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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21174/2026

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ello di [OSCURATO:PERSONA].

Dist. diSassarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLuigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso insistendo nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari,Sezione Distaccata di Sassari, confermava la pronunzia del Tribunale di Nuorodel 23 luglio 2020, che condannava [OSCURATO:PERSONA] - amministratore unico edetentore dell’intero capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita consentenza del Tribunale di Nuoro dell’1 ottobre 2015 - alla pena ritenuta digiustizia per i reati di bancarotta fraudolenta documentale - (capo A), per averesottratto, distrutto in parte, con lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, i librie le altre scritture contabili obbligatorie ai fini civilistici e fiscali, relative agli anni2014 e 2015, ed omesso di dichiarare l’esistenza del conto corrente societariopresso il Banco di Sardegna -; di bancarotta fraudolenta patrimoniale - (capo B),per avere distratto, occultato le risorse finanziarie della società in pregiudizio deicreditori, mediante accensione, nell’anno 2014, presso il Banco di Sardegna diNuoro, di due conti correnti, l’uno a nome della società, l’altro a proprio nome,girocontando, nell’anno 2015 (da marzo a luglio), somme dal conto correntedella società a quello personale per complessivi euro 32.500, di cui euro 30.000con causale “rimborso spese”, euro 2.500 con bonifico della [OSCURATO:PERSONA] -;di bancarotta fraudolenta patrimoniale - (capo C, sub C1, C2, C3; C4 e C9), peravere distratto, occultato e dissipato tutto il parco automezzi della società) -.2.

Avverso la suindicata sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato aquattro motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att.cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione allaritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale.Si deduce che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della condottacollaborativa dell’imputato, che consegnava parte della documentazione eindicava ulteriori luoghi dove poter reperire altri documenti, oltre alla pendenzadi contenziosi con ANAS e altre P.A., elementi inconciliabili con il dolo specifico direcare pregiudizio ai creditori.Con riguardo all’elemento soggettivo, si deduce che la Corte di merio nonavrebbe fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza diquesta Corte in punto di distinzione tra bancarotta semplice e bancarottafraudolenta documentale, e avrebbe applicato in modo erroneo la norma piùgrave in assenza di prova dell’intento distrattivo.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione di legge inrelazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo B).

Sideduce che le movimentazioni di somme dal conto societario a quello personalesarebbero anteriori alla dichiarazione di fallimento (marzo-luglio 2015), nonoccultate e giustificate dall’imputato come anticipazioni di compenso per l’attivitàdi amministratore e, comunque, non contestate.La Corte territoriale non avrebbe considerato che la remunerazionedell’organo gestorio, pur non formalmente deliberata, non può, ex sé, integrarecondotta distrattiva, salvo prova del dolo specifico di danno ai creditori.La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria, in quanto non sarebbedimostrato il pregiudizio concreto alla massa creditoria, tanto più che gran partedei beni aziendali è stata oggetto di esecuzione forzata a beneficio dei creditori.2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazionedell’art.192 cod. proc. pen., in relazione al reato di bancarotta distrattiva di cui alcapo C).Si deduce la erroneità della ricostruzione della Corte d’appello, in quanto ibeni aziendali sono stati tutti rinvenuti e riconsegnati al curatore (C1-C4) e nonvi sarebbe una perdita patrimoniale effettiva, e, in più casi, si è trattato dicessioni ai dipendenti, in conto TFR o retribuzione, finalizzate a tutelare ilavoratori.

La Corte territoriale non avrebbe distinto tra atti di disposizione atitolo oneroso, con corrispettivo congruo, e mere liberalità, con violazione delprincipio di tipicità della condotta distrattiva.Si duole del mancato accertamento del dolo specifico e della riduzione dellafattispecie a responsabilità oggettiva.2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di carenza e contraddittorietàdella motivazione in punto trattamento sanzionatorio.Si duole della modestissima riduzione di pena senza un concretobilanciamento dei criteri di cui all’art.133 cod. pen., nonché della mancatavalorizzazione di elementi quali: la collaborazione prestata dall’imputato, laparziale restituzione dei beni, la non gravità delle conseguenze dannose per icreditori e la mancanza di precedenti specifici.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1 Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte(cfr. tra le altre Cass., Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv.197497), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello -ove conforminelle valutazioni- si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultatoorganico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento pergiudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondogrado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primoe con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione; sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi dimerito costituiscono una sola entità e possono essere lette congiuntamente,costituendo un unico complessivo corpo decisionale, onde è possibile, sulla basedella motivazione della sentenza di primo grado, colmare eventuali lacune dellasentenza di appello (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 –01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735).

