.p., che a norma dell'art. 263 cod.p.p., comma 5, provvede sull'opposizione degli interessati avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose in sequestro è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, (Sez. U, n. 9857 del 2008, cit.), ma tali motivi non possono surrettiziamente proporre questioni che attengono ci legittimità del provvedimento genetico. Altrimenti si consentirebbe all'interessato di attivare e utilizzare il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate di cui all'art. 263 cod. proc. pen., per sollecitare il riesame della legittimità del provvedimento genetico al di fuori dei rigidi schemi procedimentali scanditi dall'art. 324 cod. proc. pen.. Tanto premesso, occorre osservare che le doglianze espresse dal ricorrente (che si limita a dolersi della mancata adozione di un provvedimento di convalida) sono formulate solo genericamente, poiché in alcun modo sono state spiegate le ragioni per le quali le somme sequestrate non sarebbero corpo del reato, essendo questo il solo presupposto invocabile nella prospettiva della richiesta di restituzione. 3. Ne consegue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20