CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03255/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione per particolare tenuità del fatto in quanto la Corte di appello di Milano avrebbe erroneamente ritenuto abituale il comportamento dell'imputato ed avrebbe omesso di considerare adeguatamente le condizioni psicofisiche del Corea. Ritenuto che tale motivo non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché aspecifico: nulla ha infatti argomentato il ricorrente in merito alla gravità del fatto ritenuta dalla corte milanese in relazione alle complessive modalità della condotta (disponibilità di ben tre manganelli telescopici di non modeste dimensioni che erano custoditi all'interno del borsello e quindi di immediata e pronta reperibilità): va ricordato che, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131 bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Cass. Sez. 3 sentenza n. 34151 del 18/06/2018). Inoltre, la decisione della Corte territoriale di non riconoscere la lieve entità del fatto ex art. 4 legge n. 110 del 1975 non ha costituito oggetto di specifica censura da parte del ricorrente sicché, essendosi formatosi il giudicato sul punto, va rammentato come il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità impedisca la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02; Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 20