I giudici di merito hannoricostruito nel dettaglio tutte le vicende societarie sulla base delle prove acquisitenel corso delle indagini preliminari e ne hanno dato atto con motivazione precisa,congrua e priva di illogicità, tantomeno manifesta, peraltro in doppia conforme,con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei dueprovvedimenti di merito (Sez.

II, sentenza n. 37295 del 12/6/2019).2.

Il primo motivo di ricorso è infondato, riguardo all’elemento soggettivo delreato di bancarotta fraudolenta documentale, contestato al capo A).2.1 È noto che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216,comma 1, n. 2, L.F. prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione,omessa consegna, occultamento o distruzione dei libri e delle altre scritturecontabili, consistente nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degliorgani fallimentari, che richiede il dolo specifico, e quella della fraudolenta tenutadella contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimentodegli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi,presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenutied esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv.269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5,Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 01).Deve annotarsi che integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, enon quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità internaquando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori,impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez., n. 18320 del07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 - 01); e tale scopo ben può esseredesunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fattoche ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elementosoggettivo (Sez. 5, Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304 –01).2.2 Nel caso in esame né libri né scritture sono stati rinvenuti o depositatiper gli anni 2014-2015 e, dunque, correttamente la Core di merito riferisce lacontestazione alla bancarotta documentale specifica.Quanto alla deduzione di carenza di motivazione, in punto di elementosoggettivo, il motivo non si confronta con quanto ritenuto dei giudici di merito inrelazione alla consapevolezza dell’imputato dell'attività illecita svolta, ricavataoltre che dal ruolo di amministratore e socio unico, dallo stesso rivestito, dallacondotta tenuta, con riguardo al controllo e alla gestione della società, nonchédal possesso della documentazione contabile, dai lavori effettuati dalla societànel 2014, nonostante lo stato di decozione, dal fatturato (circa euro 133.000), edagli importi, pari ad euro 85.107, delle fatture attive, non riportate incontabilità, peraltro non tenuta per gli anni 2014 e 2015; detta valutazione èstata effettuata, dunque, sulla base delle concrete conoscenze dell’imputato,valorizzate dalla Corte territoriale.La Corte di merito ha, inoltre, ricavato il pregiudizio ai creditori sociali dallaaccensione di un nuovo conto corrente sociale occulto, taciuto dall’imputato alcuratore, presso il Banco di Sardegna, ove erano confluiti i proventi dellecondotte distrattive, di cui ai capi B) e C), mediante bonifici, al fine di “liquidare”,in proprio favore, somme provenienti dal fallimento sino al dicembre 2015.Sulla scorta delle superiori considerazioni, con motivazione logica edimmune da vizi, la Corte d’appello ha desunto l’elemento psicologico del dolospecifico, ossia lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, dalla complessivafraudolenta, colorando di specificità l’elemento soggettivo, quali le distrazioni disomme e del parco automezzi della fallita, ed ha richiamato la volontàdell’imputato di evitare che la curatela potesse ricostruire l’entità dei beni socialie/o l’andamento degli affari, nonché la omessa tenuta di scritture contabili apartire dall’anno 2014 sino alla data del fallimento, obbligo incombentesull’imputato, unico depositario delle scritture contabili dalla data di costituzionedella società sino al fallimento, consapevole della omessa consegna dellescritture contabili relative alla vita della società amministrata.D’altra parte, la impossibilità della ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari costituisce un elemento costante della bancarottafraudolenta documentale, che è diverso dal dolo specifico, che la Corte di meritoricava proprio dalla complessiva ricostruzione della vicenda.Con riguardo alla condotta collaborativa (consegna di parte delladocumentazione e indicazione di ulteriori luoghi dove potere reperire altridocumenti), oltre alla pendenza di contenziosi con ANAS e altre P.A., la Corted’appello ne ha sottolineato la irrilevanza, considerato che, dal 2014, non risultaconsegnata né è stata istituita alcuna documentazione e non risultano depositatele scritture contabili per gli anni 2014 – 2015, mentre la regolare tenuta dellescritture per gli anni precedenti non è oggetto di contestazione.3.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.Il motivo è meramente reiterativo di doglianze prospettate in appello edisattese dalla Corte di merito con motivazione congrua, che richiamainteramente la motivazione del Tribunale, non manifestamente illogica e,dunque, non censurabile in questa sede.Quanto alla distrazione di somme di cui al capo B), la Corte di appello hasottolineato l’accensione da parte dell’imputato, omettendone la comunicazionealla curatela, di un nuovo conto corrente sociale, occulto, presso il Banco diSardegna, ove erano confluiti i proventi della condotta distrattiva dal medesimosvolta fino al dicembre 2015, mediante bonifici, in spregio delle ragioni creditizie,nonché la creazione di ulteriore conto corrente personale, presso il medesimoistituto di credito, ove l’imputato trasferiva tali somme, in assenza di qualsiasicausale, nonché un prelevamento allo sportello di oltre 7 mila euro, in datasuccessiva al deposito della sentenza di fallimento, in spregio alle ragionicreditizie e con la consapevolezza dei provvedimenti assunti dal Tribunalefallimentare nei suoi confronti.La Corte di appello, con motivazione corretta ed immune da vizi e censure,ha ritenuto l’omessa comunicazione al curatore di tali conti correnti ulterioredimostrazione dell’intento distrattivo in danno della massa fallimentare, inpresenza di uno stato di decozione della ditta ormai accertato.4.

