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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 21633/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7062/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

VENEZIA n. 796/2017 depositata il 18/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’[OSCURATO:PERSONA] A.PR.OL. ha proposto ricorso contro il diniego di rimborso di credito IVA per il 2009.

La CTP di Treviso ha accolto il ricorso.

La CTR del Veneto ha riformato la sentenza accogliendo l’appello erariale.

Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Associazione in liquidazione, in persona del suo liquidatore anche in proprio, affidandosi a quattro mezzi.

Ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more i ricorrenti h a nno chiesto la sospensione , ai sensi dell’art. 1 comma 197 della legge n. 197 del 2022 , dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia tributaria pendente, come previst o dai commi 1 86 e segg. della stessa legge.

Sussistonoi presupposti per l’accoglimento. p.q.m. sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 197 legge n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7062/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 796/2017 depositata il 18/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’[OSCURATO:PERSONA] A.PR.OL. ha proposto ricorso contro il diniego di rimborso di credito IVA per il 2009. La CTP di Treviso ha accolto il ricorso. La CTR del Veneto ha riformato la sentenza accogliendo l’appello erariale. Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Associazione in liquidazione, in persona del suo liquidatore anche in proprio, affidandosi a quattro mezzi. Ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more i ricorrenti h a nno chiesto la sospensione , ai sensi dell’art. 1 comma 197 della legge n. 197 del 2022 , dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia tributaria pendente, come previst o dai commi 1 86 e segg. della stessa legge. Sussistonoi presupposti per l’accoglimento. p.q.m. sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 197 legge n.
Sentenza Cassazione n. 21633/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris