CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 ottobre 2020
Cassazione n. 34429/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25638/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], che si difende ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Cola di Rienzo, n. 212 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al controricorso, giusta deliberazione di G.C. n. 110 del 19.10.2020, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio Placidi, in Roma via [OSCURATO:PERSONA], n. 30 - contro ricorrente - avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto depositata in data 20 dicembre 2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Taranto l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] esponeva che aveva maturato, quale corrispettivo per l'attività prestata in favore del Comune di Mottola in due giudizi civili (iscritti ai nn. 3041/02 r.g. e 4165/02 r.g.), riuniti e definiti con la sentenza n. 1648 depositata il 22 agosto 2012, il complessivo credito di euro 48.343,24, sottolineando che il compenso era stato concordato tra le parti per avere accettato i criteri stabiliti nella delibera di Giunta comunale n. 182/98; chiedeva ingiungersi il pagamento del predetto importo. Con decreto n. 1978/2015 il Tribunale di Taranto ingiungeva il pagamento della somma e, con atto di citazione notificato il 4 febbraio 2016, il Comune di Mottola proponeva opposizione, sia eccependo la nullità degli incarichi per violazione della forma scritta richiesta ad substantiam dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 e per mancata previsione del relativo impegno di spesa, sia contestando il quantum preteso. All'esito del giudizio, svoltosi secondo il rito del processo ordinario di cognizione, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali di cui all'art. 190 cod. proc. civ.; successivamente al deposito delle repliche ex art. 190 cod. proc. civ., il Tribunale, con ordinanza del 3 settembre 2019, disponeva il mutamento di rito ex art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011, rimettendo la causa al Collegio, dinanzi al quale invitava le parti a comparire.Con l'ordinanza in questa sede impugnata il Tribunale di Taranto revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della minor somma di euro 14.359,20, oltre accessori di legge ed interessi ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla data della ordinanza. Disattesa l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione, sollevata dall'opposto, nonché quella di nullità degli incarichi per difetto di forma scritta e di mancata previsione della spesa, il Tribunale, con riguardo alla quantificazione del compenso spettante all'avv. [OSCURATO:PERSONA], rilevava che dovevano trovare applicazione i parametri previsti dal d.m. n. 140/12, dovendosi fare riferimento alle disposizioni vigenti al momento del completamento della prestazione professionale; in particolare, con riferimento al giudizio iscritto al n. 4165/2002 r.g., osservava che doveva applicarsi il parametro dei minimi tabellari aumentati del 30 per cento, in quanto la domanda avanzata in quel giudizio dal Comune aveva trovato pieno accoglimento, per cui appariva integrato il presupposto di cui alla delibera di Giunta n. 182/98, richiamata nella delibera n. 82/02, mentre in relazione al giudizio iscritto al n. 3041/2002, trovavano applicazione i parametri medi, pure previsti nella medesima delibera di Giunta n. 182/98, richiamata nella delibera n. 165/2002, risultando la causa di straordinaria importanza, tenuto conto del valore della controversia, dell'oggetto e delle questioni trattate, nonché in ragione dell'esito favorevole per l'amministrazione pubblica. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di sei motivi. Il Comune di Mottola resiste mediante controricorso. 3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. In prossimità dell'adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente deduce la violazione degli artt. 4 e 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 641 e 645 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando che il Tribunale ha disposto il mutamento di rito «oltre la prima udienza di comparizione», in contrasto con le disposizioni normative evocate che prevedono un rigido sbarramento per il mutamento del rito. 2. Con il secondo motivo, censurando la decisione gravata per violazione degli artt. 4 e 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 156, 641 e 645 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di tardività dell'opposizione, dichiarandola tempestiva, benché il decreto ingiuntivo, notificato il 31 dicembre 2015, fosse stato opposto con atto di citazione, anziché con ricorso, notificato in data 4 febbraio 2016 ed iscritto a ruolo il successivo 15 febbraio 2016, ossia 46 giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo, quando era ormai spirato il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ. 