CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31418/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ut9-1\r-r\-0 - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di LecceVha parzialmente riformato la sentenza del 14 dicembre 2020 del Tribunale di Taranto che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art.642 cod. pen. e per il reato di falso in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale e l'aveva condannato, con la contestata recidiva, alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; in particolare, la Corte di appello ha escluso la recidiva e ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. perché estinto per prescrizione, eliminando il corrispondente aumento di pena e confermando nel resto la sentenza impugnata; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, con il quale si duole del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva in relazione al reato residuo di falso, è inammissibile, avendo il giudice del merito già escluso la contestata recidiva (cfr. pag. 6 sent. appello), come riconosciuto dallo stesso ricorrente con il terzo motivo; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è inammissibile, essendo teso ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; - che il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, dal momento che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così