CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 luglio 1971
Cassazione n. 05577/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il 13/07/1971 avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Clbte-hrertrrrChTSCrd94e4e4:14 o [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 5 novembre 2019 con la quale, in sede di rinvio e in parziale riforma della sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Foggia il 23 giugno 2017 all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 733,33 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 12 febbraio 2017 in [OSCURATO:PERSONA] e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché aveva detenuto e portato in luogo pubblico una pistola del tipo rivoltella a tamburo, pistola a rotazione, S.W. 357 Magnum, carica di sei proiettili, matricola 216k785; b) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., perché, consapevole della provenienza delittuosa, aveva acquistato o comunque ricevuto, la pistola di cui al capo a, di provenienza delittuosa, in quanto provento del furto in abitazione subito il 13 dicembre 2016 dal proprietario dell'arma, [OSCURATO:PERSONA], dirigente della Polizia di Stato, deceduto nel 2011; c) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., perché, in concorso con la moglie [OSCURATO:PERSONA], consapevole della provenienza delittuosa, aveva acquistato o ricevuto o occultato una coppa biansata con piede ad anello di ceramica dauna, decorata con filettature e cerchi concentrici dipinti in colore rosso bruno, risalente al IV sec. a.C., nonché n. 114 monete in bronzo (ad eccezione di una in argento) riferibili ad emissioni di epoca preromana, romana (repubblicana e imperiale), medievale e moderna, nonché due piastrine di forma quadrata (di cui una costituiva il peso da monete bizantino), beni mobili di valore artistico, archeologico e culturale, che aveva occultato all'interno di un locale adibito a ripostiglio nella propria abitazione. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 13 febbraio 2018, in parziale riforma della sentenza di primo grado (con la quale erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva), in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, aveva condannato l'imputato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 730,00 di multa, ritenendo non vi fosse alcun elemento idoneo a giustificare l'applicazione delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. La Corte di cassazione, con sentenza del 14 febbraio 2019, ha annullato la sentenza di secondo grado, poiché la Corte territoriale - omettendo di considerare che l'art. 443 cod. proc. pen. non consentiva al pubblico ministero di appellare la sentenza di condanna pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, in quanto non era stata mutata la qualificazione giuridica del fatto - avrebbe omesso di valutare l'ammissibilità dell'impugnazione come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen. ed, eventualmente, di convertirla in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., essendo stata impugnata la sentenza di primo grado anche da parte dall'imputato. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 443, 568 e 580 cod. proc. pen., perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che l'atto di appello del pubblico ministero non aveva i requisiti per poter essere inteso come ricorso per cassazione, posto che con tale atto non era stata denunciato alcun vizio di legittimità. Secondo il ricorrente, infatti, nella sentenza impugnata, il giudice di secondo grado si è limitato a considerare in maniera errata che le doglianze del pubblico ministero erano inquadrabili come vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare che la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza del 13 febbraio 2018, anche per una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio e della commisurazione della pena. Il giudice di secondo grado, invece, si sarebbe limitato a ritenere l'imputato immeritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante vi fosse stata confessione, senza offrire alcuna motivazione in ordine alla dosimetria della pena e al riconoscimento della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia manifestamente infondato e, come tale, debba essere dichiarato inammissibile. 1.1. La Corte territoriale, nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 14/02/2019, ha correttamente interpretato l'atto di impugnazione presentato dal pubblico ministero, chiarendo in sentenza che il pubblico ministero aveva censurato la sentenza di primo grado per l'omessa motivazione circa la concessione delle attenuanti generiche, sicché i giudici di appello, rilevata l'ammissibilità sia dell'atto di impugnazione presentato dal pubblico ministero sia dell'atto di appello proposto dall'imputato, pur potendo il pubblico ministero impugnare soltanto per ricorso per cassazione la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 443 cod. proc. pen., in modo ineccepibile ha 3 9) convertito il ricorso del pubblico ministero in appello, ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., trattando in quella sede sia l'impugnazione del pubblico ministero sia quella dell'imputato e spiegando in modo adeguato le ragioni per le quali ha ritenuto di rideterminare la pena in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 733,33 di multa. Va infatti ribadito che, contrariamente a quanto denunciato in ricorso, l'atto di impugnazione concernente la mancanza di motivazione della sentenza impugnata rientra tra i vizi di legittimità che consentono l'impugnazione della sentenza mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa in primo grado all'esito di rito abbreviato, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può ricorrere per tutti i vizi indicati dall'art. 606 cod. proc. pen. e, pertanto, lamentare anche il difetto di motivazione ai sensi della lett. e) del citato articolo. (Sez. 2, n. 8534 del 14/01/2020, P.g. in proc. Vitiello, Rv. 278516). Difatti, nel caso in esame, il combinato disposto degli artt. 443, 569, 570, 593 e 608 cod.proc.pen., così come modificati sia dalla legge n.103 del 2017 che dal decreto legislativo 11 del 2018, prevede che avverso la sentenza di condanna emessa a seguito di rito abbreviato il pubblico ministero non può proporre appello (art. 443, comma 3, cod. proc. pen) e, conseguentemente, neppure ricorso per saltum espressamente limitato ai soli casi di sentenze appellabili (art. 569 primo comma cod.proc.pen.). Il successivo art. 570 cod. proc. pen., dedicato all'impugnazione del pubblico ministero, prevede il generale potere di proporre impugnazione da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello nei casi stabiliti dalla legge; ed in tali casi rientra certamente quello disciplinato dall'art. 608 successivo, secondo cui: "il Procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile" e, quindi, anche contro la sentenza di condanna emessa all'esito di rito abbreviato che non è appellabile, tranne nei casi di modifica della qualificazione giuridica dei fatti. Inoltre, va sottolineato come, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 608 cod. proc. pen., non vi è alcuna limitazione ai motivi proponibili, prevista invece nei soli casi di doppia conforme di assoluzione (art. 608 comma 1 bis cod.proc.pen.) ovvero nel caso di ricorso per saltum (art. 608 comma 4 cit.). Deve pertanto ritenersi che in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa in primo grado all'esito di rito abbreviato il procuratore generale presso la Corte di appello possa ricorrere per tutti i vizi indicati dall'art. 606 cod. proc. pen. e può, pertanto, lamentare anche il difetto di motivazione ex lettera e) del citato articolo. 1.2. Manifestamente infondata è, altresì, la censura inerente il trattamento sanzionatorio e la decisione di non concedere le attenuanti generiche, pur in presenza della confessione dell'imputato. La Corte di appello, infatti, nel denegare le circostanze attenuanti generiche alla luce del fatto che l'imputato era stato colto nella flagranza di reato, e di conseguenza non si poteva dare alcun peso alla sua confessione, ha argomentato in modo logico e sufficiente il diniego delle attenuanti generiche, la commisurazione concreta della pena e la ritenuta recidiva sulla base dell'allarmante personalità dell'imputato, che aveva posto in essere i gravi fatti descritti soprattutto per "il mumero ed il pregio dei beni, con il connesso grado di lesione del bene giuridico tutelato" dalla fattispecie di reato contestata al capo c); così facendo i giudici di merito si sono conformati tra l'altro all'orientamento di legittimità, per il quale al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Il ricorso, pertanto, appare meramente confutativo e privo di sufficiente specificità, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di