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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23348/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35518/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cratilo di Atene n. 31, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 1 7797 /201 9 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 18 settembre2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE– [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 35518/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 4031/2002 del 6 febbraio 2002, il Giudice di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, definendo un’opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., condannò [OSCURATO:PERSONA] alla refusione delle spese di lite in favore della [OSCURATO:SOCIETA] forza di detto titolo e per la soddisfazione del relativo credito, la società intraprese espropriazione forzata presso terzi in danno del [OSCURATO:PERSONA], il quale reagì con opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, l’annullamento del titolo azionatoper effetto di successiva sentenza.

3. L’opposizione, disattesa in prime cure dal Giudice di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, è stata accolta, in sede di appello, dalla decisione in epigrafe indicata, la quale ha dichiarato «la insussistenza del diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in forza della sentenza n. 4031/2002 emessa dal Giudice di [OSCURATO:PERSONA] di Roma», rigettato la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata proposta dal [OSCURATO:PERSONA] e regolato le spese del doppio grado di giudizio secondo soccombenza.

Per quanto qui d’interesse, il giudice territoriale ha rilevato che il giudizio di appello avverso la sentenza n. 4031/2002 si era concluso con sentenza del Tribunale di Roma n. 23814/2004, con cui era stata dichiarata la litispendenza del giudizio di opposizione all’esecuzione con precedente giudizio ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. , in altra sede pendente tra le stesse parti: per effetto di tale litispendenza si era verificata la caducazione, ad ogni effetto, della sentenza n. 4031/2002 (siccome resa dal giudice successivamente adito), a nulla rilevando la mancata adozione dell’ordine di cancellazione della causa dal ruolo, «trattandosi di un effetto che discende automaticamente dalla dichiarazione di litispendenza». r.g. n. 35518/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4.Ricorre per cassazione la A llianz S.p.A., articolando due motivi, cui resiste, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA].

5. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 112, 132, 324, 474, 615 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.3, cod. proc. civ..

Ad avviso del ricorrente, l ’aver omesso l’ordine di cancellazione della causa dal ruolo del processo successivamente promosso inficia la sentenza (n. 23814/2004 del Tribunale di Roma) dichiarativa della litispendenza, rendendola tamquam non esset ed inidonea a travolgere ed annullare la sentenza n. 4031/2002 del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] la quale invece, per effetto della mancata impugnazione della sentenza n. 23814/2004, deve considerarsi passata in giudicato.

2. Il secondo motivo denuncia insufficiente motivazione della gravatasentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, prima comma, num. 5, cod. proc. civ. .

Parte impugnante deduce che la motivazione sia «insanabilmente contraddittoria, ovvero apparente», nella parte in cui il Tribunale, pur dando atto del fatto che il giudice successivamente adito debba dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ha concluso stabilendo che « a nulla rileva la circostanza che nella fattispecie in esame il Tribunale di Roma con sentenza n. 23814/2004, passata in giudicato, non abbia disposto la cancellazione della causa dal ruolo, trattandosi di un effetto che discende automaticamente dalla dichiarazione della litispendenza».

3. Riveste carattere pregiudiziale, rispetto alla disamina delle doglianze sollevat e , il rilievo officioso della nullità processuale invalidantel’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro. r.g. n. 35518/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] un recente arresto animato da chiaro anelito nomofilattico, questa Corte, dissipando precedenti dubbi euristici, ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533).

«Molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la cui più esaustiva illustrazione si fa richiamo alla diffusa motivazione del citato precedente) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (essenzialmente in funzione di ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi.

A tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577) va data continuità.

Ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio – avente ad oggetto opposizione all’esecuzione proposta in seno ad un’espropriazione presso terzi iscritta al R.G.Es. n. 38729/2014 del Tribunale di Roma – non hanno ab initio (ed in ambedue i gradi di merito)partecipato i terzi pignorati ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]. ed INPS), i quali non sono stati evocati dal ricorrente neanche in sede di legittimità.

3.1. La non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della r.g. n. 35518/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass.17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665).

4. La sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio al Giudice di pacedi Roma , quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

P. Q.M.

Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Giudice di pace di Roma , qua le giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35518/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cratilo di Atene n. 31, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 1 7797 /201 9 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 18 settembre2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE– [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 35518/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 4031/2002 del 6 febbraio 2002, il Giudice di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, definendo un’opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., condannò [OSCURATO:PERSONA] alla refusione delle spese di lite in favore della [OSCURATO:SOCIETA] forza di detto titolo e per la soddisfazione del relativo credito, la società intraprese espropriazione forzata presso terzi in danno del [OSCURATO:PERSONA], il quale reagì con opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, l’annullamento del titolo azionatoper effetto di successiva sentenza. 3. L’opposizione, disattesa in prime cure dal Giudice di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, è stata accolta, in sede di appello, dalla decisione in epigrafe indicata, la quale ha dichiarato «la insussistenza del diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in forza della sentenza n. 4031/2002 emessa dal Giudice di [OSCURATO:PERSONA] di Roma», rigettato la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata proposta dal [OSCURATO:PERSONA] e regolato le spese del doppio grado di giudizio secondo soccombenza. Per quanto qui d’interesse, il giudice territoriale ha rilevato che il giudizio di appello avverso la sentenza n. 4031/2002 si era concluso con sentenza del Tribunale di Roma n. 23814/2004, con cui era stata dichiarata la litispendenza del giudizio di opposizione all’esecuzione con precedente giudizio ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. , in altra sede pendente tra le stesse parti: per effetto di tale litispendenza si era verificata la caducazione, ad ogni effetto, della sentenza n. 4031/2002 (siccome resa dal giudice successivamente adito), a nulla rilevando la mancata adozione dell’ordine di cancellazione della causa dal ruolo, «trattandosi di un effetto che discende automaticamente dalla dichiarazione di litispendenza». r.g. n. 35518/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4.Ricorre per cassazione la A llianz S.p.A., articolando due motivi, cui resiste, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA]. 5. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 112, 132, 324, 474, 615 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.3, cod. proc. civ.. Ad avviso del ricorrente, l ’aver omesso l’ordine di cancellazione della causa dal ruolo del processo successivamente promosso inficia la sentenza (n. 23814/2004 del Tribunale di Roma) dichiarativa della litispendenza, rendendola tamquam non esset ed inidonea a travolgere ed annullare la sentenza n. 4031/2002 del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] la quale invece, per effetto della mancata impugnazione della sentenza n. 23814/2004, deve considerarsi passata in giudicato. 2. Il secondo motivo denuncia insufficiente motivazione della gravatasentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, prima comma, num. 5, cod. proc. civ. . Parte impugnante deduce che la motivazione sia «insanabilmente contraddittoria, ovvero apparente», nella parte in cui il Tribunale, pur dando atto del fatto che il giudice successivamente adito debba dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ha concluso stabilendo che « a nulla rileva la circostanza che nella fattispecie in esame il Tribunale di Roma con sentenza n. 23814/2004, passata in giudicato, non abbia disposto la cancellazione della causa dal ruolo, trattandosi di un effetto che discende automaticamente dalla dichiarazione della litispendenza». 3. Riveste carattere pregiudiziale, rispetto alla disamina delle doglianze sollevat e , il rilievo officioso della nullità processuale invalidantel’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro. r.g. n. 35518/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] un recente arresto animato da chiaro anelito nomofilattico, questa Corte, dissipando precedenti dubbi euristici, ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533). «Molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la cui più esaustiva illustrazione si fa richiamo alla diffusa motivazione del citato precedente) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (essenzialmente in funzione di ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi. A tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577) va data continuità. Ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio – avente ad oggetto opposizione all’esecuzione proposta in seno ad un’espropriazione presso terzi iscritta al R.G.Es. n. 38729/2014 del Tribunale di Roma – non hanno ab initio (ed in ambedue i gradi di merito)partecipato i terzi pignorati ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]. ed INPS), i quali non sono stati evocati dal ricorrente neanche in sede di legittimità. 3.1. La non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della r.g. n. 35518/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass.17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665). 4. La sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio al Giudice di pacedi Roma , quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q.M. Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Giudice di pace di Roma , qua le giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudi
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