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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 4 marzo 2026

Cassazione n. 04854/2026

Testo disponibile della fonte

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e della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 23688 del 2025.

3. – Il rimettente espone che la società ricorrente ha chiesto l’annullamento della diffida e delle fatture, emesse dal GSE al fine di dare esecuzione alla citata disposizione normativa, ritenendo che le stesse diano luogo ad un doppio carico erariale in quanto colpiscono ricavi lordi e non i soli “extraprofitti” e danno luogo, comunque, a un’imposizione incostituzionale di cui, in via subordinata, si chiede venga riconosciuta la deducibilità a fini IRES e IRAP.

Nel giudizio si è costituito il GSE contestando sia la giurisdizione – da intendersi devoluta al giudice amministrativo – che, in subordine, la competenza territoriale dell’adita Corte di giustizia tributaria di Chieti, nonché la propria legittimazione passiva, non potendosi qualificare come ente impositore.F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 23688/2025 Numero sezionale 12/2026 Numero di raccolta generale 4854/2026 Data pubblicazione 04/03/2026

4. – Nel motivare sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità del sollevato rinvio pregiudiziale, la CGT-1 di Chieti assume, anzitutto, che questo possa “avere ad oggetto anche una questione di diritto incidente sulla giurisdizione” del giudice tributario adito, come affermato da Cass., S.U., n. 34851/2023, e che la questione di giurisdizione – rilevante nel giudizio a quo ai fini della relativa definizione - debba essere risolta, secondo l’insegnamento di Cass., S.U., 29/2016, in via pregiudiziale rispetto a quella di competenza e tanto varrebbe anche per la questione di legittimazione passiva dedotta dallo stesso GSE.

5. – Il giudice a quo deduce, quindi, che la questione interpretativa sarebbe nuova, non essendo stata mai esaminata dalla Corte di cassazione, né sulla stessa risultano pendenti altri rinvii pregiudiziali ex art. 363-bis c.p.c.

6. – Inoltre, secondo il rimettente, si tratterebbe di questione suscettibile di porsi in numerosi giudizi, come sarebbe testimoniato “dal consistente numero di procedimenti attualmente pendenti nei gradi di giudizio di merito, nonché nei contenziosi giurisdizionali che verosimilmente saranno instaurati nel breve-medio periodo”, tenuto conto, altresì, della circostanza che la “serialità dovrebbe essere ritenuta insita nelle questioni di carattere processuale”.

Sotto il profilo in esame, la CGT-1 di Chieti dà evidenza alla peculiarità e complessità della disciplina recata dall’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, che, in coerenza con il suo carattere “emergenziale”, ha istituito, per la parte di interesse, un meccanismo compensativo c.d.

“a due vie”, il quale contempla un prelievo a carico dei produttori di energia da fonti rinnovabili, ove i prezzi da essi praticati siano superiori a un ammontare predeterminato dal legislatore (c.d.

“price cap”), con l’obiettivo di evitare speculazioni collegate al rialzo improvviso delle materia prime verificatosi nel periodo in questione (febbraio/dicembre 2022, poi prorogato sino al 30 giugno 2023 in base alla novella di cui all’art. 11, comma 1, del d.l. n. 115/2022, c.d.

“decreto Aiuti”), a loro volta possibili fonti di rialzi incontrollati sul mercato dell’energia, in danno degli utenti finali e delle imprese energivore.F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 23688/2025 Numero sezionale 12/2026 Numero di raccolta generale 4854/2026 Data pubblicazione 04/03/2026

7. – Il giudice a quo sostiene, inoltre, che l’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 presenterebbe gravi difficoltà interpretative “in ordine alla individuazione del giudice avente la potestà giurisdizionale della controversia concernente [la relativa] applicazione” di tale norma.

A tal riguardo, l’ordinanza di rimessione dà conto di posizioni distoniche assunte dai giudici di merito, essendo presenti orientamenti favorevoli sia alla giurisdizione del giudice amministrativo (tra le altre: CGT [OSCURATO:PERSONA] n. 1568/2024, n. 10830/2023, n. 11760/2023 e n. 11980/2023; CGT [OSCURATO:PERSONA] n. 284/2025; CGT [OSCURATO:PERSONA] n. 5403/2025), che a quella del giudice tributario (tra le altre: CGT [OSCURATO:PERSONA] n. 7916/2024; CGT [OSCURATO:PERSONA] n. 355/2024, n. 501/2025 e n. 118/2025), con una pronuncia (CGT [OSCURATO:PERSONA] n. 118/2025) che propende anche per la giurisdizione del giudice ordinario.

7.1. - La CGT-1 rimettente evidenzia, quindi, che a sostegno del primo orientamento, oltre ad evocarsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, primo comma, lett. o), c.p.a., si dà rilievo all’argomento per cui l’importo richiesto dal GSE non sarebbe un “tributo”, ma un “corrispettivo compensativo”, il quale non sarebbe “sorretto da potestà impositiva bensì da potere regolatorio”.

In questo contesto, “l’attività del gestore, nell’applicare il meccanismo di compensazione, non si risolve in una mera operazione contabile, bensì nella determinazione unilaterale di un prezzo dell’energia volto a riequilibrare gli effetti economici dell’aumento dei prezzi di mercato, e che il potere del medesimo ente discende direttamente dalla legge (art. 15-bis del D.L. 4/2022) e si sostanzia in un atto autoritativo, non in un rapporto paritetico di diritto privato o tributario”.

7.2. – A favore del secondo orientamento militerebbe, secondo il giudice a quo, la natura coattiva del prelievo, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto sinallagmatico e con i caratteri della generalità e della destinazione pubblica del gettito, assumendo il gestore “la qualità di ente impositore di fatto, tenuto ad osservare le garanzie procedimentali e motivazionali proprie dell’attività impositiva”.

Inoltre, si osserva che “al giudice tributario è devoluta la cognizione delle controversie concernenti le entrate pubbliche atipiche o di natura parafiscale, quando siano imposte per legge e destinate a F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 23688/2025 Numero sezionale 12/2026 Numero di raccolta generale 4854/2026 finanziare attività di interesse pubblico, come già avvenuto per contributi consortili, oneri Data pubblicazione 04/03/2026 di sistema, accise et similia”.

7.3. – Infine, la CGT-1 di Chieti ritiene che l’orientamento favorevole alla giurisdizione del giudice ordinario, sebbene in forza di una pronuncia che parrebbe “isolata nel panorama giurisprudenziale”, si palesa “degn[o] di considerazione” e, finanche, “dirimente ai fini de quibus, là dove il giudice di Cuneo – sulla premessa che “l'art. 15- bis non abbia istituito una prestazione patrimoniale di natura tributaria ma che sia, piuttosto, una disposizione che interviene nel rapporto tra produttore di energia da fonti rinnovabili e cessionario imponendo in capo ai cedenti l'obbligo di applicare un dato prezzo ad una transazione commerciale” – avrebbe in tal modo inteso fare applicazione del “principio per il quale – escludendosi aprioristicamente la potestà giurisdizionale del giudice tributario –, allorquando l’amministrazione pubblica si limita ad applicare la legge senza esercitare alcun margine di discrezionalità, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di attività vincolata”.

8. – Il rinvio pregiudiziale sollevato dalla CGT-1 di Chieti non può essere ammesso, difettando, in particolare, del requisito della grave difficoltà interpretativa.

9. – L’ordinanza di rimessione si limita a prospettare alcune posizioni assunte dalla giurisprudenza tributaria, anzitutto senza analizzare le problematiche di funzionamento del meccanismo compensativo c.d.

“a due vie” regolato dall’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 – peraltro, oggetto di una rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), ai sensi dell’art. 267 TFUE, ad opera del T.A.R. per la Lombardia (ordinanza n. 1744 del 7 luglio 2023) su cui, successivamente all’ordinanza ex art. 363-bis c.p.c., è intervenuta la sentenza della CGUE del 22 gennaio 2026, in C-423/23, Secab - nella prospettiva della sollevata soluzione questione interpretativa che investe l’individuazione del giudice munito di giurisdizione nella materia controversa.

Una tale carenza di indagine riverbera, poi, sull’omesso esame dei termini in cui si viene ad atteggiare il rapporto tra la norma sulla quale verte il dubbio interpretativo e i criteri sintomatici della natura tributaria della pretesa e ciò alla luce di quella consolidata direttrice giurisprudenziale per cui la fattispecie tributaria è caratterizzata dall’esistenza F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 23688/2025 Numero sezionale 12/2026 Numero di raccolta generale 4854/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 di una “disciplina legale (…) diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese” (tra le molte: Corte cost., sentenza n. 304/2013; Corte cost., sentenza n. 70/2015; Corte cost., sentenza n. 149/2021).

In definitiva, il giudice rimettente si è limitato ad illustrare, genericamente, le opzioni ermeneutiche in campo, palesando una certa inclinazione favorevole per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, ma senza porre in essere alcun tentativo di esplorare, con un serio e approfondito sforzo interpretativo, quale tra le stesse potesse avere effettiva consistenza in relazione alle coordinate di sistema che governano la distinzione della pretesa impositiva tributaria dai prelievi che tale natura non hanno.

Uno sforzo ermeneutico, quello al quale è tenuto il giudice del merito, che, nella specie, dovrà ampliarsi anche all’esame della citata sentenza della CGUE del 22 gennaio 2026, in C-423/23, Secab, intervenuta dopo l’ordinanza di rimessione ex art. 363-bis c.p.c., la cui rilevanza ai fini della questione interpretativa sollevata spetterà alla stessa CGT-1 di Chieti valutare.

10. - E a tal riguardo va rammentato che la ricerca di una soluzione persuasiva della questione di diritto, sebbene non si presenti immediatamente evidente, rientra nell’attività ermeneutica incombente al giudice del merito investito dell’esame della controversia e non può, dal medesimo, essere rimessa a questa Corte, a maggior ragione se con l’intento di ottenere un avallo rispetto all’opzione che si intenderebbe privilegiare.

Posto, infatti, che è nel potere di ogni giudice di merito sciogliere i dubbi interpretativi che sorgono nelle particolarità dei casi, la grave difficoltà interpretativa richiesta dall’art. 363-bis c.p.c. è requisito volto ad evitare che lo stesso giudice si sottragga al proprio dovere di decidere la causa e di conoscere e applicare la legge e il diritto, quali aspetti indefettibili della giurisdizione, la quale si realizza attraverso un potere diffuso.

11. - Come già affermato in sede di filtro di ammissibilità ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., la sussistenza del requisito della grave difficoltà interpretativa non può, dunque, farsi automaticamente discendere dalla novità della questione, giacché, altrimenti, si finirebbe F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 23688/2025 Numero sezionale 12/2026 Numero di raccolta generale 4854/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 con l’inaridire il compito di interpretare la legge e con il limitare, ingiustificatamente, la formazione progressiva e dialettica del procedimento interpretativo mediante il contributo della giurisdizione nei suoi diversi gradi.

P.Q.M. visto l’art. 363-bis c.p.c., dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti con l’ordinanza di cui in premessa.

Roma, 3 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 23688 del 2025. 3. – Il rimettente espone che la società ricorrente ha chiesto l’annullamento della diffida e delle fatture, emesse dal GSE al fine di dare esecuzione alla citata disposizione normativa, ritenendo che le stesse diano luogo ad un doppio carico erariale in quanto colpiscono ricavi lordi e non i soli “extraprofitti” e danno luogo, comunque, a un’imposizione incostituzionale di cui, in via subordinata, si chiede venga riconosciuta la deducibilità a fini IRES e IRAP. Nel giudizio si è costituito il GSE contestando sia la giurisdizione – da intendersi devoluta al giudice amministrativo – che, in subordine, la competenza territoriale dell’adita Corte di giustizia tributaria di Chieti, nonché la propria legittimazione passiva, non potendosi qualificare come ente impositore.F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 23688/2025 Numero sezionale 12/2026 Numero di raccolta generale 4854/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 4. – Nel motivare sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità del sollevato rinvio pregiudiziale, la CGT-1 di Chieti assume, anzitutto, che questo possa “avere ad oggetto anche una questione di diritto incidente sulla giurisdizione” del giudice tributario adito, come affermato da Cass., S.U., n. 34851/2023, e che la questione di giurisdizione – rilevante nel giudizio a quo ai fini della relativa definizione - debba essere risolta, secondo l’insegnamento di Cass., S.U., 29/2016, in via pregiudiziale rispetto a quella di competenza e tanto varrebbe anche per la questione di legittimazione passiva dedotta dallo stesso GSE. 5. – Il giudice a quo deduce, quindi, che la questione interpretativa sarebbe nuova, non essendo stata mai esaminata dalla Corte di cassazione, né sulla stessa risultano pendenti altri rinvii pregiudiziali ex art. 363-bis c.p.c. 6. – Inoltre, secondo il rimettente, si tratterebbe di questione suscettibile di porsi in numerosi giudizi, come sarebbe testimoniato “dal consistente numero di procedimenti attualmente pendenti nei gradi di giudizio di merito, nonché nei contenziosi giurisdizionali che verosimilmente saranno instaurati nel breve-medio periodo”, tenuto conto, altresì, della circostanza che la “serialità dovrebbe essere ritenuta insita nelle questioni di carattere processuale”. Sotto il profilo in esame, la CGT-1 di Chieti dà evidenza alla peculiarità e complessità della disciplina recata dall’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, che, in coerenza con il suo carattere “emergenziale”, ha istituito, per la parte di interesse, un meccanismo compensativo c.d. “a due vie”, il quale contempla un prelievo a carico dei produttori di energia da fonti rinnovabili, ove i prezzi da essi praticati siano superiori a un ammontare predeterminato dal legislatore (c.d. “price cap”), con l’obiettivo di evitare speculazioni collegate al rialzo improvviso delle materia prime verificatosi nel periodo in questione (febbraio/dicembre 2022, poi prorogato sino al 30 giugno 2023 in base alla novella di cui all’art. 11, comma 1, del d.l. n. 115/2022, c.d. “decreto Aiuti”), a loro volta possibili fonti di rialzi incontrollati sul mercato dell’energia, in danno degli utenti finali e delle imprese energivore.F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 23688/2025 Numero sezionale 12/2026 Numero di raccolta generale 4854/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 7. – Il giudice a quo sostiene, inoltre, che l’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 presenterebbe gravi difficoltà interpretative “in ordine alla individuazione del giudice avente la potestà giurisdizionale della controversia concernente [la relativa] applicazione” di tale norma. A tal riguardo, l’ordinanza di rimessione dà conto di posizioni distoniche assunte dai giudici di merito, essendo presenti orientamenti favorevoli sia alla giurisdizione del giudice amministrativo (tra le altre: CGT [OSCURATO:PERSONA] n. 1568/2024, n. 10830/2023, n. 11760/2023 e n. 11980/2023; CGT [OSCURATO:PERSONA] n. 284/2025; CGT [OSCURATO:PERSONA] n. 5403/2025), che a quella del giudice tributario (tra le altre: CGT [OSCURATO:PERSONA] n. 7916/2024; CGT [OSCURATO:PERSONA] n. 355/2024, n. 501/2025 e n. 118/2025), con una pronuncia (CGT [OSCURATO:PERSONA] n. 118/2025) che propende anche per la giurisdizione del giudice ordinario. 7.1. - La CGT-1 rimettente evidenzia, quindi, che a sostegno del primo orientamento, oltre ad evocarsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, primo comma, lett. o), c.p.a., si dà rilievo all’argomento per cui l’importo richiesto dal GSE non sarebbe un “tributo”, ma un “corrispettivo compensativo”, il quale non sarebbe “sorretto da potestà impositiva bensì da potere regolatorio”. In questo contesto, “l’attività del gestore, nell’applicare il meccanismo di compensazione, non si risolve in una mera operazione contabile, bensì nella determinazione unilaterale di un prezzo dell’energia volto a riequilibrare gli effetti economici dell’aumento dei prezzi di mercato, e che il potere del medesimo ente discende direttamente dalla legge (art. 15-bis del D.L. 4/2022) e si sostanzia in un atto autoritativo, non in un rapporto paritetico di diritto privato o tributario”. 7.2. – A favore del secondo orientamento militerebbe, secondo il giudice a quo, la natura coattiva del prelievo, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto sinallagmatico e con i caratteri della generalità e della destinazione pubblica del gettito, assumendo il gestore “la qualità di ente impositore di fatto, tenuto ad osservare le garanzie procedimentali e motivazionali proprie dell’attività impositiva”. Inoltre, si osserva che “al giudice tributario è devoluta la cognizione delle controversie concernenti le entrate pubbliche atipiche o di natura parafiscale, quando siano imposte per legge e destinate a F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 23688/2025 Numero sezionale 12/2026 Numero di raccolta generale 4854/2026 finanziare attività di interesse pubblico, come già avvenuto per contributi consortili, oneri Data pubblicazione 04/03/2026 di sistema, accise et similia”. 