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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 29501/2026

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competenza sollevato dal magistrato di sorveglianza di Potenza con ordinanza del 31/03/2026; nei confronti del magistrato di sorveglianza di Bari; nell'ambito del procedimento di sicurezza relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e l'ordinanza che ha sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria rassegnata, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del magistrato di sorveglianza di Bari.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il magistrato di sorveglianza di Potenza, sollevava conflitto negativo di competenza, a seguito della trasmissione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza di Bari che, a sua volta, con provvedimento del 5 novembre 2025, si era dichiarato incompetente a decidere sulla richiesta di accertamento della pericolosità sociale ex art. 679 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per durata di anni uno, disposta nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani con sentenza pronunciata il giorno 29 gennaio 2025.

1.1. In particolare, il magistrato di sorveglianza di Potenza si riteneva incompetente poiché al momento della presentazione della richiesta in oggetto (avvenuta il giorno 22 aprile 2025 su iniziativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari) il condannato era residente in Bisceglie (Bari), via G. Monterisi n. 44 e, quindi, nel territorio di competenza del magistrato di sorveglianza di Bari, risultando irrilevanti i cambiamenti di residenza da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] avvenuti successivamente.

1.2. Il magistrato di sorveglianza di Bari, invece, si era ritenuto incompetente poiché - alla sopra indicata data del 22 aprile 2025 - il condannato era domiciliato presso la comunità 'Liberamente' sita in S. [OSCURATO:PERSONA] (Potenza).

2. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi la competenza in capo al magistrato di sorveglianza di Bari.

3. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente si osserva che sussiste una situazione di conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. posto che due giudici ordinari hanno ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto; si è venuta, così, a determinare una situazione di stasi del procedimento, che 2impedisce l'espletamento dell'attività oggetto dell'istanza, non altrimenti eliminabile se non con l'intervento della Corte di cassazione.

2. In ordine al contrasto interpretativo alla base del conflitto, si ritiene che la competenza denegata dai giudici in conflitto vada ascritta al magistrato di sorveglianza di Bari tenuto conto che, al momento della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Bari il giorno 22 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] era residente a Bisceglie, avendo fatto ingresso presso la comunità 'Liberamente' di S. [OSCURATO:PERSONA] soltanto il giorno 15 luglio 2025 e, perciò, in epoca successiva a detta richiesta (cfr. nota della medesima comunità del 30 marzo 2026, in atti).

3. Al riguardo deve, infatti, ricordarsi che in forza del principio della 'perpetuatio iurisdictionis', la competenza per territorio del magistrato o del Tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di applicazione di una misura di sicurezza ex art. 679 del codice di rito, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire successivamente alla richiesta iniziale (vedi, in fattispecie assimilabile alla presente, Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, Rv. 275317 - 01).

4. Pertanto, nel caso di specie, tenuto del luogo di residenza del condannato all'atto della richiesta di applicazione della misura di sicurezza, deve essere dichiarata la competenza del magistrato di sorveglianza di Bari, cui vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo su P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Prima Sezione Penale Depositata in Ca celleria oggi Roma, lie 4 Li GA., 99i1,99A , ;ft, eLL,Le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
competenza sollevato dal magistrato di sorveglianza di Potenza con ordinanza del 31/03/2026; nei confronti del magistrato di sorveglianza di Bari; nell'ambito del procedimento di sicurezza relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e l'ordinanza che ha sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria rassegnata, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del magistrato di sorveglianza di Bari.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il magistrato di sorveglianza di Potenza, sollevava conflitto negativo di competenza, a seguito della trasmissione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza di Bari che, a sua volta, con provvedimento del 5 novembre 2025, si era dichiarato incompetente a decidere sulla richiesta di accertamento della pericolosità sociale ex art. 679 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per durata di anni uno, disposta nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani con sentenza pronunciata il giorno 29 gennaio 2025. 1.1. In particolare, il magistrato di sorveglianza di Potenza si riteneva incompetente poiché al momento della presentazione della richiesta in oggetto (avvenuta il giorno 22 aprile 2025 su iniziativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari) il condannato era residente in Bisceglie (Bari), via G. Monterisi n. 44 e, quindi, nel territorio di competenza del magistrato di sorveglianza di Bari, risultando irrilevanti i cambiamenti di residenza da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] avvenuti successivamente. 1.2. Il magistrato di sorveglianza di Bari, invece, si era ritenuto incompetente poiché - alla sopra indicata data del 22 aprile 2025 - il condannato era domiciliato presso la comunità 'Liberamente' sita in S. [OSCURATO:PERSONA] (Potenza). 2. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi la competenza in capo al magistrato di sorveglianza di Bari. 3. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente si osserva che sussiste una situazione di conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. posto che due giudici ordinari hanno ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto; si è venuta, così, a determinare una situazione di stasi del procedimento, che 2impedisce l'espletamento dell'attività oggetto dell'istanza, non altrimenti eliminabile se non con l'intervento della Corte di cassazione. 2. In ordine al contrasto interpretativo alla base del conflitto, si ritiene che la competenza denegata dai giudici in conflitto vada ascritta al magistrato di sorveglianza di Bari tenuto conto che, al momento della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Bari il giorno 22 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] era residente a Bisceglie, avendo fatto ingresso presso la comunità 'Liberamente' di S. [OSCURATO:PERSONA] soltanto il giorno 15 luglio 2025 e, perciò, in epoca successiva a detta richiesta (cfr. nota della medesima comunità del 30 marzo 2026, in atti). 3. Al riguardo deve, infatti, ricordarsi che in forza del principio della 'perpetuatio iurisdictionis', la competenza per territorio del magistrato o del Tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di applicazione di una misura di sicurezza ex art. 679 del codice di rito, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire successivamente alla richiesta iniziale (vedi, in fattispecie assimilabile alla presente, Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, Rv. 275317 - 01). 4. Pertanto, nel caso di specie, tenuto del luogo di residenza del condannato all'atto della richiesta di applicazione della misura di sicurezza, deve essere dichiarata la competenza del magistrato di sorveglianza di Bari, cui vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo su P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Prima Sezione Penale Depositata in Ca celleria oggi Roma, lie 4 Li GA., 99i1,99A , ;ft, eLL,Le
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