Il terzo motivo di ricorso è infondato.La Corte territoriale, con motivazione corretta ed immune da vizi, haritenuto integrati gli estremi della bancarotta distrattiva di cui al capo C).Quanto alla vendita a terze persone compiacenti del parco macchine,limitatamente agli episodi di cui ai numeri C1, C2, C3, C4 e C9, si è rilevata lamancata contestazione del fatto, che l’imputato giustifica diversamente, incontrasto con le risultanze dibattimentali.Quanto al parco macchine rivenute presso l’abitazione dell’imputato, si èsottolineata l’omessa comunicazione alla curatela.Quanto agli automezzi rinvenuti nella disponibilità dei dipendenti, Plantas eScamonatti, è stata ribadita la mancanza di scrittura contabile di cessione aidipendenti, quale anticipo del TFR, tenuto conto delle modalità di ricezione delTFR tramite il fondo di garanzia INPS, e del mancato scomputo di quantoavrebbero ricevuto.Quanto alle condotte di cessione di cui al capo C4), realizzate nel 2017, inperiodo successivo alla declaratoria di fallimento, quando la società era giàfallita, si è ribadita la dimostrazione della distrazione.Con riguardo all’elemento soggettivo, si richiama l’intento di nascondere gliautomezzi sottratti al patrimonio della ditta con varie motivazioni.5.

Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.Quanto al trattamento sanzionatorio, va rilevato che la graduazione della penarientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che èinammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuovavalutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto dimero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione(Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n.1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia e altro, Rv. 238851).

