CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36210/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. R.G. 15007 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avv ocatura Generaledello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di p rocura speciale in at ti, dall’a vv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) unitamente e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 66; - controricorrente - Oggetto: L. 130/2022 – sospensioneprocesso Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Sicilia n.2650/13/21 depositata i n data 22 / 0 3 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 8 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - il contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatogli per l’anno 2011 per IRPEF, IRAP e IVA con il quale l’ Ufficio a seguito di PVC della Guardia di Finanza contestava l’omessa contabilizzazione di maggiori compensi in forza di accertamenti bancari; - la CTP accoglieva il ricorso; - l’Agenzia delle Entrate impugnava la pronuncia; - la CTR con la sentenza impugnata rigettava l’appello in quan to non risultava provato che l’atto impugnato fosse fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a resistere alla prova contraria fornita dal contribuente e quindi dotate di un elevatogrado di probabilità circa il fatto presunto; - ricorre a questa Corte l’Amministrazione F inanziaria con atto affidato a un'unica censura; il contribuente resiste con controricorso; Consideratoche: - è in atti istanza di sospensione ex art. 5 della L. n. 130 del 2022 , formulatadal contribuente con la memoria depositata in data 6 ottobre 2022; -sussistono i presupposti per la sospensione del processo ; -visto l’art. 5 della L. n. 130 del 2022, p.q.m. dichiara sospe so il processo sino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo r