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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31680/2021

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16898/2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rap- presentata e difesa, come da procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] A. Jacchia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Da- niela Agnello, elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi tre in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 24; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.6896/1/2017 depositata il 28 novembre 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 13 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Latina n. 482/1/2014 in relazione all'avviso di accertamento per Giochi e Lotte- rie 2007 emesso nei confronti della società dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli.

2. Emerge dalla sentenza impugnata che tale società ha svolto per conto della [OSCURATO:PERSONA], priva di concessione, un'attività di raccolta di scommesse sportive a quota fissa; ad avviso dell'Agen- zia delle dogane, che ha al riguardo fatto leva sugli esiti di una verifi- ca fiscale svoltasi mediante accesso nei locali dell'agenzia di scom- messe, la ditta individuale quale centro trasmissione dati (CTD) non si è limitata a trasmettere i dati informatici al bookmaker estero, ma ha sollecitato e raccolto le scommesse per poi, successivamente, pa- gare le vincite ai giocatori.

3. Ne è seguito un avviso di accertamento col quale l'Agenzia, per l'anno d'imposta 2007 con cui è stata recuperata l'imposta unica pre- vista dal d.lgs. 23 dicembre 1998.

L'impugnazione proposta dalla con- tribuente è stata rigettata sia in primo che in secondo grado.

4. Il giudice d'appello ha aderito al prevalente e consolidato orienta- mento giurisprudenziale di merito secondo cui il CTD svolge una fun- zione di ricevitoria da ritenere assimilabile alla gestione per conto ter- zi contemplata dall'art. 1, comma 66, della

I. n. 220/10, indipenden- temente dalla mancanza di un potere d'ingerenza nella determinazio- ne delle condizioni delle scommesse e che questa disciplina non si pone in contrasto col diritto unionale.

Il giudice d'appello ha quindi escluso qualunque frizione con i principi costituzionali confermando in ogni parte la decisione di prime cure.

5. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, illustrato con memoria, che affida a sette motivi, cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli replica con controricorso, che parimenti illustra con memoria.

La contribuente deposita inoltre istanza per la trattazione in pubblica udienza o per la remissione ad una pubblica udienza.

Ritenuto che:

6. Preliminarmente, l'istanza di trattazione/remissione della causa in pubblica udienza va disattesa.

In adesione all'indirizzo espresso dalle sezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei pre- supposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., sez. un., 5 giugno 2018, n. 14437), e allorquando non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., sez. un., 23 aprile 2020, n. 8093).

In particolare, la sede dell'adunanza carne- rale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su que- stioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contri- buto.

7. Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è nuovo nel- la giurisprudenza di questa Corte (ad es.

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8721 del 2021), né è inedito, in quanto compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti da un lato dalla Corte costituzionale (con la senten- za 14 febbraio 2018, n. 27) e dall'altro da quella della Corte di Giusti- zia (con la sentenza in causa C-788/18, relativa giustappunto alla [OSCURATO:PERSONA]); e i principi da quelle Corti stabiliti risultano ampiamente e diffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza di me- rito.

Così ampie e convergenti affermazioni inducono quindi a ritenere preferibile la scelta del procedimento camerale, funzionale alla deci- sione di questioni di diritto di rapida trattazione non caratterizzate da peculiare complessità (sulla medesima falsariga, si veda Cass. 20 no- vembre 2020, n. 26480).

Né la giurisprudenza penale di questa Corte richiamata nell'istanza di rimessione alla pubblica udienza è idonea a incrinare i principi in questione, per le ragioni di seguito esplicate.

8. Infine, quanto al profilo delle esigenze difensive, va anzitutto nuo- vamente sottolineato che, in conformità alla giurisprudenza sovrana- zionale, il principio di pubblicità dell'udienza, pur previsto dall'art. 6 CEDU e avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e vi si può derogare in presenza di "particolari ragioni giustificative", ove "obiettive e razionali" (in particolare, Corte cost. 11 marzo 2011, n. 80).

Ad ogni modo, queste esigenze sono anche in concreto presi- diate, perché le parti hanno illustrato la propria rispettiva posizione in esito alle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di giustizia depositando osservazioni scritte.

9. Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contende- re in relazione alle pretese impositive concernenti l'anno 2007 quanto alla posizione del ricevitore, poiché l'Agenzia delle dogane ha allegato e documentato il sopravvenuto, corrispondente annullamento in auto- tutela adottato a seguito e per l'effetto della sentenza n. 27/18 della Corte costituzionale.

Il contribuente si è associato alla richiesta, da ultimo, depositando memoria.