La motivazionerisulta in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, per la quale ènecessaria una specifica e dettagliata motivazione quanto più il giudice intendadiscostarsi dal minimo edittale, dovendo dare conto del corretto esercizio delproprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi esoggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di talegiudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189).La Corte territoriale ha chiaramente indicato i criteri logici e fattuali utilizzatiai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio: pena determinata nelminimo edittale, tenuto conto della incidenza sul fallimento dell’inadempienza diente creditore, fatta valere tempestivamente in sede civilistica; del recupero diuna quote delle somme sottratte o distratte dall’attivo sociale e di parte delparco macchine; dei buoni precedenti penali e delle attenuanti generiche,riconosciute dal primo giudice equivalenti all’aggravante.6.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 26/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di [OSCURATO:PERSONA]. Dist. diSassarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLuigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso insistendo nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari,Sezione Distaccata di Sassari, confermava la pronunzia del Tribunale di Nuorodel 23 luglio 2020, che condannava [OSCURATO:PERSONA] - amministratore unico edetentore dell’intero capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita consentenza del Tribunale di Nuoro dell’1 ottobre 2015 - alla pena ritenuta digiustizia per i reati di bancarotta fraudolenta documentale - (capo A), per averesottratto, distrutto in parte, con lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, i librie le altre scritture contabili obbligatorie ai fini civilistici e fiscali, relative agli anni2014 e 2015, ed omesso di dichiarare l’esistenza del conto corrente societariopresso il Banco di Sardegna -; di bancarotta fraudolenta patrimoniale - (capo B),per avere distratto, occultato le risorse finanziarie della società in pregiudizio deicreditori, mediante accensione, nell’anno 2014, presso il Banco di Sardegna diNuoro, di due conti correnti, l’uno a nome della società, l’altro a proprio nome,girocontando, nell’anno 2015 (da marzo a luglio), somme dal conto correntedella società a quello personale per complessivi euro 32.500, di cui euro 30.000con causale “rimborso spese”, euro 2.500 con bonifico della [OSCURATO:PERSONA] -;di bancarotta fraudolenta patrimoniale - (capo C, sub C1, C2, C3; C4 e C9), peravere distratto, occultato e dissipato tutto il parco automezzi della società) -.2. Avverso la suindicata sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato aquattro motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att.cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione allaritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale.Si deduce che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della condottacollaborativa dell’imputato, che consegnava parte della documentazione eindicava ulteriori luoghi dove poter reperire altri documenti, oltre alla pendenzadi contenziosi con ANAS e altre P.A., elementi inconciliabili con il dolo specifico direcare pregiudizio ai creditori.Con riguardo all’elemento soggettivo, si deduce che la Corte di merio nonavrebbe fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza diquesta Corte in punto di distinzione tra bancarotta semplice e bancarottafraudolenta documentale, e avrebbe applicato in modo erroneo la norma piùgrave in assenza di prova dell’intento distrattivo.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione di legge inrelazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo B). Sideduce che le movimentazioni di somme dal conto societario a quello personalesarebbero anteriori alla dichiarazione di fallimento (marzo-luglio 2015), nonoccultate e giustificate dall’imputato come anticipazioni di compenso per l’attivitàdi amministratore e, comunque, non contestate.La Corte territoriale non avrebbe considerato che la remunerazionedell’organo gestorio, pur non formalmente deliberata, non può, ex sé, integrarecondotta distrattiva, salvo prova del dolo specifico di danno ai creditori.La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria, in quanto non sarebbedimostrato il pregiudizio concreto alla massa creditoria, tanto più che gran partedei beni aziendali è stata oggetto di esecuzione forzata a beneficio dei creditori.2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazionedell’art.192 cod. proc. pen., in relazione al reato di bancarotta distrattiva di cui alcapo C).Si deduce la erroneità della ricostruzione della Corte d’appello, in quanto ibeni aziendali sono stati tutti rinvenuti e riconsegnati al curatore (C1-C4) e nonvi sarebbe una perdita patrimoniale effettiva, e, in più casi, si è trattato dicessioni ai dipendenti, in conto TFR o retribuzione, finalizzate a tutelare ilavoratori. La Corte territoriale non avrebbe distinto tra atti di disposizione atitolo oneroso, con corrispettivo congruo, e mere liberalità, con violazione delprincipio di tipicità della condotta distrattiva.Si duole del mancato accertamento del dolo specifico e della riduzione dellafattispecie a responsabilità oggettiva.2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di carenza e contraddittorietàdella motivazione in punto trattamento sanzionatorio.Si duole della modestissima riduzione di pena senza un concretobilanciamento dei criteri di cui all’art.133 cod. pen., nonché della mancatavalorizzazione di elementi quali: la collaborazione prestata dall’imputato, laparziale restituzione dei beni, la non gravità delle conseguenze dannose per icreditori e la mancanza di precedenti specifici.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte(cfr. tra le altre Cass., Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv.197497), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello -ove conforminelle valutazioni- si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultatoorganico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento pergiudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondogrado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primoe con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione; sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi dimerito costituiscono una sola entità e possono essere lette congiuntamente,costituendo un unico complessivo corpo decisionale, onde è possibile, sulla basedella motivazione della sentenza di primo grado, colmare eventuali lacune dellasentenza di appello (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 –01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). I giudici di merito hannoricostruito nel dettaglio tutte le vicende societarie sulla base delle prove acquisitenel corso delle indagini preliminari e ne hanno dato atto con motivazione precisa,congrua e priva di illogicità, tantomeno manifesta, peraltro in doppia conforme,con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei dueprovvedimenti di merito (Sez. II, sentenza n. 37295 del 12/6/2019).2. Il primo motivo di ricorso è infondato, riguardo all’elemento soggettivo delreato di bancarotta fraudolenta documentale, contestato al capo A).2.1 È noto che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216,comma 1, n. 2, L.F. prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione,omessa consegna, occultamento o distruzione dei libri e delle altre scritturecontabili, consistente nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degliorgani fallimentari, che richiede il dolo specifico, e quella della fraudolenta tenutadella contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimentodegli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi,presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenutied esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv.269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5,Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 01).Deve annotarsi che integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, enon quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità internaquando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori,impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez., n. 18320 del07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 - 01); e tale scopo ben può esseredesunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fattoche ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elementosoggettivo (Sez. 5, Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304 –01).2.2 Nel caso in esame né libri né scritture sono stati rinvenuti o depositatiper gli anni 2014-2015 e, dunque, correttamente la Core di merito riferisce lacontestazione alla bancarotta documentale specifica.Quanto alla deduzione di carenza di motivazione, in punto di elementosoggettivo, il motivo non si confronta con quanto ritenuto dei giudici di merito inrelazione alla consapevolezza dell’imputato dell'attività illecita svolta, ricavataoltre che dal ruolo di amministratore e socio unico, dallo stesso rivestito, dallacondotta tenuta, con riguardo al controllo e alla gestione della società, nonchédal possesso della documentazione contabile, dai lavori effettuati dalla societànel 2014, nonostante lo stato di decozione, dal fatturato (circa euro 133.000), edagli importi, pari ad euro 85.107, delle fatture attive, non riportate incontabilità, peraltro non tenuta per gli anni 2014 e 2015; detta valutazione èstata effettuata, dunque, sulla base delle concrete conoscenze dell’imputato,valorizzate dalla Corte territoriale.La Corte di merito ha, inoltre, ricavato il pregiudizio ai creditori sociali dallaaccensione di un nuovo conto corrente sociale occulto, taciuto dall’imputato alcuratore, presso il Banco di Sardegna, ove erano confluiti i proventi dellecondotte distrattive, di cui ai capi B) e C), mediante bonifici, al fine di “liquidare”,in proprio favore, somme provenienti dal fallimento sino al dicembre 2015.Sulla scorta delle superiori considerazioni, con motivazione logica edimmune da vizi, la Corte d’appello ha desunto l’elemento psicologico del dolospecifico, ossia lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, dalla complessivafraudolenta, colorando di specificità l’elemento soggettivo, quali le distrazioni disomme e del parco automezzi della fallita, ed ha richiamato la volontàdell’imputato di evitare che la curatela potesse ricostruire l’entità dei beni socialie/o l’andamento degli affari, nonché la omessa tenuta di scritture contabili apartire dall’anno 2014 sino alla data del fallimento, obbligo incombentesull’imputato, unico depositario delle scritture contabili dalla data di costituzionedella società sino al fallimento, consapevole della omessa consegna dellescritture contabili relative alla vita della società amministrata.D’altra parte, la impossibilità della ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari costituisce un elemento costante della bancarottafraudolenta documentale, che è diverso dal dolo specifico, che la Corte di meritoricava proprio dalla complessiva ricostruzione della vicenda.Con riguardo alla condotta collaborativa (consegna di parte delladocumentazione e indicazione di ulteriori luoghi dove potere reperire altridocumenti), oltre alla pendenza di contenziosi con ANAS e altre P.A., la Corted’appello ne ha sottolineato la irrilevanza, considerato che, dal 2014, non risultaconsegnata né è stata istituita alcuna documentazione e non risultano depositatele scritture contabili per gli anni 2014 – 2015, mentre la regolare tenuta dellescritture per gli anni precedenti non è oggetto di contestazione.3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.Il motivo è meramente reiterativo di doglianze prospettate in appello edisattese dalla Corte di merito con motivazione congrua, che richiamainteramente la motivazione del Tribunale, non manifestamente illogica e,dunque, non censurabile in questa sede.Quanto alla distrazione di somme di cui al capo B), la Corte di appello hasottolineato l’accensione da parte dell’imputato, omettendone la comunicazionealla curatela, di un nuovo conto corrente sociale, occulto, presso il Banco diSardegna, ove erano confluiti i proventi della condotta distrattiva dal medesimosvolta fino al dicembre 2015, mediante bonifici, in spregio delle ragioni creditizie,nonché la creazione di ulteriore conto corrente personale, presso il medesimoistituto di credito, ove l’imputato trasferiva tali somme, in assenza di qualsiasicausale, nonché un prelevamento allo sportello di oltre 7 mila euro, in datasuccessiva al deposito della sentenza di fallimento, in spregio alle ragionicreditizie e con la consapevolezza dei provvedimenti assunti dal Tribunalefallimentare nei suoi confronti.La Corte di appello, con motivazione corretta ed immune da vizi e censure,ha ritenuto l’omessa comunicazione al curatore di tali conti correnti ulterioredimostrazione dell’intento distrattivo in danno della massa fallimentare, inpresenza di uno stato di decozione della ditta ormai accertato.4. Il terzo motivo di ricorso è infondato.La Corte territoriale, con motivazione corretta ed immune da vizi, haritenuto integrati gli estremi della bancarotta distrattiva di cui al capo C).Quanto alla vendita a terze persone compiacenti del parco macchine,limitatamente agli episodi di cui ai numeri C1, C2, C3, C4 e C9, si è rilevata lamancata contestazione del fatto, che l’imputato giustifica diversamente, incontrasto con le risultanze dibattimentali.Quanto al parco macchine rivenute presso l’abitazione dell’imputato, si èsottolineata l’omessa comunicazione alla curatela.Quanto agli automezzi rinvenuti nella disponibilità dei dipendenti, Plantas eScamonatti, è stata ribadita la mancanza di scrittura contabile di cessione aidipendenti, quale anticipo del TFR, tenuto conto delle modalità di ricezione delTFR tramite il fondo di garanzia INPS, e del mancato scomputo di quantoavrebbero ricevuto.Quanto alle condotte di cessione di cui al capo C4), realizzate nel 2017, inperiodo successivo alla declaratoria di fallimento, quando la società era giàfallita, si è ribadita la dimostrazione della distrazione.Con riguardo all’elemento soggettivo, si richiama l’intento di nascondere gliautomezzi sottratti al patrimonio della ditta con varie motivazioni.5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.Quanto al trattamento sanzionatorio, va rilevato che la graduazione della penarientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che èinammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuovavalutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto dimero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione(Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n.1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia e altro, Rv. 238851). La motivazionerisulta in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, per la quale ènecessaria una specifica e dettagliata motivazione quanto più il giudice intendadiscostarsi dal minimo edittale, dovendo dare conto del corretto esercizio delproprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi esoggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di talegiudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189).La Corte territoriale ha chiaramente indicato i criteri logici e fattuali utilizzatiai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio: pena determinata nelminimo edittale, tenuto conto della incidenza sul fallimento dell’inadempienza diente creditore, fatta valere tempestivamente in sede civilistica; del recupero diuna quote delle somme sottratte o distratte dall’attivo sociale e di parte delparco macchine; dei buoni precedenti penali e delle attenuanti generiche,riconosciute dal primo giudice equivalenti all’aggravante.6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 26/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21174/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris