CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09942/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5563/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosi e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma via Crescenzio, n. 19; –ricorrente – contro Comune di Venezia, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 34 –controricorrente – avverso la sentenz a della Commissione T ributaria Regionale del Veneto n.549/2019 depositata il 4 luglio 2019; Udita la relazione svolta nella udienza del 1° marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto:RITENUTOCHE - la [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi r icorrente ) propone tre motivi di impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafeche, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto l’impugnativa avverso due avvisi di accertamento (n. 30292907, n. 30296507) emessi dal [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi controricorrente) in ragione del mancato versamento dell’ICI relativa agli anni di imposta 2010 e 2011 per un immobile di proprietà della stessa, destinato all’attività didattica (scuola per l’infanzia), sul presupposto che non potesse godere dell’esenzione di cui all’art. 7, co. 1 lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504; - la CTR ha escluso che la ricorrente ne potesse usufruire, motivando come segue: • è insussistente il presupposto oggettivo, posto che l’attività svolta è dinatura commerciale, consistente in un servizio erogato a fronte di un passaggio di denaro; in tal senso è irrilevante la mancanza di lucro o che si realizzi una perdita nella gestione; • il servizio svolto, anche se paritario, è comunque privato e tale elemento rileva pure sotto il profilo della simbolicità del contributo; • la simbolicità può essere riconosciuta quando il corrispettivo è quasi nullo, ipotesi da escludere nella specie, in quanto le rette, per quanto basse non sono simboliche; • non esiste una no rma che preveda l’esenzione per questo tipo di attività; - il Comune di Venezia resiste con controricorso; le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione l’istituto deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità dellasentenza di secondo grado, per violazione degli artt. 111, sesto comma,Cost., 132, secondo comma, n um . 4, cod. proc. civ., art. 36 comma 2, n. 4 del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, lamentando la mancata indicazione nella motivazione degli elementi su cui è stata fondata la decisione, evidenziando che la tecnica redazionale si è risolta in una mera riformulazione delle decisioni già rese nel primo grado. 1.1.Il motivo è infondato. Si ricorda che deve ritenersi apparente e, dunque, censurabile, al pari della motivazione incomprensibile, come error in procedendo , la motivazione che, pur essendo graficamente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda,tuttavia, percepibili le ragioni della decisione, siccome integrate da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, in termini tali da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. In siffatti casi, l'anomalia motivazionale è tale da non attingere la soglia minima costituzionale, il che implica una violazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 111, sesto comma, Cost.) e comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione, ai sensidell’art. 132, comma 2 , n. 4, cod. proc. civ.(Cass., Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 –01, Sez. 6 -5, n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145 –01, n. 6758 del 01/03/2022 , Rv. 664061 - 01 ) Nelcaso in esame la motivazione della sentenza impugnata consente di conoscere perfettamente le ragioni logico- giuridiche che hanno condotto la CTR ad escludere il presupposto oggettivo dell’esenzione, le quali risultano costituite dal convincimento, chiaramente espresso nel provvedimento in esame, secondo cui«che non ci sia lucro o che addirittura si vada in perdita non cambia il sinallagma che si crea tra la parrocchia e l'utente. Che è di natura tipicamente commerciale»e, ancora, sulla simbolicità del contributo , « può essere riconosciuta quando la dimensione del corrispettivo è effettivamente simbolica quasi nulla cioè. Nel caso che ci occupa non si ritiene che le rette per quanto basse abbiano questo requisito». 