3. Con il terzo motivo, deducendo la violazione degli artt. 4 e 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 641 e 645 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente ribadisce che, vertendosi in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti professionali, non è comunque applicabile l'ultimo comma dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011. 3.1. I primi tre motivi di ricorso, strettamente connessi, possono essere scrutinati unitariamente e sono infondati. 3.2. Va richiamato in premessa l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte a tenor del quale, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942, come sostituito dal decreto legislativo cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702-bis cod. proc. civ., che dà luogo ad un procedimento sommario «speciale» disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato decreto legislativo; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. cod. proc. civ., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 cod. proc. civ.; è, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. U, 23/02/2018, n. 4485). 3.3. Le questioni prospettate con i mezzi in esame trovano soluzione nei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 758 del 12 gennaio 2022, secondo cui nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione. Si è, in particolare, esaustivamente spiegato che: «l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011 ha inteso innovare, al fine di ammettere una sanatoria piena degli effetti processuali e sostanziali prodotti dalla domanda originariamente proposta (secondo il rito erroneo concretamente applicato) e, quindi, di escludere che l'errore sulla forma dell'atto introduttivo possa riflettersi sulla tempestività dell'opposizione stessa, tranne quando si siano maturate decadenze e preclusioni (che «restano ferme») secondo le norme seguite precedentemente. La soluzione della questione relativa alla salvezza degli effetti prodotti dalla domanda irrituale deve essere risolta alla luce dell'intentio legis di dettare, con l'art. 4 d.lgs. del 2011, una disposizione innovativa rispetto all'orientamento giurisprudenziale tradizionale sulla cosiddetta «sanatoria dimidiata» dell'atto introduttivo del giudizio. Come si legge nella Relazione illustrativa citata, la ratio dell'art. 4, comma 5, consiste nell'esigenza «di escludere in modo univoco l'efficacia retroattiva del provvedimento che dispone il mutamento medesimo»: ne consegue che le norme che disciplinano il rito seguito prima del mutamento rilevano come parametro di valutazione di legittimità dell'atto introduttivo del giudizio, nel senso che gli effetti sostanziali e processuali della domanda vanno delibati secondo il rito (erroneo) concretamente applicato sino ad allora, «determinandosi la litispendenza sulla scorta dei criteri riferiti alla forma dell'atto così come effettivamente materializzata ("forma concreta") e non alla forma che avrebbe dovuto essere ("forma ipotetica")», senza possibilità di applicare a ritroso preclusioni riconducibili al nuovo rito da seguire nel successivo corso del procedimento. L'ordinanza di mutamento del rito non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, né serve a valutare la legittimità degli atti di parte (e del giudice) adottati sino a quel momento alla stregua delle regole del nuovo rito, né costituisce un presupposto per la salvezza dei relativi effetti, i quali si producono in relazione alle norme del rito iniziale, ma indica solo il discrimine temporale tra l'applicazione delle regole del rito iniziale e quelle del rito da seguire nel prosieguo del giudizio, consentendo alle parti di adeguare le difese alle regole del rito da seguire (cfr. Cass., sez. VI, n. 13472 del 2019). In tal senso può attribuirsi all'ordinanza di mutamento del rito una rilevanza costitutiva, senza che - come si è detto - le norme che regolano il nuovo rito diventino parametro di valutazione della legittimità degli atti già compiuti. E' da seguire la tesi che attribuisce all'atto introduttivo la utile e proficua produzione degli effetti processuali e sostanziali correlati al rito erroneamente prescelto, relegando l'ordinanza di mutamento del