CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 10579/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Cosenza ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Rogliano di condanna, anche agli effetti civili, di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, come ineccepibilmente argomentato dal Tribunale, la violazione dell'art. 32 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale, non determina alcuna invalidità della sentenza adottata, incidendo soltanto sui termini per impugnarla, che decorrono dalla notificazione dell'avviso di deposito della stessa, ai sensi degli artt. 548, comma 2, e 585, comma 1, lett. b) e comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 50391 del 27/09/2019, Rv. 277809); che solo l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che deve, tuttavia, ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez. 5, n. 4457 del 14/11/2019 - dep. 03/02/2020, Rv. 277844), come certamente avvenuto nel caso al vaglio; - che il secondo motivo di ricorso, che contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito, poiché - anche tenuto conto dell'insegnamento impartito dal diritto vivente con la sentenza Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]