CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 34045/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6185/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico 96; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per le case popolari della Provincia di Campobasso, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini 4; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 149/2016 dei 27 settembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Giovanni PaInnieri ha convenuto con ricorso depositato il 5 gennaio 2012 lo IACP della Provincia di Campobasso innanzi al Tribunale di Campobasso, esponendo che: aveva svolto la propria attività lavorativa in favore dell'ente convenuto in via continuativa dal 24 febbraio 2003 al 31 dicembre 2005 in forza di cinque contratti CO.CO.CO . con la qualifica di tecnico, con mansioni riconducibili alla figura professionale di Ingegnere, nonché dal 17 gennaio 2006 al 31 dicembre 2011 in base a sei contratti di lavoro a tempo determinato con la qualifica di funzionario fino al 31 dicembre 2009 e con la qualifica di Istruttore direttivo tecnico sino al 31 dicembre 2011; non aveva mai ricevuto le somme dovutegli a titolo di incentivo ex art. 18 della legge n. 109 del 1994; aveva sottoscritto apposito verbale di conciliazione con il quale lo IACP si era impegnato a corrispondergli C 55.000,00, ma, alla fine, aveva ricevuto solo C 15.000,00; i vari termini apposti ai contratti erano illegittimi. Il ricorrente ha chiesto che: il rapporto di lavoro fosse convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 24 febbraio 2003 o dal 17 gennaio 2006 o dalla decorrenza degli altri contratti stipulati o dalla data ritenuta di giustizia; fosse accertato il suo diritto a riprendere il posto di lavoro in precedenza occupato, con condanna dell'ente convenuto a reinserirlo in servizio, a corrispondere le differenze retributive, il TFR e l'incentivo ex art. 18 della legge n. 109 del 1994 ed a risarcire i danni. Il Tribunale di Campobasso, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 25/2015, ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda concernente l'incentivo ex art. 18 della legge n. 109 del 1994. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d'appello di Campobasso, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 149/2016, ha respinto. Il giudice di secondo grado ha ritenuto il gravame infondato sul presupposto che le pretese in ordine ai contratti relativi al periodo fino al 31 dicembre 2005 fossero state regolate con una transazione e che lo spatium temporis rilevante dovesse essere delimitato fino al 31 dicembre 2011. Inoltre, ha evidenziato che la normativa vigente non consentiva, quanto ai contratti di lavoro intercorsi fra il 2006 ed il 2011, la conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Lo IACP della Provincia di Campobasso ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Innanzitutto, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità di parte controricorrente. Infatti, i motivi di ricorso sono stati redatti in maniera sostanzialmente comprensibile. Inoltre, il ricorso per cassazione va articolato in motivi specifici riconducibili in maniera immediata e inequivocabile a una delle cinque ragioni elencate nell'art 360 c.p.c., ma non è necessaria l'adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle dette ipotesi, essendo sufficiente che, dalla lettura dell'atto, emergano con chiarezza i vizi prospettati (Cass., SU, n. 32415 dell'8 novembre 2021). Nella specie, le doglianze del ricorrente sono con facilità riconducibili al disposto dell'art. 360 c.p.c. 2) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 210, 420 e 421 c.p.c. e l'omesso esame dei due contratti a tempo determinato del 18 gennaio 2012 e del 6 luglio 2012 con i relativi conteggi e del verbale di udienza del 29 gennaio 2013 innanzi al Tribunale di Campobasso, con il quale era stata chiesta l'emendati° libelli. Egli rappresenta di avere provveduto a modificare sin dal giudizio di primo grado le sue domande relative alle pretese economiche in ragione dell'intervenuta stipulazione, fra le parti, di due nuovi contratti di lavoro in data 18 gennaio e 6 luglio 2012. Pertanto, era stata richiesta regolare emendati° libelli ex art. 420 c.p.c., ma il Tribunale di Campobasso aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda, mentre la corte territoriale aveva errato nell'escludere che la questione fosse stata sollevata in precedenza. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] contesta la violazione dell'art. 210 c.p.c. in quanto il Tribunale di Campobasso aveva ritenuto inammissibile la sua domanda relativa ai compensi riconosciutigli in sede di conciliazione sul presupposto che egli non avesse dedotto l'avvenuta ricezione, da parte dell'IACP, dei finanziamenti ai quali il pagamento di tali compensi era subordinato. Peraltro, egli aveva chiesto ex art. 210 c.p.c. proprio l'esibizione della documentazione concernente siffatti finanziamenti, ma nessuno dei giudici del merito aveva esaminato questa sua istanza. La doglianza va respinta. Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo. Si ha, invece, semplice emendati() quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Cass., Sez. 5, n. 12621 del 20 luglio 2012). Nel rito del lavoro, ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, le parti possono modificare ex art. 420 c.p.c. domande, eccezioni e conclusioni già formulate, ponendo in essere una mutati() libelli, ma non possono proporre domande nuove. Nella specie, dalla sentenza di appello emerge che il ricorrente non ha mai né chiesto né ottenuto dal Tribunale di Campobasso l'autorizzazione necessaria per modificare le domande da lui proposte con riferimento ai due nuovi contratti stipulati nel 2012 con la controparte. La lettura del ricorso conferma questa circostanza, poiché lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dichiara di avere provveduto direttamente alla emendati° libelli de qua, ma non indica di avere sollecitato od ottenuto una pronuncia del giudice sul punto, così violando il disposto dell'art. 420 c.p.c. Per quel che concerne la contestazione relativa alla mancata emissione dell'ordine ex art. 210 c.p.c., si rileva che la corte territoriale ha evidenziato che, quanto alla questione della "prova che siano venute ad esistenza le condizioni a cui il pagamento stesso risulta essere stato subordinato", la decisione del primo giudice, negativa per [OSCURATO:PERSONA], era passata in giudicato in assenza di specifica e motivata censura.3) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 420 c.p.c., nonché l'omesso esame di fatti decisivi quali i contratti di lavoro individuali a tempo determinato del 17 gennaio 2006, del 25 gennaio 2007, del 21 gennaio 2008 e del 5 febbraio 2009 ed i relativi conteggi. Ad avviso di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Campobasso non si sarebbe reso conto che le differenze retributive ed il TFR erano stati chiesti in forza dei contratti individuali intercorsi con lo IACP della Provincia di Campobasso per gli anni dal 2006 al 2011 indipendentemente dalla questione della conversione del rapporto di lavoro in esame a tempo indeterminato. Dai conteggi e dalle buste paga allegati emergeva il suo diritto a percepire la somma di € 146.438,04. Il ricorrente sottolinea che tale diritto non era stato mai contestato dalla controparte, ma, nonostante ciò, anche in violazione dell'art. 115 c.p.c., i giudici dei due gradi di merito non avevano accolto le sue domande sul punto. La doglianza è inammissibile. Infatti, la corte territoriale ha espressamente affermato, a pagina 7 della motivazione, che i contratti stipulati per il periodo dal 2006 e dal 2011 erano legittimi e che le qualifiche ed i compensi percepiti erano "conformi a quanto previsto dalla specifica normativa e dall'appellato puntualmente ribadito". Questa statuizione, che ha giustificato il rigetto delle ulteriori domande a contenuto economico ed è stata emessa considerando i contratti de quibus in quanto tali, non è stata impugnata dal ricorrente, con la conseguente inammissibilità del motivo in questione. 4) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 2 bis, d.lgs. n. 368 del 2001, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 5, comma 2, dell'OPCM n. 3253/02, dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992 e della direttiva comunitaria 1999/70 Cee degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. Egli contesta pure la configurabilità dell'abuso nella reiterazione di contratti a termine da parte dello IACP di Campobasso e l'omesso esame della successione di otto contratti a tempo determinato dal 2006 al 2012 e di tre testimonianze rese all'udienza del 21 ottobre 2013. Ad avviso del ricorrente, la corte territoriale non avrebbe considerato che, nonostante fosse in astratto legittima l'apposizione di termini ai contratti lavorativi con lui stipulati, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza che aveva interessato la Regione Molise in conseguenza del terremoto che l'aveva colpita, l'uso che l'ente convenuto aveva fatto delle sue prestazioni era andato oltre quello consentito per fare fronte alle attività collegate al terremoto, essendo egli stato impiegato per fare fronte a carenze strutturali e di organico dell'Istituto. Questo abuso, che contrastava anche con il diritto UE, emergeva dalle testimonianze raccolte e dai documenti agli atti. La doglianza è infondata. In primo luogo, si osserva che, in materia di pubblico impiego privatizzato, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte della P.A., non determina la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma fonda il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, interpretato - con riferimento a fattispecie diverse da quelle del precariato scolastico - nel senso di danno comunitario, il cui risarcimento, in conformità ai canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione di contratti a termine, è configurabile quale sanzione ex lege a carico del datore di lavoro (Cass., Sez. L, n. 27481 del 30 dicembre 2014).Ne deriva che correttamente la Corte d'appello di Campobasso ha escluso la possibilità di una conversione del rapporto di lavoro del ricorrente in rapporto a tempo indeterminato. Quanto al risarcimento del danno, il giudice di appello ha ritenuto, con una valutazione di merito non sindacabile nella presente sede e, comunque, pienamente motivata, che l'apposizione dei termini fosse, nella specie, del tutto legittima perché fondata sull'esistenza prima dello stato d'emergenza successivo al terremoto dichiarato dallo Stato fino al 31 dicembre 2009 e, poi, dello stato di criticità effettivamente cessato dopo il 31 dicembre 2011. Inoltre, la corte territoriale ha accertato come non fossero distinguibili, nell'ambito delle attività poste in essere dal ricorrente, quelle finalizzate ad ovviare alle conseguenze del sisma da quelle connesse ad esigenze ordinarie dell'IACP, anche perché la normativa che aveva autorizzato la stipula dei contratti a termine de quibus non aveva posto, al riguardo, divieti di commistione. Infine, si osserva che, comunque, in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali sia per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Cass., SU, n. 5072 del 15 marzo 2016). Nella specie, il ricorrente non ha allegato in che termini il danno del quale ha chiesto il risarcimento si sarebbe concretizzato e quali chances avrebbe perso. 5) Il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a corrispondere le spese di lite in favore di parte controricorrente e le liquida in C 5.000,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - dichiara che sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo, per il ricorrente di versare l'ulteriore impor