CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 34836/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta della misura alternativa dell'affidamento in prova o della semilibertà, avanzate da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che, con censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si denuncia erronea applicazione degli artt. 47 e 50 ord. pen. e vizio di motivazione, ma in realtà si deducono inammissibili doglianze di merito, basate su argomenti di mero dissenso a fronte di un compiuto esame degli elementi acquisiti, valutati secondo un percorso logico immune da fratture; che il Giudice a quo ha valutato la gravità dei fatti commessi con riguardo alla sentenza passata in giudicato e ha ritenuto inidonea a fini preventivi e rieducativi la misura non detentiva in considerazione dell'assenza, allo stato, di informazioni complete e verificabili circa la sua condizione sociale e familiare e circa le sue condotte pregresse, visto che gli dal 1979 è stato residente all'estero; che la relazione di sintesi dà atto di un percorso trattamentale che il condannato non ha ancora attuato e segnala la mancanza di adeguati elementi per formulare la necessaria positiva prognosi sulla sua futura condotta; che alla luce di diversi ulteriori elementi il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che l'assenza di specifici progressi trattamentali impone una valutazione in fatto, in realtà ben poco censurabile, circa il rischio che la misura alternativa possa dare occasione per la ricaduta nell'illecito e ha concluso ravvisando criticità nei contatti con l'ambiente esterno, meritevoli di essere valutati con gradualità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M