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223. Si duole che la sentenza impugnata, affermando la natura tipicamente commerciale dell'attività svolta e ritenendo che le rette, per quanto basse, non possano considerarsi simboliche, dà conto di non avere operato un'adeguata indagine dei documenti depositatie di non avere considerato, né il contesto nel quale l'attività didattica è svolta, né le modalità di organizzazione della stessa. In proposito deduce che le rette per la scuola materna ammontano a € 95 mensili per l'anno d'imposta 2010 e a € 100 mensili per l'anno d'imposta 2011, mentre per l’asilo nido ammontano a € 400 mensili per gli anni entrambi gli anni. Richiama, infine, la giurisprudenza di legittimità, nonché quella della Corte di giustizia dell'unione europea, secondo cui non possono essere qualificate come attività economiche le attività didattiche esercitate da istituti che facciano parte di un sistema di insegnamento pubblico e che siano finanziati interamente o prevalentemente da fondi pubblici. 2.1. Il motivo è infondato. Ai sensi, infatti, dell’art. 7, comma 1, lett. i),del d.lgs. n. 504 del 1992 sono esenti dall’imposta in esame « gli i mmobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222». Il riconoscimento del diritto all’esenzione, dunque, è legato all’accertamento di fatto relativo alle modalità di svolgimento attività sopra indicate (Cass.n. 17968 del 04/07/2019, Rv. 654747 – 01 , con riferimento all’attività didattica universitaria, n. 19072 del 16/07/2019, Rv. 654737 –01con riferimento ad una casa per ferie gestita da un ente ecclesiastico). 2.2. Nel caso di specie la CTR ha accertato lo svolgimento nell’immobile per cui è causa di un’attività di natura commerciale, sul presupposto della corresponsione da parte degli utenti di rette come corrispettivo del servizio ricevuto. La decisione è in linea con l’orientamento di legittimità, secondo cui, in tema di ICI, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 presuppone che l'attivitàdidattica esercitata nell'immobile, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta in concreto con modalità commerciali, delle quali costituisce un indice rivelatore il pagamento di una retta scolastica da parte degli studenti, anche se modesta, in quanto, essendo sufficiente l'idoneità dei ricavi, anche tendenziale, a realizzare il pareggio di bilancio, il mancato conseguimento di utili non è indicativo della natura non commerciale dell'attività ( Sez. 6 - 5, n.34311 del 22/11/2022, Rv. 666358 – 01 , nel lo stesso senso Sez. 6 -5, n. 10754 del 03/05/2017, Rv. 644064 - 01 ) . 2.3. La sentenza impugnata è, poi, in linea anche con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’esenzione in parola è compatibile con il divieto di aiuti di Stato, sancito dalla normativa unionale, soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati, e l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico(Cass. n. 6795 del 11/03/2020, Rv. 657546 - 01) . Secondo costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, il diritto dell’Unione in materia di concorrenza e, in particolare, il divieto di cui all’art. 107, paragrafo 1, TFUE riguarda le attività delle imprese. In tale contesto, la nozione di «impresa» abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo statusgiuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (v., in tal senso, sentenze del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a., C ‑ 222/04, EU:C:2006:8, punto 107, nonché del 27 giugno 2017, Congregación de [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 74/16, EU:C:2017:496, punti 39 e 41 e giurisprudenza ivi citata). Secondo la Corte di Giustizia Europea, inoltre, c ostituisce un’attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato, vale a dire prestazioni fornite di norma dietro remunerazione. A tale riguardo, la caratteristica essenziale della remunerazione risiede nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze dell’11 settembre 2007, Schwarz e [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 76/05, EU:C:2007:492, punti 37 e 38, nonchédel 27 giugno 2017, Congregación de [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 74/16, EU:C:2017:496, punti 45 e 47).Con riferimento alle attività didattiche, la medesima Corte ha già dichiarato che i corsi impartiti da istituti di insegnamento finanziati, essenzialmente, mediante fondi privati non provenienti dal prestatore dei servizi stesso costituiscono servizi, posto che, infatti, lo scopo perseguito da tali istituti consiste nell’offrire un servizio in cambio di una remunerazione (sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 74/16, EU:C:2017:496, punto 48 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA], C-622/16P, EU:C:2018:873, punti 103, 104, 105). La giurisprudenza eurounitaria ha, altresì, precisato che laddove l’attività in questione possa essere qualificata come «economica», la circostanza che essa sia esercitata da una comunità religiosa non impedisce l’applicazione delle norme del Trattato, tra cui quelle che disciplinano il diritto della concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 1988, Steymann, 196/87, EU:C:1988:475, punti 9 e 14, (sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 74/16, EU:C:2017:496, punto 43e giurisprudenza ivi citata). E’ stato chiarito anche che non è necessario che tale finanziamento privato sia assicurato principalmente dagli studenti o dai loro genitori, dal momento che il carattere economico di un’attività non dipende dal fatto che il servizio sia pagato da coloro che ne beneficiano (v., per analogia, sentenze dell’11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes ‑ Schwarz, C ‑ 76/05, EU:C:2007:492, punto 41, nonché dell’11 settembre 2007, Commissione/Germania, C ‑ 318/05, EU:C:2007:495, punto 70, Congregación de [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 74/16, EU:C:2017:496, punto 45e giurisprudenza ivi citata).Si deve, quindi, affermare che il carattere paritario della scuola non è idoneo a incidere sul riconoscimento dell’esenzione. Il presupposto di applicazione del tributo è,nel rispetto del diritto unionale, infatti, il lucro oggettivo, inteso come elementocaratterizzante dell’attività commerciale. In linea con la giurisp rudenza comunitaria sopra richiamata, quindi, la pronuncia impugnataha ritenuto che i corsi impartiti da istituti di insegnamento finanziati, essenzialmente, come nel caso di specie, mediante fondi privati non provenienti dal prestatore dei servizi stesso costituiscono serviziofferti in un ambito negoziale e, quindi, suscettibili di porsi in una logica concorrenziale. 2.4. Con riferimento alla doglianza relativa al fatto che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dei contributi pubblici ricevuti dalla ricorrente occorre nuovamente riportarsi al quadro della giurisprudenza europea. Questa ha avuto l’occasione di affermare chei principi fin qui richiamati non valgono nel caso di corsi impartiti da taluni istituti che facciano parte di un sistema di insegnamento pubblico e che siano finanziati, interamente o prevalentemente, mediante fondi pubblici. Infatti, istituendo e mantenendo un siffatto sistema di insegnamento pubblico, finanziato di norma dal bilancio pubblico e non dagli studenti o dai loro genitori, lo Stato non intende impegnarsi in attività remunerate, bensì adempie la propria missione nei settori sociale, culturale e educativo nei confronti della propria popolazione (v., per analogia, sentenze dell’11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes ‑ Schwarz, C ‑ 76/05, EU:C:2007:492, punto 39, nonché dell’11 settembre 2007, Commissione/Germania, C ‑ 318/05, EU:C:2007:495, punto 68, Congregación de [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 74/16, EU:C:2017:496, punti 49, 50 e giurisprudenza ivi citata).Non può, dunque, essere accolta la doglianza relativa alla mancata considerazione data nella sentenza impugnata alla circostanza del finanziamento dell’ente con fondi pubblici, in quanto nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto che tali contributi siano l’unica o la prevalente sua fonte di finanziamento della ricorrente. Non risulta, pertanto, che nel caso in esame possa configurarsi un’ipotesi di esclusione della disciplina degli aiuti di stato. 3. Con il terzo motivo di impugnazione l’istituto denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, co. 1 lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 edell’art. 39 del d.l. n. 223 del 2006, 115 e 116 cod. proc. civ. I n ragione dell'omessa valutazione delle prove documentali da parte di entrambi i giudici di merito la ricorrente sostiene che sia esclusa in questa fattispecie l'ipotesi della cd. doppia conforme con riferimento all'accertamento dei fatti e procede nell'elenco delle circostanze e dei documenti non valutati nei giudizi di merito decisivi per dirimere la controversia eoggetto di discussione tra le parti. 3.1.Il motivo è inammissibile , in quanto con esso viene di fatto devoluto alla Corte una rivalutazione di merito del quadro probatorio acquisito al processo, preclusa in sede di legittimità. Le doglianze attinenti,non già, all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. 6 - 5, n. 13238 del 2017; Cass., Sez. 5, n. 26110 del 2015,Rv. 638171 – 01 ; Cass., Sez. L, n. 195 del 2016, Rv. 638425 – 01 , Cass. Sez. 1, n. 24155 del 2017, Rv. 645538 -03, Cass., Sez. 1 , 16 gennaio 2023, n. 1015, ai cui più ampi contenuti si rimanda).4. Da quanto esposto il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenzanella misura liquidata in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quaterdel d .P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Condannala ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 3.200,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 de