CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09599/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3398/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] –Agenzia delle entrate – [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) eAgenzia delle entrate, rappresentate e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliat e in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrent i - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d e l Piemonten. 489/02/2021, depositata il 22.06.2021. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del30 gennaio 2025. [OSCURATO:PERSONA] - Con la sentenza in epigrafe indicata l a C TR del Piemonte rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della CTP di Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato il ricors o dallo stesso propost o avverso due intimazioni di pagamentoe delle cartelle di pagamento ad esse sottese , per tributi varie altro, emesse dall’[OSCURATO:PERSONA], in relazione agli anni dal 1998 al 2006; -dalla sentenza impugnata si evince , per quanto ancora qui rileva e in sintesi,che: - le cartelle di pagamento , sottese alle impugnate intimazioni, erano state correttamente notificate o mediante consegna alle persone abilitate al loro ritiro o presso l'ufficio del curatore fallimentare o a mezzo del servizio postale o ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c., sicchè, non essendo state le stesse tempestivamente impugnate, erano divenute definitive e i crediti recati da ciascuna di esse risultavano assoggettati al termine prescrizionale decennale; - i tributi indicati nelle cartelle di pagamento erano assoggettati alla sospensionedei termini prescrizionali, prevista dalla l . n. 147 del 2013 ; - gli interessi di mora ed i compensi di riscossione erano stati determinati secondoquanto stabilito dalla legge; - il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; -l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle entrate resisteva no con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - Occorre premettere che il contribuente ha precisato in via preliminare, con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, di essere stato dichiarato fallito dal Tribunale di Torino con sentenza del 19.01.2006 e che la sua domanda deve intendersi limitata all’impugnazione dell’intimazione di pagamento n. 110 2018 90124966 47/000 (notificata in data 22.09.2018) ed alle sole cartelle esattoriali n. 11020050048971288000 (sub ruolo n. 2005/0150600 e n. 2005/0150663), notificata il 6.10.2005, n. 11020060040164171000, notificata il 2.11.2006, e n. 11020070000511580000, notificata l’8.03.1007; ha aggiunto che l’ultima interruzione della prescrizione di detti crediti era da individuarsi nella data di chiusura del fallimento (15.10.2012) e che la notifica dell’intimazione di pagamento n. 110 2018 90124966 47/000era avvenuta in data 22.09.2018; - ciò posto, c on il primo motivo di ricorso , il contribuente deduce la violazione e/o falsa applicazione de ll’ art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per averela CTR errato nel ritenere che il credito per le sanzioni incluse nelle cartelle di pagamento , ancora oggetto di impugna zione, fosse assoggettato al termine di prescrizione decennale e non a quello quinquennale, non essendo stato il diritto alla loro riscossione accertato da sentenza irrevocabile; - con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2943 n. 4 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere che il credito per gli interessi inclusi nelle cartelle di pagamento, ancora oggetto di impugnazione,fosse assoggettato al termine di prescrizione decennale e non a quello quinquennale, non essendo stato il diritto alla loro riscossioneaccertato da sentenza irrevocabile ; - entrambi i motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati; -secondo la ormai costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di notificadi cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma3, del d.lgs. n. 472 del 1997 ( ex plurimis , Cass. S. Un. n. 23397 del 17/11/2016; Cass. n. 7486 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 2095 del 24/01/2023), decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito, ossia dall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa(Cass. n. 20600 del 7/11/2011); -anche per gli interessi che accedono a obbligazioni tributarie vale la prescrizione quinquennale, essendo la stessa regolata – secondo la giurisprudenzalargamente prevalente di questa Corte - da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazionerelativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (ex plurimis, Cass. n. 27055 del 14/09/2022; n. 13258 del 28/04/2022 e n. 2095 del 24/01/2023); - la CTR non si è attenuta ai principi sopra richiamati, avendo affermato, in modo indistintoe generico , che i crediti tributari portati da ciascuna cartella di pagamento risultavano assoggettati al termine prescrizionale decennale, trattandosi di cartelle definitive, in quanto nontempestivamente impugnate, e che si applicava la sospensione dei termini prescrizionali, prevista dalla l. n. 147 del 2013; -anche tale ultima affermazione è generica, in quanto non tiene conto del fatto che sospensione della prescrizione, disciplinata dall’art. 1, comma 623, della l. n. 147 del 2013, era prevista solo dal 1° gennaio (data di entrata in vigore della l. n. 147 del 2013) al 15 giugno 2014 («Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione»; - i giudici di appello non hanno considerato che dalla chiusura del fallimento (15.10.2012) alla notificazione dell’intimazione impugnata ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), anche tenuto conto del periodo di sospensione previsto dalla l. n. 147 del 2013, eranodecorsi più di cinque anni e , in assenza di altri atti interruttivi, la prescrizione degli interessi e delle sanzioni era ormai maturata; -in conclusione, va, dunque, accolto il ricorso e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorsoe cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte , in diversacomposizione, anche per la regolazione e la liquidazion