10. L'intervento risolutore delle questioni, in epoca successiva alla proposizione del ricorso, ad opera della Corte costituzionale e del- la Corte di Giustizia, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

11. La Corte dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di cessazione della materia del conten- dere per intervenuto sgravio, non sussistono nei suoi confronti i pre- supposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso arti- colo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16898/2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rap- presentata e difesa, come da procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] A. Jacchia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Da- niela Agnello, elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi tre in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 24; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.6896/1/2017 depositata il 28 novembre 2017, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 13 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Latina n. 482/1/2014 in relazione all'avviso di accertamento per Giochi e Lotte- rie 2007 emesso nei confronti della società dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli. 2. Emerge dalla sentenza impugnata che tale società ha svolto per conto della [OSCURATO:PERSONA], priva di concessione, un'attività di raccolta di scommesse sportive a quota fissa; ad avviso dell'Agen- zia delle dogane, che ha al riguardo fatto leva sugli esiti di una verifi- ca fiscale svoltasi mediante accesso nei locali dell'agenzia di scom- messe, la ditta individuale quale centro trasmissione dati (CTD) non si è limitata a trasmettere i dati informatici al bookmaker estero, ma ha sollecitato e raccolto le scommesse per poi, successivamente, pa- gare le vincite ai giocatori. 3. Ne è seguito un avviso di accertamento col quale l'Agenzia, per l'anno d'imposta 2007 con cui è stata recuperata l'imposta unica pre- vista dal d.lgs. 23 dicembre 1998. L'impugnazione proposta dalla con- tribuente è stata rigettata sia in primo che in secondo grado. 4. Il giudice d'appello ha aderito al prevalente e consolidato orienta- mento giurisprudenziale di merito secondo cui il CTD svolge una fun- zione di ricevitoria da ritenere assimilabile alla gestione per conto ter- zi contemplata dall'art. 1, comma 66, della I. n. 220/10, indipenden- temente dalla mancanza di un potere d'ingerenza nella determinazio- ne delle condizioni delle scommesse e che questa disciplina non si pone in contrasto col diritto unionale. Il giudice d'appello ha quindi escluso qualunque frizione con i principi costituzionali confermando in ogni parte la decisione di prime cure. 5. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, illustrato con memoria, che affida a sette motivi, cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli replica con controricorso, che parimenti illustra con memoria. La contribuente deposita inoltre istanza per la trattazione in pubblica udienza o per la remissione ad una pubblica udienza. Ritenuto che: 6. Preliminarmente, l'istanza di trattazione/remissione della causa in pubblica udienza va disattesa. In adesione all'indirizzo espresso dalle sezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei pre- supposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., sez. un., 5 giugno 2018, n. 14437), e allorquando non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., sez. un., 23 aprile 2020, n. 8093). In particolare, la sede dell'adunanza carne- rale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su que- stioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contri- buto. 7. Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è nuovo nel- la giurisprudenza di questa Corte (ad es. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8721 del 2021), né è inedito, in quanto compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti da un lato dalla Corte costituzionale (con la senten- za 14 febbraio 2018, n. 27) e dall'altro da quella della Corte di Giusti- zia (con la sentenza in causa C-788/18, relativa giustappunto alla [OSCURATO:PERSONA]); e i principi da quelle Corti stabiliti risultano ampiamente e diffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza di me- rito. Così ampie e convergenti affermazioni inducono quindi a ritenere preferibile la scelta del procedimento camerale, funzionale alla deci- sione di questioni di diritto di rapida trattazione non caratterizzate da peculiare complessità (sulla medesima falsariga, si veda Cass. 20 no- vembre 2020, n. 26480). Né la giurisprudenza penale di questa Corte richiamata nell'istanza di rimessione alla pubblica udienza è idonea a incrinare i principi in questione, per le ragioni di seguito esplicate. 8. Infine, quanto al profilo delle esigenze difensive, va anzitutto nuo- vamente sottolineato che, in conformità alla giurisprudenza sovrana- zionale, il principio di pubblicità dell'udienza, pur previsto dall'art. 6 CEDU e avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e vi si può derogare in presenza di "particolari ragioni giustificative", ove "obiettive e razionali" (in particolare, Corte cost. 11 marzo 2011, n. 80). Ad ogni modo, queste esigenze sono anche in concreto presi- diate, perché le parti hanno illustrato la propria rispettiva posizione in esito alle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di giustizia depositando osservazioni scritte. 9. Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contende- re in relazione alle pretese impositive concernenti l'anno 2007 quanto alla posizione del ricevitore, poiché l'Agenzia delle dogane ha allegato e documentato il sopravvenuto, corrispondente annullamento in auto- tutela adottato a seguito e per l'effetto della sentenza n. 27/18 della Corte costituzionale. Il contribuente si è associato alla richiesta, da ultimo, depositando memoria. 10. L'intervento risolutore delle questioni, in epoca successiva alla proposizione del ricorso, ad opera della Corte costituzionale e del- la Corte di Giustizia, giustifica la compensazione delle spese di giudizio. 11. La Corte dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di cessazione della materia del conten- dere per intervenuto sgravio, non sussistono nei suoi confronti i pre- supposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso arti- colo 13, comma 1-bis. P.Q.M. Dichiara la cessazione della materi
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