7.3. – Infine, la CGT-1 di Chieti ritiene che l’orientamento favorevole alla giurisdizione del giudice ordinario, sebbene in forza di una pronuncia che parrebbe “isolata nel panorama giurisprudenziale”, si palesa “degn[o] di considerazione” e, finanche, “dirimente ai fini de quibus, là dove il giudice di Cuneo – sulla premessa che “l'art. 15- bis non abbia istituito una prestazione patrimoniale di natura tributaria ma che sia, piuttosto, una disposizione che interviene nel rapporto tra produttore di energia da fonti rinnovabili e cessionario imponendo in capo ai cedenti l'obbligo di applicare un dato prezzo ad una transazione commerciale” – avrebbe in tal modo inteso fare applicazione del “principio per il quale – escludendosi aprioristicamente la potestà giurisdizionale del giudice tributario –, allorquando l’amministrazione pubblica si limita ad applicare la legge senza esercitare alcun margine di discrezionalità, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di attività vincolata”. 8. – Il rinvio pregiudiziale sollevato dalla CGT-1 di Chieti non può essere ammesso, difettando, in particolare, del requisito della grave difficoltà interpretativa. 9. – L’ordinanza di rimessione si limita a prospettare alcune posizioni assunte dalla giurisprudenza tributaria, anzitutto senza analizzare le problematiche di funzionamento del meccanismo compensativo c.d. “a due vie” regolato dall’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 – peraltro, oggetto di una rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), ai sensi dell’art. 267 TFUE, ad opera del T.A.R. per la Lombardia (ordinanza n. 1744 del 7 luglio 2023) su cui, successivamente all’ordinanza ex art. 363-bis c.p.c., è intervenuta la sentenza della CGUE del 22 gennaio 2026, in C-423/23, Secab - nella prospettiva della sollevata soluzione questione interpretativa che investe l’individuazione del giudice munito di giurisdizione nella materia controversa. Una tale carenza di indagine riverbera, poi, sull’omesso esame dei termini in cui si viene ad atteggiare il rapporto tra la norma sulla quale verte il dubbio interpretativo e i criteri sintomatici della natura tributaria della pretesa e ciò alla luce di quella consolidata direttrice giurisprudenziale per cui la fattispecie tributaria è caratterizzata dall’esistenza F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 23688/2025 Numero sezionale 12/2026 Numero di raccolta generale 4854/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 di una “disciplina legale (…) diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese” (tra le molte: Corte cost., sentenza n. 304/2013; Corte cost., sentenza n. 70/2015; Corte cost., sentenza n. 149/2021). In definitiva, il giudice rimettente si è limitato ad illustrare, genericamente, le opzioni ermeneutiche in campo, palesando una certa inclinazione favorevole per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, ma senza porre in essere alcun tentativo di esplorare, con un serio e approfondito sforzo interpretativo, quale tra le stesse potesse avere effettiva consistenza in relazione alle coordinate di sistema che governano la distinzione della pretesa impositiva tributaria dai prelievi che tale natura non hanno. Uno sforzo ermeneutico, quello al quale è tenuto il giudice del merito, che, nella specie, dovrà ampliarsi anche all’esame della citata sentenza della CGUE del 22 gennaio 2026, in C-423/23, Secab, intervenuta dopo l’ordinanza di rimessione ex art. 363-bis c.p.c., la cui rilevanza ai fini della questione interpretativa sollevata spetterà alla stessa CGT-1 di Chieti valutare. 10. - E a tal riguardo va rammentato che la ricerca di una soluzione persuasiva della questione di diritto, sebbene non si presenti immediatamente evidente, rientra nell’attività ermeneutica incombente al giudice del merito investito dell’esame della controversia e non può, dal medesimo, essere rimessa a questa Corte, a maggior ragione se con l’intento di ottenere un avallo rispetto all’opzione che si intenderebbe privilegiare. Posto, infatti, che è nel potere di ogni giudice di merito sciogliere i dubbi interpretativi che sorgono nelle particolarità dei casi, la grave difficoltà interpretativa richiesta dall’art. 363-bis c.p.c. è requisito volto ad evitare che lo stesso giudice si sottragga al proprio dovere di decidere la causa e di conoscere e applicare la legge e il diritto, quali aspetti indefettibili della giurisdizione, la quale si realizza attraverso un potere diffuso. 11. - Come già affermato in sede di filtro di ammissibilità ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., la sussistenza del requisito della grave difficoltà interpretativa non può, dunque, farsi automaticamente discendere dalla novità della questione, giacché, altrimenti, si finirebbe F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 23688/2025 Numero sezionale 12/2026 Numero di raccolta generale 4854/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 con l’inaridire il compito di interpretare la legge e con il limitare, ingiustificatamente, la formazione progressiva e dialettica del procedimento interpretativo mediante il contributo della giurisdizione nei suoi diversi gradi. P.Q.M. visto l’art. 363-bis c.p.c., dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti con l’ordinanza di cui in premessa. Roma, 3 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o