rito ad un evento successivo, valevole pro-futuro e inidoneo ad incidere ex post sulla domanda, o a convalidarne gli effetti (già realizzatisi), o ad impedire «le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento». Gli effetti, sostanziali e processuali, della domanda irritualmente avanzata si producono alla stregua del rito concretamente adottato, non soltanto quando il giudice di primo grado abbia adottato tempestivamente l'ordinanza di mutamento, ma anche quando tale provvedimento sia mancato, con conseguente consolidamento o stabilizzazione del rito erroneo. Ed infatti, «una volta consolidatosi il rito errato, è solo sulla scorta di tale schema procedurale che va delibato il momento della litispendenza: infatti, non convince la diversa opzione che comunque computa la litispendenza secondo la forma ipotetica nonostante che in essa giammai potrà legittimamente essere mutato il rito»... «Il ripetuto riferimento alle «norme del rito seguito prima del mutamento» (nel comma 5) non è utile a dimostrare la necessità del mutamento perché si produca l'effetto salvifico proprio dell'atto introduttivo difforme, ma solo a indicare che gli effetti sostanziali e processuali propri di tale atto (erroneo) si producono ugualmente e che, per converso, si applicano anche le decadenze e preclusioni proprie del rito erroneamente scelto dalla parte.... A maggior ragione non possono sorgere dubbi in relazione al fenomeno del consolidamento del rito, nel caso in cui il giudice, non provvedendo al mutamento, ometta di rilevare la difformità dell'atto introduttivo dal modello legale astratto. Ed infatti, le regole sul rito processuale non hanno copertura costituzionale quando non incidano negativamente sul contraddittorio e sull'esercizio del diritto difesa: è significativo che dall'adozione di un rito erroneo non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 1, n. 12567 del 2021; sez. 3, n. 1448 del 2015; sez. L., n. 8422 del 2018; sez. II, n. 22075 del 2014)». Si è, altresì, sottolineato che la «sanatoria dimidiata» dell'atto introduttivo non ritualmente introdotto nella forma (ordinaria o speciale) prevista dalla legge per la controversia non è più coerente con la sopravvenuta previsione normativa di cui all'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011, secondo il quale gli effetti della domanda si producono con riferimento alla forma (e alla data) dell'atto in concreto sia pur erroneamente prescelto e non a quella che esso avrebbe dovuto avere; con la ulteriore precisazione che «tale evoluzione è coerente con la tendenza dell'ordinamento nazionale, in linea con l'art. 6, comma 1, della [OSCURATO:PERSONA], verso la dequotazione dei vizi formali conseguenti, in questo caso, all'erronea scelta del rito, ma anche ad errori più gravi, quale è quello sulla giurisdizione, cui si riferiscono gli artt. 59, comma 2, della legge n. 69 del 2009 e 11 c.p.a., che prevedono la salvezza degli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice avente giurisdizione fosse stato adito fin dalla instaurazione del primo giudizio». 3.4. Così ricostruito dalle Sezioni Unite il quadro normativo, calando i superiori principi nella fattispecie in esame, va rilevato quanto segue. Il Comune di Mottola ha introdotto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con atto di citazione, ma ha pacificamente proceduto alla sua notifica in data 4 febbraio 2016, antecedentemente alla scadenza del termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 cod. proc. civ., essendo stati il ricorso ed il decreto ingiuntivo notificati in data 31 dicembre 2015, cosicché, correttamente, il Tribunale di Taranto, avendo riguardo alla data di notifica dell'atto di citazione, ha ritenuto la tempestività dell'opposizione, a nulla valendo che il mutamento del rito sia stato disposto con ordinanza resa oltre la prima udienza di comparizione delle parti. 4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 1325, 1362 e 2233 cod. civ., nonché dell'art. 132 cod. proc. civ., dei decreti ministeriali del 5 ottobre 1994, n. 585, e dell' 8 aprile 2004, n. 127, del d.l. n. 1 del 2012 e dell'art. 1 d.m. n. 140 del 2012, in relazione ai nn. 3 e 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ. Il ricorrente, premesso che il Comune, in relazione al quantum, si è limitato a dedurre l'inapplicabilità della delibera n. 182/98, perché priva di efficacia negoziale, e la non riconoscibilità degli onorari medi per il giudizio n 3041/02 r.g., assume che il Tribunale, pur ritenendo applicabili i criteri della delibera della Giunta n. 182/98, non ha proceduto ad una interpretazione del testo accettato dalle parti e, comunque, non ne ha tenuto conto, ed ha sostituito alla volontà delle parti i parametri del d.m. n. 140 del 2012; poiché l'esistenza di un accordo impedisce, invece, il ricorso a fonti normative suppletive, la sentenza, sul punto, sarebbe apparente o perplessa e, comunque, illogica, perché ha comportato una sensibile riduzione dei compensi riconosciuti in decreto ingiuntivo. 4.1. Il quarto motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. 4.2. Il Tribunale, ai fini della quantificazione del compenso professionale, ha fatto riferimento ai parametri previsti dal d.m. 140 del 2012, integrandoli con i criteri previsti dalla delibera n. 182/98 adottata dalla Giunta comunale. Nella motivazione si richiama la suddetta delibera, anche se il riferimento a tale atto viene fatto al solo fine di giustificare l'aumento percentuale, nella misura del 30 per cento, dei compensi minimi, per uno dei due giudizi, nonché l'applicazione dei compensi medi, per l'altro, tenuto conto, per il giudizio n. 4165/2002, dell'esito favorevole del giudizio e, per l'altro giudizio, del valore della controversia, delle questioni trattate e della straordinaria importanza della stessa, presupposti tutti richiesti dalla predetta delibera. 5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.83 cod. proc. civ., del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, e del d.m. 8 aprile 2004, n. 127, nonché dell'art. 41 del d.m. 140 del 2012, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che il Tribunale avrebbe erroneamente fatto applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 140 del 2012, entrato in vigore in data 23 agosto 2012, nonostante il giudizio fosse stato definito con sentenza pubblicata il 22 agosto 2012 e sebbene l'incarico dovesse ritenersi concluso con la pubblicazione della sentenza di primo grado. 5.1. La censura è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.. 5.2. La decisione impugnata è immune da vizi nella parte in cui ha ritenuto che, nel caso di specie, trovi applicazione il d.m. n. 140/2012, avendo il Tribunale spiegato che l'odierno ricorrente, dopo la pubblicazione della sentenza, ha eseguito ulteriori prestazioni nel mese di settembre 2012 (quali la notifica della sentenza previo rilascio di copie), ossia in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale (23 agosto 2012). A fronte di tale accertamento di fatto, esaustivamente motivato e non idoneamente censurato, la decisione si pone in linea con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata» (Cass., sez. U, 12/10/2012, n. 17405; Cass., sez. 2, 19/12/2017, n. 30529).Del tutto inconferente si appalesa, dunque, la pronuncia n. 21256/16, richiamata in ricorso, che afferma l'inapplicabilità dei nuovi parametri unicamente in relazione ad incarichi professionali aventi ad oggetto attività interamente eseguite e completate prima della pubblicazione della sentenza, intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.m. 140/2012. L'affermazione del ricorrente, che in questa sede ribadisce di avere ultimato le prestazioni professionali con la pubblicazione della sentenza, contrasta dunque con l'apprezzamento svolto dal Tribunale e con il pacifico principio sopra richiamato. 6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art.115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e addebita al Tribunale di avere adottato la decisione senza considerare i fatti non contestati dalle parti, ossia che la cessazione dell'incarico per i giudizi patrocinati nell'interesse del Comune era pacificamente avvenuta in data 22 agosto 2012 e che non erano state mosse osservazioni in merito alle prestazioni espletate, né in merito ai tariffari ed agli scaglioni applicati. È insussistente anche la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., censurata con il mezzo in esame: la norma si limita a richiedere che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo, con divieto del giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei casi in cui la legge gli conferisce un potere officioso d'indagine (Cass., sez. L, 27/12/2016, n. 27000; Cass., sez. U, 30/09/2020, n. 20867), mentre esula dall'ambito applicativo della citata disposizione ogni questione che involga il modo in cui siano stati valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può aver luogo solo con riguardo alla correttezza della motivazione (Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940; Cass., sez. 2, 30/11/2016, n. 24434).7. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della