CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05776/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso11991/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domic . presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa, con procura speciale in calce al ricorso; -Ricorrente - -contro- MINISTERO DELL’INTERNO,in persona del Ministro p.t., elett.te domic. in Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende; -Resistente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres. p.t.; -Intimata- avverso la sentenza n. 573/2021della Corte di appello di Milano, depositatail 22/2/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/1/2023,dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2018 il Tribunale di Milano accolse parzialmente la querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al verbale redatto a carico dell’attrice il 21.4.12,presso il commissariato di Comasina-Milano, d’identificazione, dichiarazione ed elezione di domicilio, ex artt. 349 e 161, cpc., contenenteinformazioni sul diritto di difesa , a norma degli artt. 369 e 369bis, cpp. La querela venne ritenuta fondata limitatamente all’attestazione della nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia anziché d’ufficio; fu invece rigettato l’altro denunciato motivo di falsità, relativo all’elezione di domicilio presso il predetto legale, per mancata prova, poiché parte attrice si era limitata ad allegare come essa disponesse di un domicilio e, quindi, a suo dire non necessitasse di eleggere domicilio in un luogo differente. Al riguardo,il Tribunale rilevò che la dichiarazione di elezione di domicilio non presupponeva necessariamente l’insussistenza di un idoneo domicilio dell’indagato ben potendo – ed essendo tutt’altro che infrequente – che questi comunque preferisse rimettere al difensore professionista la ricezione di tutte le comunicazioni inerenti al procedimento penale, considera t o come la qualità di difensore d’ufficio, anziché di fiducia, non escludesse affatto l’elezione di domicilio presso lo studio dell’avvocato. [OSCURATO:PERSONA]Adzovic propose appello avverso la suddetta sentenza; si costituìil Ministero dell’Interno resistendo all’impugnazione.Con sentenza depositata il 22.2.2020 la Corte territoriale respinse il grame osservando che: il verbale in questione presentava la barratura della casella contraddistinta dalla dicitura “dichiaro/eleggo domicilio presso lo studio del mio legale”; tale barratura era presente anche sulla casella relativa alla nomina dell’avvocato di fiducia nella persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; era dunque da confermare la pronuncia d’insussistenza di prove della falsità del suddetto verbale circa l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore, non avendo consistenza l’affermazione dell’appellante secondo la quale la nomina d’ufficio di un legale non sarebbe coerente con l’elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, a motivo della mancata conoscenza personale tra il difensore e l’assistito, potendo invece essere vera anche la presunzione opposta; del resto le stesse affermazioni impiegate nell’atto d’appello non costituivano una vera e propriaprova, relativamente al motivo per cui, a causa del la mancata conoscenza personale , “difficilmente” era pensabile l’elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; in definitiva la sussistenza di idoneo domicilio presso il campo-nomadi non fondava la prova della falsità ideologica del verbale nei termini prospettati. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazionecon due motivi. I l Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; non si è costituita la Questura di Milano. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 221, c.2, cpc, 2729 cc, nonché omesso esame di fatto decisivo, per aver la Corte d’appello affermato che fosse dato pacifico, oggetto di giudicato , la questione della falsità del predetto verbale quanto alla nomina del difensore di fiducia, come accertato nella sentenza impugnata, non essendo invece provata la falsità dell’elezione di domicilio presso lo studio del difensore. In particolare la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia negato accesso alla presunzione invocata, secondo la quale la nomina d’ufficio del difensore non sarebbe coerente con l’elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, a causa della mancata conoscenza personale di quest’ultimo con la ricorrente. Il giudice di secondo grado non avrebbe invero tenuto conto di vari indici presuntivi della falsità dell’elezione di domicilio presso il difensore, indici consistenti : nel nesso inferenziale tra la falsità accertata(circa la nomina del difensore di fiducia) e l’elezione di domicilio, venendo in rilievo l’espressione di un’unica volontà e di fatti intrinsecamente collegati; nella modalità della contestata elezione di domicilio esplicitata attraverso l’apposizione di una crocetta in uno spazio precompilato, indicativa di una scarsarappresentazione da parte dell’esponente; nella esistenza di un domicilio idoneo nella disponibilità della ricorrente, in precedenza indicato dalla stessa quale luogo ove ricevere le notifiche. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 96,c.3, e 342 cpc, per avere la Corte d’appello condannato la ricorrente al pagamento della somma ex art. 96, c.3, cpc., in quanto l’appello era generico poiché fondato su una presunzione semplice non supportata da ulteriori elementi; al riguardo, la ricorrente lamenta che non era ravvisabile la colpa grave, quale presupposto della condanna impugnata,non essendo a tale fine sufficiente la mera infondatezza della domanda, né sussistendo la coscienza dell’infondatezza, considerato il parziale accoglimento della querela in primo grado. Il primo motivo è inammissibile. La ricorrente contesta l’interpretazione dei fatti compiuta dalla Corte d’appello, lamentando che essa avrebbe dovuto valorizzare gli elementi accertati in quanto aventi valenza presuntiva in ordine all’asserita falsità dell’elezione di domicilio presso il difensore. Al riguardo la ricorrente ritiene che l’accertata falsità della parte del verbale afferente alla nomina fiduciaria del difensore non potesse non riverberarsi sulla parte successiva dello stesso verbale circa l’indicazione apposta sulla casella relativa all’elezione di domicilio presso il difensore. Anzitutto, va osservato che, secondo consolidata giurisprudenza, cui il collegio intende dare continuità, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi peraltro rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando dunque escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass., n. 22366/21; n. 5279/20). Ora, nel caso concreto, non è censurabile l’argomentazione della Corte territoriale in ordine all’insussistenza di indizi presuntivi afferenti alla invocata falsità del verbale, trattandosi di motivazione chiara e logica, mentre la censura in questione non evidenzia alcun vizio relati vo al l’applicazione del canone ermeneutico. Invero, la doglianza tende a ribal tare l’interpretazione della Corte d’appello sulla valenza probatoria da attribuire alle varie circostanze accertate; né è rilevante che il giudice di secondo grado non abbia esa minato tutti i fatti presuntivi addotti dall’attrice, poiché egliè libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee, senza dover dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga -in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iterargomentativo svolto (Cass., n. 29730/20). Al riguardo, a sostegno del motivo, la ricorrente richiama erroneamente una sentenza di questa Corte a tenore della quale, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficioda parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Cass. SU, n. 23948/19: principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4- bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103). Invero , la sue sposta decisione non ha attinenza a l caso concreto in quanto la ricorrente non ha dedotto che il difensore d’ufficio abbia omesso le comunicazioni di leggeo abbia violato i propri doveri professionali, impugnando il suddetto verbale con argomentazioni afferenti alla sola redazione dello stesso.Il secondo motivo è parimenti inammissibile. In tema di responsabilità aggravata, la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e,dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come "abuso del processo", poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, prestandosi, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c., norma che configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., n. 22208/21; n. 20018/10). Nel caso concreto la Corte d’appelloha correttamente applicato l’art. 96, c.3, ritenendo abusivo l’appello per la sua palese infondatezza,pur non riscontrando una condotta colposa la cu i configurabilità non è presupposto della fattispecie in esame, alla stregua della richiamata consolidata giurisprudenza, con motivazione insuscettibile di censura in questa sede. Nulla per le spese, poiché il Ministero non ha depositato il controricorso, mentre la Questura non si è costituita. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribut