CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2019
Cassazione n. 17696/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, invia Salaria 1505, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia Delle Entrate,rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 3686/2019 depositata il 30/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14749/2020Numero sezionale 3953/2026Numero di raccolta generale 17696/2026Data pubblicazione 03/06/20261. L’oggetto della controversia riguarda la rideterminazione delclassamento e della conseguente rendita catastale relativa ad un immobiledi proprietà comune dei ricorrenti sito in [OSCURATO:PERSONA]. A seguito diprocedura DOCFA, l’Agenzia ha elevato la classe da 1 a 3 e la renditacatastale da euro 309,87 a euro 426,08.L’atto è stato impugnato e il ricorso in primo grado è stato disatteso dalgiudice di merito, che ha escluso il difetto di motivazione dell’avviso edescluso, nel merito, che l’immobile fosse disomogeneo rispettoall’ubicazione e alle caratteristiche di quelli comparati.2. La decisione, quindi, è stata impugnata ed il giudice di secondogrado ha respinto tutte le censure dei contribuenti.È stato escluso il difetto di motivazione dell’avviso, osservando chel’immobile, alla pari di quelli indicati nell’avviso e di quelli considerati insede contenziosa, appartenesse alla stessa, unica, microzona e, pertanto,fosse da considerarsi come limitrofo.È stato quindi valutato l’immobile oggetto di riclassamento al fine diconfermare la bontà degli esiti ai quali era pervenuta l’Agenzia. Avverso ladecisione di secondo grado è stato proposto ricorso affidato a quattrocensure. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delleentrate si sono costituiti con controricorso. Il Ministero dell’Economia edelle Finanze si è costituito al fine di eccepire il proprio difetto dilegittimazione passiva. È stata formulata istanza di riunione del presenteprocedimento a quello recante numero 28294/2019 rg. In prossimitàdell’udienza sono state depositate memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Preliminarmente deve essere disattesa, per ragioni di economiaprocessuale, l’istanza di riunione formulata dai ricorrenti; del resto, latrattazione unitaria di procedimenti connessi non è obbligatoria, maimplica una scelta discrezionale del giudice (cfr. Cass. n. 27550/2018); e,nel caso di specie, ritiene il Collegio che l’uniformità delle decisioni è giàNumero registro generale 14749/2020Numero sezionale 3953/2026Numero di raccolta generale 17696/2026Data pubblicazione 03/06/2026garantita dalla trattazione congiunta delle cause nella medesima odiernaudienza.1.2. Deve, inoltre, essere dichiarato il difetto di legittimazione passivadel Ministero dell’Economia e delle Finanze.È principio pacifico quello secondo cui, a seguito del trasferimento alleagenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze, inprecedenza facenti capo al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 57,comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero non è più legittimatonei processi pendenti riguardanti i servizi attribuiti alle agenzie fiscali(Cass. n. 5556/2019), spettando sia la legittimazione ad causam, siaquella ad processum alle suddette agenzie, con conseguenteinammissibilità della domanda azionata nei confronti del Ministero (Cass.n. 7159/2021; Cass. n. 10240/2020; Cass. n. 33809/2019; Cass., Sez. n.29183/2017; Cass. n. 22889/2006; Cass. n. 17858/2021).2. Premesso quanto innanzi, comunque, si è costituitaspontaneamente l’Agenzia delle Entrate, sicché trova applicazione ilprincipio secondo cui la nullità del ricorso proposto nei confronti disoggetto privo di legittimazione ad causam è sanabile, con effetto ex tunc,dal momento della costituzione in giudizio del soggetto passivamentelegittimato, impedendo detta costituzione sempre e comunquel'inammissibilità per tardività del gravame.3. Con la prima censura è denunciata, ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del2000, per essere l’avviso di accertamento non motivato.3.1. La censura è infondata.Come evidenziato nella ricostruzione del fatto, il riclassamento è avvenutoin forza di procedura DOCFA, per cui va ribadito che in tema diclassamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastaleavvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fattoindicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventualeNumero registro generale 14749/2020Numero sezionale 3953/2026Numero di raccolta generale 17696/2026Data pubblicazione 03/06/2026differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversavalutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo dimotivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione deidati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove vi sia una diversavalutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere piùapprofondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire ilpieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitarel'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. n. 29754/2024). Nella specie siè, quindi, in presenza di un riclassamento, effettuato all’esito di unaprocedura fortemente partecipativa senza disattendere i dati forniti dalcontribuente ma rivalutandoli tecnicamente o economicamente, per cuil'obbligo di motivazione era soddisfatto con la mera indicazione dei datioggettivi e della classe attribuita.4. Con la seconda censura è denunciata la violazione e falsa applicazione,ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 99, 100 e 101, in relazioneagli artt. 1, 2 e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992.I ricorrenti ritengono che l’aver l’Ufficio allegato in sede contenziosa, oltreagli immobili indicati nell’avviso, ulteriori immobili presenti nell’unicamicrozona, a sostegno della legittimità del classamento, integri unallargamento del thema decidendum, ovvero una nuova causa petendi.Il motivo è manifestamente infondato.Ebbene, nessun ampliamento dell’oggetto della controversia vi è stato,essendosi al cospetto di una mera allegazione difensiva volta a sostenere(e non a sostituire) la legittimità del classamento operato e la legittimitàdelle comparazioni effettuate.5. Con la terza censura è denunciata, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 1142 del 1949 edegli artt. 3, 7 e 8 del d.P.R. n. 138 del 1998.Il ricorrente si duole della considerazione del giudice di merito secondocui, costituendo catastalmente il Comune di [OSCURATO:PERSONA] un’unicaNumero registro generale 14749/2020Numero sezionale 3953/2026Numero di raccolta generale 17696/2026Data pubblicazione 03/06/2026microzona, tutti gli immobili del detto Comune potrebbero dirsi limitrofiindipendentemente dal fatto che si trovino nel centro del paese oppure incampagna. Ciò si porrebbe in contrasto con l’art. 8 del d.P.R. n. 138 del1998 realizzando un “procedimento illegittimo”.L’art. 8 prevede, ai numeri 1, 2, 3: «1. Il classamento consistenell'attribuire alle unità immobiliari a destinazione ordinaria la categoria ela classe di competenza e a quelle a destinazione speciale la solacategoria, con riferimento ai quadri di qualificazione e classificazione di cuiall'articolo 4. 2. La categoria è assegnata in base alla normaledestinazione funzionale per l'unità immobiliare, tenuto conto dei caratteritipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali. 3. La classe,rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall'unitàimmobiliare nell'ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dallaqualità urbana ed ambientale della microzona in cui l'unità stessa èubicata, nonché dalle caratteristiche edilizie dell'unità medesima e delfabbricato che la comprende. Per qualità urbana si intende il livello delleinfrastrutture e dei servizi; per qualità ambientale si intende il livello dipregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorchédeterminati dall’attività umana».Dal tenore letterale della norma emerge che il classamento deveessere effettuato considerato l’immobile nella sua oggettiva consistenza inrelazione alla microzona in cui esso è ubicato. Sicché una voltaconsiderata, come nella specie, la microzona di riferimento, l’immobiledeve essere oggetto di valutazione nei termini previsti dal citato art. 8.Tanto è stato effettuato dal giudice di merito, che dopo aver considerato lamicrozona ove era insistente l’immobile ne ha valutato le caratteristicheritenendo così corretto il classamento effettuato dall’Agenzia.Risulta quindi evidente che ciò che viene contestato non è unaviolazione delle norme di legge quanto le conclusioni cui è pervenuto ilgiudice di merito.Numero registro generale 14749/2020Numero sezionale 3953/2026Numero di raccolta generale 17696/2026Data pubblicazione 03/06/20265.1. Quanto agli ulteriori profili emergenti dal motivo, tra cui lacontestata legittimità del procedimento di classamento in quanto sitrattava di immobile agricolo per la quale avrebbe dovuto operare laprocedura di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 138/1998, il profilo è inammissibileper difetto di specificità non emergendo dalla sentenza né dal ricorso chela questione sia stata oggetto di specifica censura.6. Con il quarto motivo è denunciata la violazione e falsa applicazionedell’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 e dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n.546 del 1992. Il giudice di merito avrebbe omesso di pronunciare sullospecifico punto di appello relativo alla quantificazione delle spese legali cuii ricorrenti erano stati condannati in primo grado. Sotto altro profilo, iricorrenti si dolgono dell’esorbitanza delle spese liquidate in primo grado,trattandosi nella specie di una causa di valore pari a 120 euro.Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.In sede di giudizio di legittimità, il vizio di omessa pronuncia, ai sensidell'art. 112 c.p.c., ove dedotto, deve rispettare la condizione che nelricorso per cassazione la censura sia stata riportata nei suoi esatti termini,con l'indicazione specifica dell'atto difensivo o del verbale di udienza in cuiera stata proposta (Cass. n. 545/2020; Cass. n. 3845/2018; Cass. n.25299/2014). Nella specie, né dalla sentenza né dal ricorso risulta se siastato, quando e dove, formulato il motivo in tesi proposto. Sotto altroprofilo, il motivo è infondato, atteso che il valore di causa non era dato,come erroneamente ritenuto dai contribuenti, dalla differenza tra renditaproposta e rendita attribuita, bensì dalla natura catastale della lite; era,pertanto, indeterminabile. La dichiarazione di parte sul punto nonvincolava il giudice.6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese di liteseguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 14749/2020Numero sezionale 3953/2026Numero di raccolta generale 17696/2026Data pubblicazione 03/06/2026parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministerodell’Economia e delle Finanze.Rigetta il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquidaunitariamente, per il Ministero dell’Economia e delle Finanze e perl’Agenzia delle Entrate, in euro 5000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, il 12 maggio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]